RU 2007 3785

Ordinanza dell’UFV (1/07)
concernente misure per la lotta contro l’afta epizootica

del 7 agosto 2007

L’Ufficio federale di veterinaria (UFV), visto l’articolo 24 capoverso2 della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 33 capoverso2 lettere b e c dell’ordinanza del 18 aprile 20072 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali,
ordina:

Art. 1 Misure per la protezione contro l’afta epizootica

In relazione all’afta epizootica nel Regno Unito, al fine di impedire una propagazione dell’epizoozia le misure secondo la decisione 2007/552/CE del 6 agosto 20073 della Commissione delle Comunità europee, recante misure di protezione provvisorie contro l’afta epizootica nel Regno Unito, sono applicabili per la Svizzera.

Art. 2 Traffico viaggiatori

Nel traffico viaggiatori è vietata l’importazione dalla Gran Bretagna di prodotti di bovini, ovini, caprini e suini, nonché di altri animali artiodattili.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore l’8 agosto 2007 alle ore 00.00.4

7 agosto 2007 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss RS 916.443.105.1