RU 2007 3353
Ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS
sul registro fondiario
(OTRF)
del 6 giugno 2007
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visto l’articolo 949a capoverso3 del Codice civile1 (CC); visto l’articolo 111q capoverso3 del regolamento del 22 febbraio 19102 per il registro fondiario (RRF); visto l’articolo 6bis dell’ordinanza del 18 novembre 19923 concernente la misurazione ufficiale (OMU); visto l’articolo4 lettera c dell’ordinanza tecnica del DDPS del 10 giugno 19944 sulla misurazione ufficiale (OTEMU), ordinano:
Sezione 1 Oggetto
Art. 1
La presente ordinanza disciplina:
il modello di dati per il registro fondiario;
il modello di dati per lo scambio di dati tra il registro fondiario e la misurazione ufficiale;
l’identificazione federale dei fondi.
Sezione 2 Competenze
Art. 2 DFGP
Il DFGP definisce per il registro fondiario:
il modello di dati eGRISMD (all. 1);
i dati da tenere in eGRISMD e le esigenze che questi devono soddisfare, in particolare per quanto concerne la loro esattezza e affidabilità;
il linguaggio di descrizione dei dati;
l’interfaccia del registro fondiario (ISRF).
Art. 3 DFGP e DDPS
Per lo scambio di dati tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario, il DFGP e il DDPS definiscono:
il modello di dati per l’interfaccia tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario (all. 2);
il linguaggio di descrizione dei dati;
l’interfaccia tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario (IMURF).
Il DFGP e il DDPS definiscono l’identificazione federale dei fondi E-GRID.
Art. 4 Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario (UFRF)
L’UFRF è incaricato di diffondere il modello di dati eGRISMD e l’interfaccia ISRF nonché la relativa documentazione.
Esso garantisce l’aggiornamento del modello di dati eGRISMD, con la partecipazione dei Cantoni.
Esso determina la data dell’entrata in vigore di ogni nuova versione di eGRISMD.
Art. 5 UFRF e Direzione federale delle misurazioni catastali (D+M)
L’UFRF e la D+M sono incaricati di diffondere il modello di dati IMURF e l’interfaccia IMURF nonché la relativa documentazione.
Essi garantiscono lo sviluppo ’ del modello di dati IMURF, con la partecipazione dei Cantoni.
Essi determinano la data dell’entrata in vigore di ogni nuova versione del modello di dati IMURF.
Essi mettono a disposizione dei Cantoni le informazioni necessarie all’attribuzione dell’E-GRID, in particolare i metodi per il suo allestimento e la sua distribuzione.
Art. 6 Cantoni
I Cantoni provvedono all’integrazione del modello di dati eGRISMD nella sua ultima versione nel registro fondiario.
Essi garantiscono il trasferimento dei dati via ISRF.
Essi provvedono all’integrazione del modello di dati IMURF nella sua ultima versione nei sistemi informatici, per l’amministrazione della misurazione ufficiale e per la tenuta del registro fondiario.
Essi garantiscono il trasferimento di dati tra il registro fondiario e la misurazione ufficiale.
Essi sono competenti per gli ampliamenti cantonali del modello di dati IMURF.
Essi sono responsabili dell’attribuzione dell’identificazione federale dei fondi E-GRID ai singoli fondi.
Sezione 3 Modello di dati del registro fondiario eGRISMD
Art. 7 Principi
L’eGRISMD descrive i dati da tenere nel registro fondiario. Rappresenta la base dell’interfaccia ISRF e per il salvataggio a lungo termine, l’archiviazione e lo scambio di dati.
Non è ammesso inserire restrizioni in eGRISMD. Ampliamenti al modello di dati eGRISMD sono ammissibili soltanto se sono definiti al di fuori del modello di dati eGRISMD e se non pregiudicano le esigenze del modello.
Il modello di dati eGRISMD è suddiviso nei seguenti modelli parziali:
libro mastro;
libro giornale;
dati personali di base;
note;
tabelle dei codici;
origine.
Il modello di dati eGRISMD, compresa la relativa interfaccia ISRF, deve essere istallata e messa a disposizione nella sua versione in vigore in tutti i sistemi del registro fondiario entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore.
Art. 8 Linguaggio di descrizione dei dati
Il modello di dati eGRISMD è descritto nel linguaggio di descrizione INTERLIS conformemente alla norma svizzera SN 6120315.
L’interfaccia ISRF è definita mediante il modello di dati eGRISMD e dal formato di trasferimento risultante dal modello di dati eGRISMD e dalla SN 612031.
Art. 9 Requisiti dei sistemi informatici
1I sistemi informatici impiegati per la tenuta del registro fondiario, dotati dell’interfaccia ISRF, devono:
essere in grado di fornire i dati mediante l’interfaccia ISRF;
essere in grado di salvaguardare i dati mediante l’interfaccia ISRF;
La norma può essere richiesta presso l’Associazione svizzera di normalizzazione SNV, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.
c. essere compatibili con la versione immediatamente precedente dell’interfaccia ISRF.
I sistemi informatici impiegati per la tenuta del registro fondiario, nei quali è integrato il modello di dati eGRISMD, devono inoltre:
garantire la tenuta del registro fondiario sulla base del solo modello di dati eGRISMD;
essere in grado di prelevare i dati mediante l’interfaccia ISRF;
presentare i dati destinati ad essere visualizzati o stampati conformemente alla descrizione nel modello di dati eGRISMD.
