RU 2007 4579
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica araba d'Egitto
(con all. e prot.)
Traduzione1
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica araba d’Egitto2
Concluso a Davos il 27 gennaio 2007 Dichiarazione di applicazione provvisoria depositata dalla Svizzera il 25 giugno 2007 Applicato provvisoriamente dalla Svizzera dal 1° agosto 20073
Preambolo
La Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera (di seguito denominati collettivamente «gli Stati dell’AELS»), e la Repubblica araba d’Egitto (di seguito denominata «l’Egitto»), denominati qui di seguito « le Parti»: considerata l’importanza dei legami esistenti tra l’Egitto e gli Stati dell’AELS, in particolare la Dichiarazione di cooperazione firmata a Zermatt nel dicembre del 1995, e riconosciuto il desiderio delle Parti di consolidare tali legami al fine di stabilire relazioni strette e durevoli; richiamata l’appartenenza dell’Egitto e degli Stati dell’AELS all’Organizzazione mondiale del commercio4 (di seguito denominata «OMC») e il loro impegno a rispettare i diritti e gli obblighi derivanti dall’Accordo di Marrakesh che istituisce l’OMC, segnatamente i principi della nazione più favorita e del trattamento nazionale; richiamata la loro intenzione di partecipare attivamente al processo di integrazione economica nella regione euromediterranea e disposti a collaborare nella ricerca delle soluzioni e dei mezzi atti a rafforzare tale processo; riaffermata la propria adesione ai principi e agli obiettivi sanciti nello Statuto delle Nazioni Unite5 e nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; animati dal desiderio di creare condizioni propizie allo sviluppo e alla diversificazione dei loro scambi commerciali, nonché alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in zone di comune interesse, sulla base dei principi di equità, mutuo vantaggio e non discriminazione e sulla base del diritto internazionale;
Dal testo originale inglese.
Gli allegati all’Accordo non sono pubblicati nella RU. Sono ottenibili presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, 3003 Berna, nonché consultabili, in lingua inglese, sul sito Internet del Segretariato dell’AELS all’indirizzo: http//secretariat.efta.int.
Il campo d’applicazione relativo al presente Accordo sarà pubblicato in occasione della sua entrata in vigore.
decisi a contribuire al consolidamento del sistema di scambi reciproci e a sviluppare le proprie relazioni verso la liberalizzazione degli scambi conformemente alle norme dell’OMC; considerato che nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata al fine di esonerare le Parti dagli obblighi derivanti loro da altri accordi internazionali, segnatamente nell’ambito dell’OMC; animati dal desiderio di creare nuove possibilità occupazionali e di promuovere nel contempo lo sviluppo sostenibile; disposti a esaminare la possibilità di sviluppare e approfondire le loro relazioni economiche nella prospettiva di estenderle a settori non contemplati dal presente Accordo; convinti che il presente Accordo offra un quadro appropriato allo scambio di informazioni e di opinioni sullo sviluppo economico e sul commercio; convinti che il presente Accordo instauri condizioni che favoriscano le loro relazioni nei settori dell’economia, del commercio e degli investimenti, hanno concluso, per conseguire gli obiettivi sopra elencati, il seguente Accordo (in seguito denominato « il presente Accordo»):
I Disposizioni generali
Art. 1 Obiettivi
1. L’Egitto e gli Stati dell’AELS instaurano una zona di libero scambio, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, allo scopo di incentivare la prosperità e le attività economiche nei rispettivi territori. 2. Gli obiettivi del presente Accordo, che si fonda su relazioni commerciali fra economie di mercato, sono: (a) liberalizzare gli scambi di beni, conformemente all’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio6 (denominato qui di seguito «GATT 1994»); (b) sviluppare progressivamente un contesto favorevole all’incremento dei flussi d’investimento e del commercio di servizi; (c) garantire un’adeguata ed efficace protezione dei diritti della proprietà intellettuale; (d) sostenere lo sviluppo armonico delle relazioni economiche tra le Parti mediante l’assistenza tecnica e finanziaria.
Art. 2 Relazioni commerciali rette dal presente Accordo
Il presente Accordo si applica alle relazioni commerciali tra l’Egitto da un lato e ciascuno degli Stati dell’AELS dall’altro.
Art. 3 Campo d’applicazione territoriale
Il presente Accordo è applicabile al territorio delle Parti, fatte salve le disposizioni del Protocollo C7.
II Commercio di merci
Art. 4 Campo d’applicazione materiale
Il presente capitolo si applica ai seguenti prodotti originari dell’Egitto o di uno Stato dell’AELS: (a) tutti i prodotti contemplati nei capitoli 25–97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci8 (qui di seguito denominato «SA»), esclusi i prodotti elencati nell’Allegato I; (b) i prodotti agricoli trasformati che figurano nel Protocollo A, tenuto debitamente conto delle disposizioni previste in tale Protocollo; (c) il pesce e gli altri prodotti del mare, figuranti nelle disposizioni dell’Allegato II; e (d) i prodotti agricoli contemplati nei capitoli 1–24 SA, specificati nell’Allegato III.
Art. 5 Regole d’origine e metodi di cooperazione in materia di amministrazione doganale
Il Protocollo B stabilisce le regole d’origine e i metodi di cooperazione amministrativa.
Art. 6 Dazi d’importazione e gravami con effetto equivalente
1. Dall’entrata in vigore del presente Accordo negli scambi commerciali tra l’Egitto e gli Stati dell’AELS non sono introdotti nuovi dazi d’importazione né gravami con effetto equivalente. 2. L’Egitto abolisce gradualmente i suoi dazi d’importazione e tutti i gravami con effetto equivalente sui prodotti originari di uno Stato dell’AELS, conformemente alle disposizioni contenute nell’Allegato IV.
Gli allegati all’Accordo non sono pubblicati nella RU. Sono ottenibili presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, 3000 Berna, e sono consultabili, in lingua inglese, sul sito Internet del Segretariato dell’AELS: http//secretariat.efta.int 3. All’entrata in vigore del presente Accordo gli Stati dell’AELS aboliscono tutti i dazi d’importazione e tutti i gravami con effetto equivalente sui prodotti originari dell’Egitto.
Art. 7 Dazi di base
1. Il dazio applicabile alle importazioni tra le Parti, al quale si applicano le successive riduzioni disciplinate nel presente Accordo, è il dazio consolidato OMC o, se inferiore, il dazio applicabile valido al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo. Se, dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, una qualsiasi riduzione tariffaria è applicata erga omnes, sarà applicato il dazio ridotto. 2. Le Parti si comunicano le aliquote di dazio applicabili all’entrata in vigore del presente Accordo rispettive.
Art. 8 Dazi fiscali
Le disposizioni dell’articolo6 si applicano anche ai dazi fiscali.
Art. 9 Restrizioni quantitative delle importazioni e misure con effetto equivalente
1. All’entrata in vigore del presente Accordo, l’Egitto e gli Stati dell’AELS aboliscono nei loro scambi commerciali le restrizioni quantitative delle importazioni e le misure con effetto equivalente. 2. Negli scambi commerciali tra l’Egitto e gli Stati dell’AELS non sono introdotti nuovi dazi di importazione né gravami con effetto equivalente.
Art. 10 Dazi e restrizioni quantitative delle esportazioni
L’Egitto e gli Stati dell’AELS non applicano alle loro esportazioni reciproche dazi o gravami con effetto equivalente né restrizioni quantitative o misure con effetto equivalente.
Art. 11 Imposizione interna
1. Le Parti si astengono da qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che sia causa, diretta o indiretta, di discriminazione tra i prodotti di una Parte e prodotti analoghi originari del territorio di un’altra Parte. 2. I prodotti esportati nel territorio di una Parte non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne indirette superiore all’importo delle imposte indirette applicate direttamente o indirettamente a tali prodotti.
Art. 12 Pagamenti e trasferimenti
1. I pagamenti relativi agli scambi commerciali tra l’Egitto e uno Stato dell’AELS nonché il trasferimento dei relativi importi verso il territorio della Parte nella quale risiede il creditore non sono soggetti a restrizioni.
2. Le Parti evitano di introdurre qualsiasi restrizione cambiaria o amministrativa concernente la concessione, il rimborso o l’accettazione di crediti a corto o medio termine relativi a transazioni commerciali a cui partecipa un residente.
Art. 13 Regolamenti tecnici
1. I diritti e gli obblighi delle Parti in materia di regolamenti tecnici, di norme e di procedure di valutazione della conformità sono retti dall’Accordo dell’OMC sugli ostacoli tecnici al commercio9 (denominato qui di seguito «Accordo dell’OMC sugli OTC»). 2. Le Parti rafforzano la loro cooperazione in materia di regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi, di facilitare l’accesso ai rispettivi mercati e di preparare in tal modo una base per eventuali accordi di riconoscimento reciproco. 3. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti convengono di organizzare consultazioni in seno al Comitato misto se l’Egitto o uno Stato dell’AELS ritiene che uno o più Stati dell’AELS o l’Egitto abbiano adottato misure che potrebbero creare, o che hanno già creato, un ostacolo al commercio, al fine di trovare una soluzione appropriata conforme alle disposizioni dell’Accordo dell’OMC sugli OTC.
Art. 14 Misure sanitarie e fitosanitarie
1. Le Parti applicano le loro misure sanitarie e fitosanitarie in maniera non discriminatoria e non introducono misure che possano ostacolare indebitamente il commercio. 2. I principi sanciti dal paragrafo 1 si applicano conformemente all’Accordo dell’OMC sull’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie10, il quale è dichiarato parte integrante del presente Accordo.
Art. 15 Imprese commerciali di Stato
I diritti e gli obblighi per le Parti in relazione alle imprese commerciali di Stato sono retti dall’articolo XVII del GATT 1994 e dall’intesa sull’interpretazione dell’articolo XVII del GATT 1994, i quali sono dichiarati parte integrante del presente Accordo.
Art. 16 Sovvenzioni e misure compensative
1. I diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle sovvenzioni e alle misure compensative sono retti dagli articoli VI e XVI del GATT 1994, dall’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative11 e dall’Accordo dell’OMC sull’agricol- 2. Una Parte che ritenga che le sovvenzioni accordate incidano sugli scambi con un’altra Parte può adottare misure adeguate sulla base degli Accordi summenzionati, della legislazione interna e dei regolamenti d’applicazione in materia.
Art. 17 Misure antidumping
1. I diritti e gli obblighi delle Parti quanto all’applicazione delle misure antidumping sono retti dall’articolo VI del GATT 1994 e dall’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 199413. 2. Una Parte che ritenga che le sovvenzioni accordate incidano sugli scambi con un’altra Parte, può adottare misure adeguate sulla base degli Accordi summenzionati e della legislazione interna d’applicazione.
Art. 18 Misure di salvaguardia
1. Nelle relazioni tra le Parti si applicano le disposizioni dell’articolo XIX del GATT 1994 e quelle dell’Accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia14. 2. Prima di applicare misure di salvaguardia in virtù dell’articolo XIX del GATT 1994 e dell’Accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia, la Parte che intende adottare tali misure deve fornire al Comitato misto tutte le informazioni richieste per un esame completo della situazione ai fini di una soluzione accettabile per le Parti. Al fine di trovare una simile soluzione, le Parti avviano senza indugio consultazioni in seno al Comitato misto. Qualora le consultazioni intese a evitare l’applicazione delle misure di salvaguardia si concludano senza che sia stato raggiunto un accordo entro il termine di 30 giorni dal loro avvio, la Parte che intende adottare le misure di salvaguardia può applicare le disposizioni dell’articolo XIX del GATT 1994 e quelle dell’Accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia. 3. Nella scelta delle misure di salvaguardia da adottare in virtù del presente articolo, le Parti danno la priorità alle misure meno pregiudizievoli per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo. 4. Le misure di salvaguardia sono notificate senza indugio al Comitato misto e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno a tale Comitato, segnatamente in vista di una loro revoca appena le circostanze lo consentono.
Art. 19 Adeguamento strutturale
1. In deroga all’articolo6 paragrafo 2, l’Egitto può adottare, per una durata limitata, misure straordinarie intese ad aumentare o a reintrodurre i dazi. 2. Tali misure possono essere adottate soltanto a favore di nuove industrie o di alcuni settori in via di ristrutturazione o confrontati con gravi difficoltà, in particolare se queste sono all’origine di gravi problemi sociali.
3. I dazi sulle importazioni introdotti in via straordinaria tramite simili misure e applicati in Egitto ai prodotti provenienti dagli Stati dell’AELS non possono essere superiori al 25 per cento ad valorem e devono inglobare un elemento preferenziale nei confronti dei prodotti provenienti dagli Stati dell’AELS. Il valore totale di tutte le importazioni dei prodotti ai quali si applicano tali misure non può superare il
per cento del valore totale delle importazioni dei prodotti industriali importati dagli Stati dell’AELS nell’ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici. 4. Tali misure sono applicabili per un periodo non superiore a cinque anni, sempre che il Comitato misto non accordi una proroga. Essi cessano di avere effetto al più tardi allo scadere del periodo transitorio massimo. 5. Tali misure non sono applicabili sui prodotti per i quali sono trascorsi più di tre anni dall’abolizione dei dazi, delle restrizioni quantitative o di altri gravami o misure con effetto equivalente. 6. L’Egitto informa il Comitato misto sulle misure straordinarie che intende adottare e, su domanda degli Stati dell’AELS, si avviano consultazioni in seno al Comitato misto prima della loro entrata in vigore per definire tali misure e stabilire i settori interessati. Quando adotta tali misure, l’Egitto comunica al Comitato misto le scadenze previste per l’eliminazione dei dazi introdotti o aumentati in virtù del presente articolo. Questo scadenzario prevede l’abolizione progressiva di detti dazi agli stessi tassi annui, al più tardi due anni dopo la loro introduzione. Il Comitato misto può definire uno scadenzario diverso. 7. Per tenere conto dei problemi nella creazione di nuovi settori economici, il Comitato misto può, in deroga al paragrafo4, autorizzare l’Egitto a mantenere in via eccezionale le misure già adottate conformemente al paragrafo 1 per un periodo massimo di quattro anni dallo scadere del periodo transitorio di dodici anni.
Art. 20 Riesportazione e penuria grave
1. Qualora l’applicazione dell’articolo10 comporti: (a) la riesportazione verso un Paese terzo nei confronti del quale la Parte esportatrice applica per il prodotto in questione restrizioni quantitative all’esportazione, dazi all’esportazione, misure o gravami con effetto equivalente; oppure (b) una penuria grave di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice o il rischio di una simile penuria; e qualora le situazioni precitate causino o rischino di causare gravi difficoltà alla Parte esportatrice, quest’ultima può adottare misure adeguate secondo il paragrafo 2. 2. Le difficoltà derivanti dalle situazioni di cui al paragrafo 1 saranno sottoposte all’esame del Comitato misto. Il Comitato misto può prendere qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficoltà. Qualora il Comitato misto non abbia preso alcuna decisione entro 30 giorni da quando la questione è stata sottoposta al suo esame, la Parte esportatrice può adottare misure adeguate per l’esportazione del prodotto interessato. Le misure non sono discriminatorie e sono revocate appena le condizioni non giustificano più il loro mantenimento.
3. Nella scelta delle misure è data la priorità a quelle meno pregiudizievoli per il buon funzionamento del presente Accordo. 4. Le misure adottate sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al Comitato misto, in vista della loro revoca appena le circostanze lo consentono.
Art. 21 Deroghe generali
Il presente Accordo non contrasta con divieti o restrizioni d’importazione, d’esportazione o di transito giustificati per ragioni di moralità pubblica, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di protezione della salute e della vita delle persone e degli animali, di preservazione dei vegetali, di protezione dei tesori nazionali con valore artistico, storico o archeologico o di protezione della proprietà intellettuale. Esso non contrasta nemmeno con regolamentazioni concernenti l’oro e l’argento o con misure volte a conservare risorse naturali non rinnovabili. Tali divieti o restrizioni non devono tuttavia costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione mascherata nel commercio tra le Parti.
Art. 22 Deroghe per ragioni di sicurezza
Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce a una Parte di adottare le misure che: (a) considera necessarie per poter rifiutare di fornire informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza; (b) sono inerenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alle produzioni indispensabili per scopi di difesa, sempre che tali misure non arrechino pregiudizio alle condizioni di concorrenza per i prodotti non destinati a usi specificamente militari; o (c) ritiene essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettono l’ordine pubblico, in tempo di guerra o in caso di gravi tensioni internazionali che costituiscono una minaccia di guerra, o per preservare obblighi assunti al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionali.
III Protezione della proprietà intellettuale
Art. 23 Protezione della proprietà intellettuale
1. Le Parti accordano e garantiscono una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e adottano misure per far rispettare tali diritti in caso di violazioni, falsificazioni e pirateria, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dell’Allegato V del presente Accordo e dell’Accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio15 (denominato qui di seguito «Accordo TRIPS»).
2. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello da esse riservato ai propri cittadini. Le deroghe a quest’obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell’articolo 3 dell’Accordo TRIPS. 3. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello da esse riservato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Le deroghe a quest’obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell’Accordo TRIPS, segnatamente agli articoli4 e 5. 4. Le Parti riesaminano a intervalli regolari le disposizioni del presente articolo e l’Allegato V del presente Accordo al fine di garantirne l’efficace applicazione e lo sviluppo futuro. Al sorgere di problemi in materia di diritti della proprietà intellettuale pregiudizievoli per le condizioni commerciali, sono tenute consultazioni urgenti al fine di raggiungere soluzioni reciprocamente soddisfacenti. 5. Al fine di facilitare l’applicazione del presente articolo e dell’Allegato V del presente Accordo, gli Stati dell’AELS garantiscono un’assistenza tecnica e finanziaria all’Egitto conformemente al capitolo VII.
IV Investimenti e servizi
Art. 24 Condizioni relative agli investimenti
1. Le Parti creano condizioni stabili, favorevoli e trasparenti nei confronti degli investitori delle altre Parti che effettuano investimenti o che intendono investire sul loro territorio. 2. Gli investimenti degli investitori di una Parte beneficiano in ogni tempo, sul territorio delle altre Parti, della massima protezione e sicurezza nonché di un trattamento giusto ed equo, conformemente al diritto internazionale. 3. Le Parti considerano la possibilità di estendere il campo d’applicazione del presente Accordo al diritto di stabilimento delle imprese di una Parte sul territorio di un’altra Parte. Il Comitato misto formula raccomandazioni a tal fine.
Art. 25 Promozione degli investimenti
1. Le Parti riconoscono l’importanza della promozione reciproca dei flussi di investimento e delle tecnologie per realizzare la crescita economica e lo sviluppo. A tal fine, la cooperazione comprende: (a) misure adeguate che consentano di individuare le possibilità d’investimento e canali d’informazione riguardanti le regole dell’investimento; (b) la fornitura di informazioni sulle misure di promozione dell’investimento all’estero adottate dalle Parti (assistenza tecnica, sostegno finanziario, assicurazione degli investimenti, ecc.); (c) la promozione di un quadro giuridico idoneo ad aumentare i flussi di investimento, anche attraverso la conclusione di accordi bilaterali; e (d) lo sviluppo di dispositivi per investimenti comuni, segnatamente nell’ambito delle piccole e medie imprese. 2. Le Parti riconoscono che non è opportuno promuovere gli investimenti allentando le norme in materia di salute, sicurezza o ambiente.
Art. 26 Scambi di servizi
1. Le Parti ribadiscono i rispettivi impegni assunti nel quadro dell’Accordo generale sul commercio dei servizi16 (qui di seguito denominato «GATS») e in particolare l’impegno ad accordarsi reciprocamente il trattamento di nazione più favorita (qui di seguito denominata «NPF») negli scambi nei settori dei servizi ai quali si applicano tali impegni. 2. In conformità al GATS, tale trattamento non si applica: (a) ai vantaggi concessi da una Parte in virtù di un accordo ai sensi dell’articolo V del GATS o in virtù di misure prese in base a un tale accordo; o (b) ad altri vantaggi accordati in virtù dell’elenco di esenzioni alla clausola di trattamento NPF allegato al GATS da una delle Parti.
Art. 27 Diritto di stabilimento e liberalizzazione dei servizi
1. Le Parti considerano la possibilità di estendere il campo d’applicazione del presente Accordo al diritto di stabilimento delle imprese di una Parte sul territorio di un’altra Parte e di liberalizzare la fornitura di servizi da parte delle imprese di una Parte a fruitori di servizi di un’altra Parte. 2. Il Comitato misto formula le raccomandazioni necessarie per l’attuazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1. Nel formulare tali raccomandazioni il Comitato misto tiene conto dell’esperienza acquisita con l’applicazione del trattamento della NPF reciprocamente accordato dalle Parti in conformità ai loro rispettivi impegni risultanti dal GATS, segnatamente dall’articolo V del GATS. 3. Gli obiettivi enunciati al paragrafo 1 sono sottoposti a un primo esame del Comitato misto entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.
V Pagamenti e movimento di capitali
Art. 28 Pagamenti per transazioni correnti
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 30, le Parti consentono che tutti i pagamenti per le transazioni correnti siano fatti in una valuta liberamente convertibile.
Art. 29 Movimento di capitali
1. Le Parti provvedono affinché i capitali destinati a investimenti effettuati in imprese costituite conformemente alle loro legislazioni, i proventi che ne derivano e gli importi risultanti da liquidazioni di investimenti siano liberamente trasferibili. 2. Le Parti tengono consultazioni al fine di agevolare il movimento di capitali tra l’Egitto e gli Stati dell’AELS e liberalizzano pienamente gli stessi appena sono adempiute le condizioni necessarie in tal senso.
Art. 30 Difficoltà nella bilancia dei pagamenti
Qualora uno Stato dell’AELS o l’Egitto incontri o rischi di incontrare serie difficoltà nella bilancia dei pagamenti, lo Stato dell’AELS o l’Egitto può, a seconda dei casi, adottare le restrizioni strettamente necessarie sulle transazioni correnti, conformemente alle condizioni previste dal GATT 1994 e negli articoli VIII e XIV dello Statuto del Fondo monetario internazionale. Lo Stato dell’AELS o l’Egitto informa senza indugio le altre Parti e, appena possibile, comunica lo scadenzario per la revoca delle misure in questione.
VI Concorrenza e altre questioni economiche
Art. 31 Regole di concorrenza tra imprese
1. Sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo in quanto suscettibili di ostacolare gli scambi tra uno Stato dell’AELS e l’Egitto: (a) gli accordi tra imprese, le decisioni d’associazione di imprese e le pratiche concertate tra imprese che hanno lo scopo o l’effetto di ostacolare, ridurre o falsare la libera concorrenza; (b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante sulla totalità o su una parte essenziale del territorio delle Parti. 2. Entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato misto adotta le regole necessarie per l’attuazione del paragrafo 1. 3. Se, in assenza delle regole di cui al paragrafo 2, una Parte ritiene che una determinata pratica di una o più imprese di un’altra Parte sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1 e pregiudichi o minacci di pregiudicare i suoi interessi o di arrecare un danno materiale alla propria industria nazionale, incluso il settore dei servizi, essa può adottare misure adeguate previa consultazione in seno al Comitato misto o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione. 4. A prescindere da eventuali disposizioni contrarie adottate in conformità al paragrafo 2, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle restrizioni previste nelle legislazioni nazionali sull’obbligo di mantenere il segreto, in particolare delle regole concernenti il segreto professionale e di affari.
Art. 32 Imprese pubbliche
Per quanto concerne le imprese pubbliche e le imprese con diritti speciali o esclusivi, il Comitato misto assicura che, a partire dal quinto anno dall’entrata in vigore del presente Accordo, non siano adottate o mantenute misure che distorcano il commercio fra le Parti e quindi violino gli interessi delle Parti. Questa disposizione non deve ostacolare, de jure o de facto, l’adempimento dei compiti particolari attribuiti a queste aziende.
Art. 33 Appalti pubblici
Le Parti convengono la liberalizzazione graduale degli appalti pubblici. Il Comitato misto tiene consultazioni al fine di raggiungere tale obiettivo.
VII Assistenza tecnica e finanziaria
Art. 34 Obiettivi e campo d’applicazione
1. Gli Stati dell’AELS dichiarano la loro disponibilità a fornire assistenza tecnica e finanziaria all’Egitto, in accordo con gli obiettivi della loro politica nazionale, in vista di: (a) agevolare il perseguimento degli obiettivi generali del presente Accordo e, in particolare, promuovere le possibilità di scambio e di investimento risultanti dal presente Accordo; (b) appoggiare gli sforzi dell’Egitto finalizzati a uno sviluppo economico e sociale sostenibile. 2. L’assistenza è incentrata sui settori coinvolti nel processo di liberalizzazione e ristrutturazione dell’economia egiziana, nonché sui settori suscettibili di avvicinare le economie degli Stati dell’AELS e dell’Egitto, in particolare quelli che generano crescita e occupazione.
Art. 35 Metodi e mezzi
1. L’assistenza all’Egitto è fornita su base bilaterale, mediante programmi dell’AELS o combinando l’assistenza bilaterale ai programmi dell’AELS. 2. Le Parti cooperano nell’intento di identificare e impiegare i metodi e i mezzi più efficaci per l’applicazione del presente capitolo, tenendo in considerazione anche gli sforzi delle organizzazioni internazionali determinanti. 3. Al fine di promuovere gli sforzi per uno sviluppo sostenibile, le Parti cooperano anche, nell’applicazione del presente capitolo, a metodi e mezzi di assistenza e concordano gli aspetti ecologici che potrebbero essere considerati. 4. I mezzi dell’assistenza possono includere: (a) lo scambio di informazioni, il trasferimento di conoscenze e la formazione; (b) sussidi, mutui preferenziali, fondi di sviluppo e altri mezzi finanziari;
(c) la messa a punto di iniziative congiunte quali seminari e workshop; (d) l’assistenza tecnica e amministrativa.
Art. 36 Ambiti di cooperazione
L’assistenza può riguardare tutti gli ambiti, identificati congiuntamente dalle Parti, che possono servire a migliorare la capacità dell’Egitto di beneficiare dell’aumento degli scambi e degli investimenti internazionali e comprendono in particolare: (a) la promozione e l’agevolazione degli scambi, nonché la promozione delle opportunità di mercato; (b) questioni doganali e d’origine; (c) la pesca e la piscicoltura; (d) regolamentazioni tecniche e misure sanitarie e fitosanitarie, comprese la standardizzazione e la certificazione; (e) statistiche sul commercio e sugli investimenti; (f) l’assistenza in ambito regolatore e nell’attuazione delle leggi in ambiti quali la proprietà intellettuale e gli appalti pubblici; e (g) lo sviluppo dell’imprenditoria locale.
VIII Disposizioni istituzionali e procedurali
Art. 37 Il Comitato misto
1. L’esecuzione del presente Accordo è sorvegliata e gestita da un Comitato misto, istituito dal presente Accordo. Nel Comitato misto ciascuna Parte è rappresentata dalla propria autorità competente. 2. Per garantire un’esecuzione ottimale del presente Accordo, le Parti si scambiano informazioni e, su domanda di una di esse, si consultano in seno al Comitato misto. Quest’ultimo vaglia ogni possibilità di sopprimere ulteriori ostacoli al commercio fra gli Stati dell’AELS e l’Egitto. 3. Il Comitato misto può prendere decisioni nei casi previsti dal presente Accordo. In merito ad altri affari, può formulare raccomandazioni. 4. Il Comitato misto si riunisce, su domanda di una delle Parti, ogni volta che lo ritiene necessario, ma almeno una volta ogni due anni.
Art. 38 Procedura del Comitato misto
1. Il Comitato misto agisce di comune intesa. 2. Qualora in seno al Comitato misto un rappresentante di una Parte accetti una decisione con riserva della sua conformità con le disposizioni costituzionali, tale decisione entra in vigore il giorno in cui è notificata la revoca della riserva, sempre che non sia prevista una data successiva.
3. Ai fini del presente Accordo il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno. 4. Il Comitato misto può decidere di costituire sottocomitati o gruppi di lavoro che ritiene necessari per assisterlo nell’adempimento dei suoi compiti.
Art. 39 Adempimento degli obblighi e consultazioni
1. Le Parti adottano tutte le misure necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi e l’adempimento degli obblighi risultanti dal presente Accordo. In caso di divergenza circa l’interpretazione e l’applicazione del presente Accordo, le Parti si adoperano, mediante la cooperazione e le consultazioni, per giungere a una soluzione mutuamente soddisfacente. 2. Ciascuna Parte può chiedere per scritto a un’altra Parte che siano tenute consultazioni su qualsiasi misura in vigore o proposta o su qualsiasi questione che ritiene possa pregiudicare l’applicazione del presente Accordo. La Parte che chiede le consultazioni ne informa nel contempo per scritto le altre Parti, fornendo tutte le informazioni pertinenti. 3. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto, se una delle Parti ne fa domanda entro dieci giorni dalla data di ricevimento della notificazione di cui al paragrafo 2, al fine di trovare una soluzione accettabile per tutti.
Art. 40 Misure provvisorie di riequilibrio
1. Se una Parte ritiene che un’altra Parte sia venuta meno a un obbligo che le incombe in virtù del presente Accordo e se il Comitato misto non è giunto a una soluzione mutuamente accettabile entro tre mesi, la Parte interessata può adottare misure provvisorie adeguate e strettamente necessarie per riequilibrare la situazione. La priorità deve essere data alle misure meno pregiudizievoli per il buon funzionamento del presente Accordo. Le misure adottate sono immediatamente notificate alle Parti e al Comitato misto. Quest’ultimo tiene consultazioni periodiche in vista della loro revoca. Le misure devono essere revocate quando le condizioni non giustificano più il loro mantenimento o quando, nel caso in cui la controversia sia soggetta all’arbitrato, è stata pronunciata ed eseguita una sentenza arbitrale. 2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate senza previa consultazione in seno al Comitato misto in caso di violazione sostanziale del presente Accordo. Per violazione sostanziale del presente Accordo s’intende il mancato riconoscimento del presente accordo, in contrasto con le norme generali del diritto internazionale, o l’inosservanza di uno degli elementi determinanti del presente Accordo, con conseguenti circostanze sfavorevoli alle consultazioni o ritardi contrari agli obiettivi del
Art. 41 Arbitrato
1. Qualora una controversia tra le Parti riguardo all’interpretazione dei propri diritti e obblighi risultanti dal presente Accordo non sia stata composta mediante consultazioni dirette o in seno al Comitato misto entro un termine di 90 giorni dal ricevimen- to della domanda di consultazioni, una o più Parti alla controversia possono ricorrere all’arbitrato indirizzando una notificazione scritta all’altra Parte. Una copia di tale notificazione è fatta pervenire, a seconda dei casi, all’Egitto o al Segretariato dell’AELS. Ove più Parti ricorrano a una procedura d’arbitrato per una controversia con la stessa Parte e riguardante la stessa questione, dovrà essere costituito, ogni qualvolta ciò risulti possibile, un unico tribunale arbitrale con il compito di giudicare la controversia. 2. La costituzione e il funzionamento del tribunale arbitrale sono disciplinati dall’Allegato VI. La sentenza del tribunale arbitrale è definitiva e vincolante per le Parti alla controversia.
IX Disposizioni finali
Art. 42 Clausola evolutiva
1. Le Parti si impegnano a riesaminare il presente Accordo in funzione degli sviluppi economici internazionali, segnatamente nel quadro dell’OMC, e a studiare, in questo contesto e alla luce di tutti i fattori pertinenti, la possibilità di sviluppare e approfondire la cooperazione sancita dal presente Accordo, estendendola ad ambiti non contemplati dallo stesso. Le Parti possono affidare al Comitato misto l’incarico di esaminare tale possibilità e, se opportuno, di elaborare raccomandazioni, in particolare in vista dell’apertura di negoziati. 2. Gli accordi raggiunti secondo la procedura definita nel paragrafo 1 sono sottoposti a ratifica o approvazione delle Parti secondo le loro procedure.
Art. 43 Allegati e Protocolli
Gli Allegati e i Protocolli del presente Accordo sono parte integrante dello stesso. Il Comitato misto può decidere di modificarli.
Art. 44 Emendamenti
Gli emendamenti al presente Accordo approvati dal Comitato misto, fatti salvi quelli menzionati nell’articolo 43, sono sottoposti alle Parti per ratifica o accettazione ed entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell’ultimo strumento di ratifica o di accettazione.
Art. 45 Unioni doganali, zone di libero scambio, convenzioni relative al commercio frontaliero e altri accordi preferenziali
Il presente Accordo non ostacola il mantenimento o l’istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio, convenzioni relative al commercio frontaliero e altri accordi preferenziali, sempre che essi non modifichino il regime istituito dal presente Accordo.
Art. 46 Adesione
1. Ciascun nuovo Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio può aderire al presente Accordo, su relativa decisione del Comitato misto. Le condizioni di adesione devono essere negoziate tra lo Stato candidato e le Parti al presente Accordo. 2. Per lo Stato che aderisce, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo allo scambio degli strumenti d’adesione.
Art. 47 Ritiro ed estinzione
1. Ciascuna Parte può ritirarsi dal presente Accordo mediante notificazione scritta. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data in cui le altre Parti hanno ricevuto la notificazione. 2. Se l’Egitto si ritira dal presente Accordo, lo stesso si estingue al termine del periodo di preavviso e, se tutti gli Stati dell’AELS si ritirano, si estingue al termine dell’ultimo periodo di preavviso. 3. Ciascuno Stato membro dell’AELS che denunci la Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio cessa ipso facto di essere Parte al presente Accordo il giorno stesso in cui la denuncia diventa effettiva. 4. Qualora uno Stato dell’AELS denunci la Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio o il presente Accordo, le altre Parti si riuniscono e discutono il proseguimento del presente Accordo.
