RU 2007 6085

Ordinanza
relativa ai brevetti d’invenzione
(Ordinanza sui brevetti, OBI)

Modifica del 17 ottobre 2007

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 19 ottobre 19771 sui brevetti è modificata come segue:

Art. 117 cpv.1 lett. b

Nel registro svizzero dei brevetti europei (art. 117 della legge) vengono registrati:

b. le indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti in merito alla procedura d’opposizione, di limitazione o di revoca;

II

La presente modifica entra in vigore il 13 dicembre 2007.

17 ottobre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz