RU 2007 2889

Ordinanza del DFF
sulle aliquote dei contributi all’esportazione
dei prodotti agricoli di base

Modifica del 6 giugno 2007

Il Dipartimento federale delle finanze
ordina:

I

L’allegato dell’ordinanza del DFF del 27 gennaio 20051 sulle aliquote dei contributi all’esportazione dei prodotti agricoli di base è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° giugno 2007.

6 giugno 2007 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz

Allegato

(art. 1) B Aliquote dei contributi all’esportazione delle materie prime diverse da quelle del latte Le aliquote dei contributi all’esportazione dei seguenti prodotti agricoli di base ammontano a:

Voce della tariffa doganale Aliquota (fr./100 kg) Per le esportazioni verso Per le esportazioni gli Stati membri dell’UE verso altri Paesi 0408. 1110/1190 215.15 215.15 9110/9190 156.73 156.73 ex 9910/9990 43.23 43.23 Voce della tariffa doganale Aliquota (fr./100 kg) Per le esportazioni verso Per le esportazioni gli Stati membri dell’UE verso altri Paesi Aliquota a Per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2103.90001.05 b L’aliquota dei contributi all’esportazione corrisponde alla differenza di prezzi Svizzera – UE per farina di grano tenero giusta la verifica dei prezzi dell’UFA (periodo di verifica: da ottobre a dicembre 2006). c Per le merci importate a un’aliquota di dazio ridotta fa stato tale aliquota. d Allo stato di sciroppo 15.95