Art. 48 Relazione con le convenzioni bilaterali relative al commercio di prodotti agricoli
1. Gli accordi bilaterali relativi al commercio di prodotti agricoli tra gli Stati dell’AELS e l’Egitto, di cui all’Allegato III, entrano in vigore lo stesso giorno in cui entra in vigore il presente Accordo per gli Stati dell’AELS interessati e per l’Egitto. Essi rimangono in vigore fintanto che le Parti agli accordi bilaterali sono anche Parti al presente Accordo. 2. Se uno Stato dell’AELS o l’Egitto denuncia l’accordo bilaterale relativo al commercio di prodotti agricoli da essi concluso, il presente Accordo si estingue tra lo Stato dell’AELS interessato e l’Egitto lo stesso giorno in cui ha effetto la denuncia dell’accordo bilaterale.
Art. 49 Entrata in vigore
1. Il presente Accordo entra in vigore per gli Stati firmatari che hanno ratificato l’Accordo il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio dei rispettivi strumenti di ratifica o di accettazione, a condizione che l’Egitto abbia anch’esso depositato il suo strumento di ratifica o di accettazione.
2. Qualora le disposizioni del proprio diritto costituzionale lo consentano, ciascuno Stato firmatario può applicare provvisoriamente il presente Accordo durante un periodo iniziale, a condizione che l’Egitto abbia ratificato l’Accordo. L’applicazione provvisoria dell’Accordo è notificata agli altri Stati firmatari.
Art. 50 Governo depositario
Il Governo di Norvegia agisce in qualità di Governo depositario per gli Stati dell’AELS.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il Fatto a Davos, il 27 di gennaio 2007, in due esemplari originali in arabo e in inglese, ciascun testo facente parimenti fede. In caso di divergenza nell’interpretazione del presente Accordo, la versione inglese prevale.
(Seguono le firme) Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica araba d’Egitto relativo al commercio di prodotti agricoli Concluso il 27 gennaio 2007 Applicato provvisoriamente dal 1° agosto 2007
Art. 1
1. Il presente Accordo relativo al commercio di prodotti agricoli tra la Svizzera e l’Egitto completa l’Accordo di libero scambio firmato nel 2007 dagli Stati dell’AELS e dall’Egitto (di seguito denominato «l’Accordo di libero scambio»), in particolare in relazione con l’articolo4. È parte integrante degli strumenti con i quali si istituisce una zona di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e l’Egitto. 2. Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintanto che è in vigore il Trattato di unione doganale del 29 marzo 192317 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
Art. 2
L’Egitto accorda concessioni doganali per i prodotti agricoli originari della Svizzera figuranti nell’Allegato 1 del presente Accordo. La Svizzera accorda le concessioni doganali per i prodotti agricoli originari dell’Egitto figuranti nell’Allegato 2.
Art. 3
Le seguenti disposizioni dell’Accordo di libero scambio si applicano, mutatis mutandis, al presente Accordo: articoli5 (Regole d’origine e metodi di cooperazione in materia di amministrazione doganale),9 (Restrizioni quantitative delle importazioni e misure con effetto equivalente),10 (Dazi e restrizioni quantitative delle esportazioni),11 (Imposizione interna),12 (Pagamenti e trasferimenti),15 (Imprese commerciali di Stato) e 21 (Deroghe generali) del capitolo Commercio di merci.
Art. 4
Le Parti confermano i diritti e gli obblighi risultanti dall’Accordo dell’OMC sull’agricoltura18.
Art. 5
I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le misure sanitarie e fitosanitarie sono disciplinati dall’Accordo dell’OMC sull’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie19.
Art. 6
1. Le Parti si dichiarano disposte, ciascuna nell’ambito della propria politica agricola, a proseguire gli sforzi per una ulteriore liberalizzazione dei loro scambi di prodotti agricoli. 2. La prima revisione ha luogo al più tardi quattro anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo; ulteriori revisioni sono determinate in occasione della prima revisione.
Art. 7
Il presente Accordo entra in vigore lo stesso giorno in cui entra in vigore l’Accordo di libero scambio tra la Svizzera e l’Egitto. Esso rimane in vigore fino a che le Parti rimangono Parti all’Accordo di libero scambio tra l’Egitto e gli Stati dell’AELS.
Art. 8
Se la Svizzera o l’Egitto denuncia il presente Accordo, l’Accordo di libero scambio da essi concluso si estingue lo stesso giorno in cui diventa effettiva la denuncia del
Art. 9
Gli Allegati del presente Accordo sono parte integrante dello stesso.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il Fatto a Davos, il 27 gennaio 2007, in due esemplari originali in arabo e in inglese, ciascun testo facente parimenti fede. In caso di divergenza nell’interpretazione del presente Accordo la versione inglese prevale.
Per la Per la Confederazione Svizzera: Repubblica araba d’Egitto: Doris Leuthard Rachid Mohamed Rachid Allegato I Concessioni doganali accordate dall’Egitto sui prodotti agricoli provenienti dalla Svizzera Egyptian Code Description Reduction of Quota Customs (Ton) duty Milk – in powder, granules or other solid forms, of a fat 100 % 5000 content by weight not exceeding 1.5 %
02 10 10 – – for infants
02 10 90 – – other than for infants, in packages of a weight not less than 20 kg – in powder, granules or other solid forms, of a fat content be weight not exceeding 1.5 % – – not containing added sugar or other sweetening matter
02 21 10 – – – for infants, «half fat»
02 21 91 – – – other in packages of a weight not less than 20 kg – – containing added sugar or other matter
02 29 10 – – – for infants, «half fat»
02 29 91 – – – other in packages of a weight not less than 20 kg Cheese and curd 75 % 200
06 10 90 – fresh (un-ripened or uncured) cheese, including whey cheese, and curd, Ex 04 06 20 – grated or powdered cheese of all kinds, Ex 04 06 30 – processed cheese not grated or powdered, Ex 04 06 40 – blue veined cheese Ex 04 06 90 – other cheese, excluding white cow’s milk in brine
02 20 – pectic substances, pectinates and pectates 100 % unlimited Sunflower – seed oil 100 % 5000
12 11 – crude oil, other than put up for retail sale
12 19 91 – purified (semi refined), other than put up for retail sale Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings Nos. 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included.
01 10 10 – Preparations for infant use, put up for retail sale 100 % unlimited Egyptian Code Description Reduction of Quota Customs (Ton) duty
02 90 Tomatoes prepared or preserved otherwise than vinegar 50 % 100 or acetic acid other than tomatoes whole or in pieces, of a weight over5 kg net Allegato II Concessioni doganali accordate dalla Svizzera ai prodotti agricoli provenienti dall’Egitto La Svizzera riduce o elimina i dazi sulle merci provenienti dall’Egitto come indicato per ogni voce di tariffa nella tabella che segue. Se la concessione figura nella colonna 3 (Aliquota preferenziale applicabile), il dazio applicato dalla Svizzera non deve superare questo importo. Le concessioni nel quadro di un contingente-Paese specifico per l’Egitto sono accordate in modo indipendente dall’esaurimento del contingente tariffario corrispondente in seno all’OMC.
