RU 2007 3617
Accordo europeo del 1<sup>o</sup> maggio 1971 completante la Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968
Accordo europeo del 1° maggio 1971
completante la Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968
RS 0.741.101; RU 1993 478
Emendamenti all’Annesso dell’Accordo Entrati in vigore il 28 marzo 2006
Traduzione1 72. Ad articolo 8 della Convenzione (Conducenti) Paragrafo supplementare, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 5 del presente articolo Modificare l’ultimo periodo come segue: … Ad ogni modo, nella legislazione nazionale il tasso di alcolemia massima non può superare 0,50 g per litro di alcol puro nel sangue o 0,25 mg per litro nell’aria espirata. 12. Ad articolo 13 della Convenzione Paragrafo 4 Attribuire al presente paragrafo il numero 6. 18. Ad articolo 23 della Convenzione Paragrafo 3 Modificare il testo dell’alinea a) punto i) come segue: i) a meno di 5 m dagli attraversamenti pedonali e dai passaggi ciclabili, sugli attraversamenti pedonali, sui passaggi ciclabili e sui passaggi a livello.
1 Del testo originale francese (RO 2007 3617). 2 Questo e i n. che seguono indicano i n. dei par. modificati dell’annesso all’Acc. europeo.
20. Ad articolo 27 della Convenzione Paragrafo 4 Modificare il testo come segue: Tale paragrafo sarà redatto come segue: I ciclomotoristi possono essere autorizzati a circolare sulle corsie per velocipedi o sulle piste per velocipedi e, all’occorrenza, può anche esser loro vietato di circolare sulla restante carreggiata. La legislazione nazionale deve precisare in quali circostanze altri utenti della strada possono utilizzare la corsia per velocipedi o la pista per velocipedi o attraversarle, in maniera tale che la sicurezza dei ciclisti sia sempre garantita.