Art. 10 Stato dei dati dei sistemi informatici
Per quanto concerne il contenuto, il livello di dettaglio e la completezza dei dati, la tenuta dei dati del registro fondiario è retta dal modello di dati eGRISMD.
È fatto salvo il capoverso 5 delle disposizioni finali della modifica del RRF del 23 novembre 19946.
Sezione 4 Il modello di dati per l’interfaccia registro fondiario – misurazione
ufficiale IMURF
Art. 11 Principi
Il modello di dati per l’interfaccia IMURF descrive i dati che devono poter essere scambiati tra il registro fondiario e la misurazione ufficiale.
Il modello di dati IMURF non prevede varianti.
I Cantoni non possono definire restrizioni al modello di dati IMURF.
Il modello di dati IMURF è suddiviso nei seguenti modelli parziali:
proprietà;
descrizione del fondo;
tabella di mutazione;
oggetti legati all’esecuzione.
L’interfaccia IMURF identifica i fondi mediante E-GRID.
Il modello di dati IMURF, compresa la relativa interfaccia IMURF, deve essere installato e messo a disposizione nella sua versione in vigore in tutti i registri fondiari e nella misurazione ufficiale entro 24 mesi dall’inizio della sua validità.
Art. 12 Linguaggio di descrizione dei dati
Il modello di dati IMURF è descritto nel linguaggio di descrizione INTERLIS conformemente alla norma svizzera SN 6120317.
L’interfaccia IMURF è definita mediante il modello di dati IMURF e dal formato di trasferimento risultante dal modello di dati IMURF e dalla SN 612031.
Art. 13 Requisiti dei sistemi informatici
I sistemi informatici impiegati per la tenuta del registro fondiario e per la misurazione ufficiale devono:
presentare i dati destinati a essere visualizzati o stampati, in particolare i documenti di mutazione, conformemente alla descrizione nel modello di dati IMURF;
essere in grado di prelevare e fornire i dati mediante l’interfaccia IMURF;
essere compatibili con la versione immediatamente precedente dell’interfaccia IMURF.
Art. 14 Uso dell’interfaccia IMURF
I Cantoni decidono in merito all’impiego dell’interfaccia IMURF.
Se l’interfaccia IMURF non è impiegata, per il trattamento dell’affare il Cantone provvede affinché i dati della misurazione ufficiale definiti nel modello di dati IMURF siano integralmente trasferiti nel registro fondiario.
Art. 15 Ampliamenti cantonali del modello di dati per l’interfaccia IMURF
I Cantoni possono ampliare il modello di dati per l’interfaccia IMURF mediante modelli parziali oppure suddivisioni degli oggetti o dei loro attributi .
Gli ampliamenti cantonali sono ammessi se:
non contraddicono i requisiti della presente ordinanza relativi all’interfaccia IMURF e all’eGRISDM;
non contraddicono i requisiti relativi al modello di dati della misurazione ufficiale (art. 6 OMU).
Sezione 5 Identificazione federale dei fondi E-GRID
Art. 16 Principi
L’E-GRID è l’identificazione primaria di qualsiasi fondo intavolato nella misurazione ufficiale e nel registro fondiario.
La norma può essere ottenuta presso l’Associazione svizzera di normalizzazione SNV, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.
È univoca in tutta la Svizzera, non contiene elementi classificatori e può essere attribuita una sola volta.
Serve per identificare i fondi nel modello di dati della misurazione ufficiale, nel modello di dati eGRISDM e nel modello di dati IMURF.
Costituisce la base per lo scambio di dati relativi ai fondi.
Deve poter essere utilizzata come parola chiave di ricerca nei sistemi di informazione relativi ai fondi.
Art. 17 Attribuzione ai fondi
I Cantoni sono responsabili dell’attribuzione di E-GRID.
L’E-GRID per gli immobili come pure per i diritti per sé stanti e permanenti limitati per superficie e per le miniere è allestita e attribuita dalla misurazione ufficiale. Per gli altri fondi è allestita e attribuita dall’Ufficio del registro fondiario. I Cantoni possono emanare norme derogatorie.
Sezione 6 Disposizioni finali
Art. 18 Disposizione transitoria
I Cantoni devono rendere disponibili nei loro sistemi informatici entro il 1° gennaio 2012:
per il registro fondiario: le interfacce ISRF e IMURF;
per la misurazione ufficiale: l’interfaccia IMURF.
Devono integrare il modello di dati eGRISMD nei loro sistemi informatici e renderlo disponibile per il registro fondiario entro il 1° gennaio 2014.
In casi motivati, il Dipartimento competente può prorogare i termini.
L’E-GRID deve essere attribuita ai fondi non appena una delle due interfacce ISRF o IMURF o uno dei modelli di dati per eGRISMD o IMURF è disponibile nei sistemi informatici.
Art. 19 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2007.
22 maggio 2007 6 giugno 2007 Dipartimento federale Dipartimento federale della difesa, di giustizia e polizia: della protezione della popolazione e dello sport: Christoph Blocher Samuel Schmid
Allegato 18
(art.2 lett. a e 8 cpv. 1) Descrizione del modello dei dati della Confederazione eGRISMD in INTERLIS
Il testo del presente all. non è pubblicato nella RU. L’O con l’all. può essere consultata via Internet sulle pagine del DFGP dedicate al registro fondiario.
Allegato 29
(art.3 cpv.1 lett. a e 12 cpv. 1) Descrizione del modello dei dati della Confederazione IMURF in INTERLIS
Il testo del presente all. non è pubblicato nella RU. L’O con l’all. può essere consultata via Internet sulle pagine del DFGP dedicate al registro fondiario.