fr./pezzo fr./pezzo 0207. Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105: – di galli e galline – – non tagliati in pezzi, freschi o refrigerati:
10 – – – nei limiti del contingente doganale6.00 (n. cont. 6) – – non tagliati in pezzi, congelati:
10 – – – nei limiti del contingente doganale10.00 (n. cont. 6) 0208. Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate: ex 90 10 – – di animali selvatici: struzzi, springbok, orice esente 0406. Formaggi e latticini: ex0406.90 – altri formaggi, per il consumo diretto, nei limiti 75% di un contingente doganale annuo di 200 t 0409. 0000 Miele naturale ex409.0000 Miele naturale per la trasformazione industriale esente ex409.0000 Miele naturale, altri19.00 0601. Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212: – bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo:
10 – – Tulipani17.00 – bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria:
10 – – piantimi di cicoria 1.40
20 – – con piote, anche in tini o in vasi, eccettuati i esente tulipani e i piantimi di cicoria
91 – – – con boccioli o fiori esente
99 – – – altri esente 0602. Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):
00 – talee senza radici e marze esente – rosai, anche innestati:
91 – – – con radici nude 3.80
99 – – – altri 3.80 ex 90 91 – – – con radici nude, piante d’ornamento 2.00 ex 90 91 – – – con radici nude, altrio15.00
99 – – – altri4.60 0603. Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – freschi: – – dal 1° maggio al 25 ottobre: – – – garofani:
31 – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – – rose:
41 – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – – – nei limiti del contingente doganale
51 – – – – – legnosi 20.00
59 – – – – – altri 20.00 – – dal 26 ottobre al 30 aprile:
71 – – – tulipani esente
72 – – – rose esente
91 – – – – legnosi esente
99 – – – – altri esente
10 – – essiccati, allo stato naturale esente
90 – – altri (per esempio, imbianchiti, tinti, esente impregnati) 0701. Patate, fresche o refrigerate: ex 9010 – – importate nei limiti del contingente doganale6.00 (n. cont. 14), nei limiti di un contingente doganale annuo di 2’690 t 0702. Pomodori, freschi o refrigerati: – pomodori ciliegia (cherry):
10 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente – pomodori peretti (di forma allungata):
20 dal 21 ottobre al 30 aprile esente – altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi):
30 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente
90 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente 0703. Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati: – cipolle e scalogni: – – cipolline da semina: – – – cipolle mangerecce, bianche, con gambo verde (cipollotte e cipolle primavera):
20 – – – – dal 31 ottobre al 31 marzo esente – – – – dal 1° aprile al 30 ottobre:
21 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – – cipolle mangerecce, bianche, piatte, con diametro non superiore a 35 mm:
30 – – – – dal 31 ottobre al 31 marzo esente – – – – dal 1° aprile al 30 ottobre:
31 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – – lampagioni
40 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente
41 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – – cipolle mangerecce con un diametro di
mm o più
50 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente
51 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – – cipolle mangerecce, con diametro inferiore a 70 mm, varietà rossa e bianca, diverse da quelle delle voci 0703.1030/1039:
60 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente
61 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – – altre cipolle mangerecce
70 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente
71 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente
80 – – – scalogni esente
00 – aglio esente – porri e altri ortaggi agliacei: – – porro allungato (parte verde, al massimo, 1/6 della lunghezza del gambo, se tagliato solo bianco), da imballare in vaschette per la vendita:
10 – – – dal 16 febbraio alla fine di febbraio esente – – – dal 1° marzo al 15 febbraio
11 – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – altri porri:
20 – – – dal 16 febbraio alla fine di febbraio esente – – – dal 1° marzo al 15 febbraio
21 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
90 – – altri esente 0704. Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti commestibili simili del genere Brassica, freschi o refrigerati: – cavolfiori e cavoli broccoli – – Cimone:
10 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile esente
11 – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – Romanesco:
20 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile esente
21 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
90 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile esente
91 – – – – nei limiti del contingente doganale esente – cavoletti di Bruxelles:
10 – – dal 1° febbraio al 31 agosto esente – – dal 1° settembre al 31 gennaio:
11 – – – nei limiti del contingente doganale esente – – cavoli rossi:
11 – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente – – – dal 30 maggio al 15 maggio:
18 – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – cavoli bianchi
20 – – – dal 2 maggio al 14 maggio esente – – – dal 15 maggio al 1° maggio:
21 – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – cavoli a punta:
30 – – dal 16 marzo al 31 marzo esente – – dal 1° aprile al 15 marzo:
31 – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – cavoli di Milano:
40 – – – dall’11 maggio al 24 maggio esente – – – dal 25 maggio al 10 maggio:
41 – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – Broccoli:
50 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile esente – – cavoli cinesi
60 – – – dal 2 marzo al 9 aprile esente – – – dal 10 aprile al 1° marzo:
61 – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – Pak-choi:
63 – – – dal 2 marzo al 9 aprile esente – – – dal 10 aprile al 1° marzo:
64 – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – cavoli rapa:
70 – – – dal 16 dicembre al 14 marzo esente – – – dal 15 marzo al 15 dicembre:
71 – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – cavoli ricci senza testa:
80 – – – dall’11 maggio al 24 maggio esente – – – dal 25 maggio al 10 maggio:
81 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
90 – – altri5.00 0705. Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate: – lattughe – – a cappuccio: – – – lattuga iceberg, senza corona:
11 – – – – dal 1° gennaio alla fine di febbraio esente – – – – dal 1° marzo al 31 dicembre:
18 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – – batavia e altre lattughe iceberg:
20 – – – – dal 1° gennaio alla fine di febbraio esente – – – – dal 1° marzo al 31 dicembre:
21 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – – altre
91 – – – – dall’11 dicembre alla fine di febbraio esente – – – – dal 1° marzo al 10 dicembre:
98 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – altre – – – lattuga romana
10 – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio esente – – – – dal 1° marzo al 20 dicembre
11 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – – lattughino: – – – – foglia di quercia:
20 – – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio esente
21 – – – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – – – lollo rosso
30 – – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio esente
31 – – – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – – – lollo, diverso da quello rosso:
40 – – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio esente
41 – – – – – – nei limiti del contingente doganale esente
50 – – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio esente
51 – – – – – – nei limiti del contingente doganale esente
90 – – – – dal 21 dicembre al 14 febbraio esente – – – – dal 15 febbraio al 20 dicembre:
91 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente – cicorie: – – Witloof (Cichorium intybus var. foliosum):
10 – – – dal 21 maggio al 30 settembre esente – – – dal 1° ottobre al 20 maggio:
11 – – – – nei limiti del contingente doganale esente 0706. Carote, navoni, barbabietole da insalata, scorzonera (salsefrica), sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati: – carote e navoni: – – carote: – – – con foglie, in mazzi:
10 – – – – dall’11 maggio al 24 maggio esente – – – – dal 25 maggio al 10 maggio:
11 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – – altre:
20 – – – – dall’11 maggio al 24 maggio esente – – – – dal 25 maggio al 10 maggio:
21 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – rape bianche:
30 – – – dal 16 gennaio al 31 gennaio esente – – – dal 1° febbraio al 15 gennaio:
31 – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – barbabietole da insalata (bietole rosse):
11 – – – dal 16 giugno al 29 giugno esente – – – dal 30 giugno al 15 giugno:
18 – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – scorzonera:
21 – – – dal 16 maggio al 14 settembre esente – – – dal 15 settembre al 15 maggio:
28 – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – sedano-rapa: – – – sedano da condimento (con foglia, con diametro della rapa inferiore a 7 cm):
30 – – – – dal 1° gennaio al 14 gennaio esente – – – – dal 15 gennaio al 31 dicembre:
31 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente
40 – – – – dal 16 giugno al 29 giugno esente – – – – dal 30 giugno al 15 giugno
41 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – ramolacci (escluso il rafano):
50 – – – dal 16 gennaio alla fine di febbraio esente – – – dal 1° marzo al 15 gennaio: – – ravanelli:
60 – – – dall’11 gennaio al 9 febbraio esente – – – dal 10 febbraio al 10 gennaio:
61 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
90 – –5.00 0707. Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati: – cetrioli: – – cetrioli per insalata:
10 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile esente – – – dal 15 aprile al 20 ottobre:
11 – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – cetrioli nostrani o cetrioli-slicer:
20 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile esente – – – dal 15 aprile al 20 ottobre:
21 – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a6 cm ma non eccedente12 cm 0030 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile esente – – – dal 15 aprile al 20 ottobre 0031 – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – altri cetrioli 0040 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile esente – – – dal 15 aprile al 20 ottobre 0041 – – – – nei limiti del contingente doganale esente 0050 – cetriolini esente 0708. Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati: – piselli (Pisum sativum) – – taccole:
10 – – – dal 16 agosto al 19 maggio esente – – – dal 20 maggio al 15 agosto:
11 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
20 – – – dal 16 agosto al 19 maggio esente – – – dal 20 maggio al 15 agosto:
21 – – – – nei limiti del contingente doganale esente – fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):
10 – – da sgranare esente – – piattoni:
21 – – – dal 16 novembre al 14 giugno esente
28 – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – fagiolini long beans
31 – – – dal 16 novembre al 14 giugno esente
38 – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – fagiolini extrafini (500 pezzi min. per kg):
41 – – – dal 16 novembre al 14 giugno esente
48 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
91 – – – dal 16 novembre al 14 giugno esente
98 – – – – nei limiti del contingente doganale esente – altri legumi da granella: – – – per l’alimentazione umana:
80 – – – – dal 1° novembre al 31 maggio esente – – – – dal 1° giugno al 31 ottobre:
81 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente
90 – – – altri esente 0709. Altri ortaggi, freschi o refrigerati: – carciofi:
10 – – dal 1° novembre al 31 maggio esente – – dal 1° giugno al 31 ottobre:
11 – – – nei limiti del contingente doganale esente – asparagi: – – asparagi verdi:
10 – – – dal 16 giugno al 30 aprile esente – – – dal 1° giugno al 15 giugno:
11 – – – – nei limiti del contingente doganale esente – melanzane:
10 – – dal 16 ottobre al 31 maggio esente
11 – – dal 1° giugno al 15 ottobre: – – – nei limiti del contingente doganale esente – sedano, esclusi i sedani-rapa: – – sedano coste verdi:
10 – – – dal 1° gennaio al 30 aprile esente – – – dal maggio al 31 dicembre:
11 – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – sedano coste bianche:
20 – – – dal 1° gennaio al 30 aprile esente – – – dal 1° maggio al 31 dicembre:
21 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
90 – – – dal 1° gennaio al 14 gennaio esente – – – dal 15 gennaio al 31 dicembre:
91 – – – – nei limiti del contingente doganale esente – funghi e tartufi:
00 – – funghi del tipo Agaricus esente
00 – – tartufi esente
00 – – altri esente – pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»: – – peperoni:
11 – – – dal 1° novembre al 31 marzo esente
90 – – altri esente – spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini):
– – spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda):
10 – – – dal 16 dicembre al 14 febbraio esente – – – dal 15 febbraio al 15 dicembre
11 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
90 – – altri esente – – prezzemolo:
40 – – – dal 1° gennaio al 14 marzo esente – – – dal 15 marzo al 31 dicembre:
41 – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – zucchine, incluse le zucchine con fiore:
50 – – – dal 31 ottobre al 19 aprile esente – – – dal 20 aprile al 30 ottobre:
80 – – crescione, dente di leone esente
99 – – – altri esente 0711. Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:
00 – olive esente
00 – capperi esente – – funghi e tartufi:
00 – – funghi del tipo Agaricus esente
00 – – altri esente ex 9090 – – altri; cipolle, pimenti del genere «Capsicum» esente o del genere «Pimenta» 0712. Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:
00 cipolle esente – funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.) e tartufi:
00 – – funghi del tipo Agaricus esente
00 – – orecchie di Giuda (Auricularia spp.) esente
00 – – tremelle (Tremella spp.) esente
00 – – altri esente – altri ortaggi o legumi, miscele di ortaggi o di legumi: – – patate, anche tagliate in pezzi o a fette, ma non altrimenti preparate:
21 – – – nei limiti del contingente doganale10.00 (n. cont. 14) ex 90 81 – – – in recipienti eccedenti5 kg, aglio e esente pomodori, non mescolati
89 – – – altri, aglio e pomodori, non mescolati14.00 0713. Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati: – piselli (Pisum sativum)
19 – – – altri esente – ceci:
19 – – – altri esente
99 – – – altri esente – fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.). – – fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek:
19 – – – – altri esente
99 – – – – altri esente – – fagioli «Adzuki» (Phaseolus o Vigna angularis):
19 – – – – altri esente
99 – – – – altri esente – – fagioli comuni (Phaseolus vulgaris):
19 – – – – altri esente
99 – – – – altri esente
19 – – – – altri esente
99 – – – – altri esente – lenticchie:
19 – – – altri esente
99 – – – altri esente – fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor): – – – da semina:
15 – – – – favette (Vicia faba var. minor) esente
18 – – – – altri esente
19 – – – altri esente
99 – – – altri esente
19 – – – altri esente
99 – – – altri esente 0714. Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago: – radici di manioca – patate dolci:
90 – – altri esente 0804. Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi:
00 – datteri esente – fichi:
10 – – freschi esente
20 – – secchi esente
00 – ananassi esente
00 – avocadi esente
00 – guaiave, manghi e mangostani esente 0805. Agrumi, freschi o secchi:
00 – arance esente
00 – mandarini (compresi i tangerini e satsuma); esente clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi
00 – pompelmi e pomeli esente
00 – limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette esente (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 0806. Uve, fresche o secche: – fresche: – – da tavola: ex 10 12 – – – dal 1° gennaio al 14 luglio nei limiti di un esente contingente doganale annuo di 1’200 t
00 – secche esente 0807. Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi – Meloni (compresi i cocomeri):
00 – – cocomeri esente
00 – – altri esente
00 – papaie esente 0808. Mele, pere e cotogne, fresche: – pere e cotogne: – – da sidro e da distillazione:
11 – – – importate nei limiti del contingente 2.00 doganale (n. cont. 20) – – altre pere e cotogne: – – – alla rinfusa o in imballaggio aperto:
21 – – – – dal 1° aprile al 30 giugno 2.00 – – – dal 1° luglio al 31 marzo
22 – – – – – nei limiti del contingente doganale 2.00 (n. cont. 17) – – – in altro imballaggio:
31 – – – – dal 1° aprile al 30 giugno 2.50 – – – – dal 1° luglio al 31 marzo
32 – – – – – nei limiti del contingente doganale 2.50 (n. cont. 17) 0809. Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche: – albicocche: – – alla rinfusa o in imballaggio aperto:
11 – – – dal 1° settembre al 30 giugno 3.00 – – – dal 1° luglio al 31 agosto:
18 – – – – importate nei limiti del contingente 3.00 doganale (n. cont. 18) – – in altro imballaggio:
91 – – – dal 1° settembre al 30 giugno5.00 – – – dal 1° luglio al 31 agosto:
98 – – – – nei limiti del contingente doganale5.00 – ciliegie:
10 – – dal 1° settembre al 19 maggio 3.00 – – dal 20 maggio al 31 agosto:
11 – – – nei limiti del contingente doganale 3.00 – pesche, comprese le pesche noci ex 3010 – – pesche, dal 1° gennaio al 30 giugno, nei limiti esente di un contingente doganale annuo di 500 t ex 3020 – – pesche noci, dal 1° gennaio al 30 giugno, nei esente limiti di un contingente doganale preferenziale annuo di 500 t – prugne e prugnole: – – alla rinfusa o in imballaggio aperto: – – – susine (comprese le prunge):
12 – – – – dal 1° ottobre al 30 giugno 3.00 – – – – dal 1° luglio al 30 settembre:
13 – – – – – nei limiti del contingente doganale 3.00
15 – – – prugnole 3.00 – – in altro imballaggio: – – – susine (comprese le prunge):
92 – – – – dal 1° ottobre al 30 giugno10.00 – – – – dal 1° luglio al 31 settembre:
93 – – – – – nei limiti del contingente doganale10.00
95 – – – prugnole10.00 0810. Altre frutta fresche: – fragole
10 – – dal 1° settembre al 14 maggio esente – – dal 15 maggio al 31 agosto:
11 – – – nei limiti del contingente doganale esente (n. cont. 19) 0811. Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri
00 – fragole15.00 ex10 – fragole, senza aggiunta di zucchero o di altri esente
dolcificanti, per l’ulteriore lavorazione industriale
10 – – mirtilli esente – – frutta tropicali
21 – – – carambole esente
29 – – – altre esente
90 – – altre esente 0812. Frutta temporaneamente conservate (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate:
10 – – frutta tropicali esente ex 90 80 – – altre, fragole6.50 ex 90 80 – – altre, diverse dalle fragole 3.50 0813. Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:
00 – albicocche esente – prugne:
10 – – intiere esente
90 – – altre esente
00 – mele 29.00 – altre frutta: – – pere
11 – – – intiere 7.60
19 – – – altre esente – – – frutta a nocciolo, altre, intiere:
89 – – – – altre esente – – – altre ex 40 99 – – – – altre, frutta tropicali 2.00 – miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo: – – di frutta a guscio delle voci 0801 o 0802: – – – aventi tenore, in peso, di mandorle e/o noci comuni eccedente 50%: ex 50 19 – – – – altri frutta tropicali 1.00 ex 50 29 – – – – altri, frutta tropicali 1.00 0904. Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati o tritati o polverizzati: – pepe:
00 – – non tritato né polverizzato esente
00 – – tritato o polverizzato esente – pimenti essiccati o tritati o polverizzati:
10 – – non lavorati esente 0906. Cannella e fiori di cinnamomo:
00 – non tritati né polverizzati esente
00 – tritati o polverizzati esente 0907. 0000 Garofani (antofilli, chiodi e steli) esente 0909. Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro:
00 – semi di anice o di badiana esente
00 – semi di coriandolo esente
00 – semi di cumino esente
00 – semi di carvi esente
00 – semi di finocchio; bacche di ginepro esente 0910. Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie:
00 – zenzero esente
00 – zafferano esente
00 – curcuma esente
00 – timo; foglie di alloro esente
00 – curry esente – altre spezie:
00 – – miscugli previsti nella nota 1 b) di questo esente capitolo
00 – – altre esente 1006. Riso: – riso greggio (riso «paddy» o risone):
90 – – altro esente – riso decorticato (riso cargo o riso bruno):
90 – – altro esente – riso semi-imbianchito o imbianchito, anche lucidato o brillato:
90 – – altro esente – rotture di riso:
90 – – altre esente 1008 Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali – scagliola – – altro
90 – – – altro esente 1108. Amidi e fecole; inulina: – amidi e fecole – – amido di granoturco:
90 – – – altri esente 1202. Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate: – con guscio:
91 – – – per l’alimentazione umana esente – – sgusciate, anche frantumate:
91 – – – per l’alimentazione umana esente
99 – – – altre esente 1209. Semi, frutti e spore da sementa: – semi di barbabietole da zucchero:
– semi di piante foraggiere:
00 – – di erba medica esente
00 – – di trifoglio (Trifolium spp.) esente
00 – – di festuca esente
00 – – di fienarola o gramigna dei prati del esente Kentucky (Poa pratensis L.)
80 – – – di erba mazzolina, di avena bionda, di esente fromentale, di cimmino e di altri semi di piante erbacee
90 – – – altri esente
00 – semi di piante erbacee utilizzate principalmente esente per i loro fiori
00 – – semi di ortaggi esente
99 – – – – altri esente 1211. Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:
00 – radici di liquirizia esente
00 – radici di ginseng esente
00 – coca (foglie di) esente
00 – paglia di papavero esente 1212. Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: – carrube, compresi i semi di carrube:
10 – – semi di carrube esente – – alghe:
00 – noccioli e mandorle di albicocche, di pesche esente (comprese le peschenoci) o di prugne – – barbabietole da zucchero
90 – – – altri esente – – – radici di cicoria, essiccate:
19 – – – – altri esente
98 – – – – altri esente 1302. Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: – succhi e estratti vegetali:
00 – – oppio esente
00 – – di liquirizia esente
00 – – di luppolo esente
00 – – altri esente – mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati
00 – – agar-agar esente – – mucillagini e ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati
10 – – – per usi tecnici esente
90 – – – altri esente
00 – – altri esente 1505. Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina: – grasso di lana greggio:
19 – – altri esente
99 – – altri esente 1506. Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente ex 00 91 – – in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici 148.00 ex 00 99 – – altri, per usi tecnici 158.20 1509. Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: – vergini: ex 10 91 – – – in recipienti di vetro di capacità non esente eccedente 2 l, nei limiti di un contingente doganale annuo di 500 t ex 10 99 – – – altri, per usi tecnici esente ex 10 99 – – – altri, nei limiti di un contingente doganale annuo di 500 t ex 90 91 – – – in recipienti di vetro di capacità non esente eccedente 2 l, per usi tecnici ex 90 91 – – – in recipienti di vetro di capacità non5.50 eccedente 2 l ex 90 99 – – – altri, per usi tecnici esente ex 90 99 – – – altri5.50 1515. Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di ioioba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente – olio di lino e sue frazioni ex 11 90 – – – altro, per usi tecnici 133.70 – olio di granturco e sue frazioni ex 21 90 – – – altro, per usi tecnici 133.70 ex 29 91 – – – – in cisterne o fusti metallici, per usi 145.00 ex 29 99 – – – – altri, per usi tecnici 155.20 – olio di ricino e sue frazioni ex 30 91 – – – in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici 139.70 ex 30 99 – – – altri, per usi tecnici 155.20 – olio di sesamo e sue frazioni ex 50 19 – – – altro, per usi tecnici 133.70 ex 50 91 – – – – in cisterne o fusti metallici, per usi 145.00 ex 50 99 – – – – altri, per usi tecnici 155.20 – – olio di germi di cereali ex 90 13 – – – – greggio, per usi tecnici 133.10 – – – – altri ex 90 18 – – – – – in cisterne o fusti metallici, per usi 145.00 ex 90 19 – – – – – altro, per usi tecnici 155.20 – – olio di ioioba e sue frazioni ex 90 28 – – – – in cisterne o fusti metallici, per usi 145.00 ex 90 29 – – – – altri, per usi tecnici 155.20 – – olio di tung (di abrasin) e sue frazioni ex 90 38 – – – – in cisterne o fusti metallici, per usi 145.00 ex 90 39 – – – – altri, per usi tecnici 155.20 ex 90 98 – – – – in cisterne o fusti metallici, per usi 145.00 ex 90 99 – – – – altri, per usi tecnici 155.20 1516.
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati – grassi e oli vegetali e loro frazioni – – – in cisterne o fusti metallici ex 20 92 – – – – olio di ricino idrogenato «opal-wax», 1.00 per usi tecnici ex 20 93 – – – – altri, per usi tecnici 1.00 ex 20 97 – – – – olio di ricino idrogenato «opal-wax», 1.00 per usi tecnici ex 20 98 – – – altri, per usi tecnici 1.00 1518. Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove – miscele non alimentari di oli vegetali ex 00 19 – – altre, per usi tecnici esente – olio di soia, epossidato
89 – – altri esente 1520. 00 00 Glicerolo greggio; acque e liscivie glicerinose esente 1521. Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati – cere vegetali
10 – – cera di carnauba esente
91 – – – non lavorate esente
92 – – – lavorate (per esempio, imbianchite, esente colorate)
10 – – – non lavorate esente
20 – – – lavorate (per esempio, imbianchite, esente colorate) 1522. 00 00 Degras; residui provenienti dal trattamento delle esente sostanze grasse o delle cere animali o vegetali 1803. Pasta di cacao, anche sgrassata:
00 – non sgrassata esente 1804. 00 00 Burro, grasso e olio di cacao esente 1805. 00 00 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di esente altri dolcificanti 2001. Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico – – frutta:
11 – – – tropicali esente 2002. Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico: – – in recipienti non eccedenti5 kg
21 – – – polpe, puree e concentrati di pomodori, esente in recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o di condimento 2003. Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico:
00 – funghi del genere Agaricus esente
00 – tartufi esente 2004. Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: – altri ortaggi o legumi e miscugli di ortaggi o legumi: – – in recipienti eccedenti5 kg:
12 – – – olive esente 2007. Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ex 10 00 – preparazioni omogeneizzate, di frutta tropicale esente – altri esente
11 – – – – frutta tropicale esente – – – con aggiunta di zuccheri o di altri
21 – – – – frutta tropicale esente 2008. Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: – frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro: – – arachidi:
90 – – – altre esente – – altri, compresi i miscugli:
10 – – – frutta tropicali esente
90 – – – altri 3.50
00 – ananassi esente – agrumi:
10 – – polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri5.50 – altri, compresi i miscugli, esclusi quelli della sottovoce 2008.19:
00 – – cuori di palma esente – – miscugli
11 – – – – di frutta tropicale esente – – – polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri
11 – – – – di frutta tropicali esente – – – altre: – – – – altre frutta
96 – – – – – frutta tropicali esente 2009. Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri – succhi d’arancia: – – congelati:
10 – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri esente
20 – – – con aggiunta di zuccheri o di altri 35.00 – – non congelati, d’un valore Brix non eccedente 20:
10 – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri esente
20 – – – con aggiunta di zuccheri o di altri 35.00
30 – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri esente
40 – – – con aggiunta di zuccheri o di altri 35.00 – succhi di pompelmo o di pomelo:
20 – – – con aggiunta di zuccheri o di altri 35.00
10 – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri esente
20 – – – con aggiunta di zuccheri o di altri 35.00 – succhi di altri agrumi: – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri esente
11 – – – succo di limone, greggio (anche stabilizzato)
11 – – – agro-cotto esente
19 – – – altri6.00 – succhi di ananasso:
10 – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri esente
20 – – – con aggiunta di zuccheri o di altri esente
10 – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri esente
20 – – – con aggiunta di zuccheri o di altri esente
00 – succhi di pomodoro esente – succhi di uva (compresi i mosti di uva):
10 – – – nei limiti del contingente doganale 50.00 (n. cont. 22) – succhi di altre frutta o di altri ortaggi o legumi:
10 – – succhi di ortaggi o legumi10.00
81 – – – – di frutta tropicali esente
89 – – – – altri14.40 – – – con aggiunta di zuccheri o di altri
98 – – – – di frutta tropicali esente
99 – – – – altri 45.50 – miscugli di succhi: – – succhi di ortaggi o legumi: – – – contenenti succhi di frutta a granella:
11 – – – – nei limiti del contingente doganale16.00 (n. cont. 21)
29 – – – altri13.00 – – – altri, senza aggiunta di zuccheri o di altri – – – – altri:
61 – – – – – a base di frutta tropicali esente
69 – – – – – altri esente – – – altri, con aggiunta di zuccheri o di altri – – – – altri:
98 – – – – – a base di frutta tropicali esente
99 – – – – – altri esente Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.