RU 2007 6115

Ordinanza del DFE
sulle esigenze minime relative al controllo
delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche protette
(Ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP)

Modifica del 16 novembre 2007

Il Dipartimento federale dell’economia
ordina:

I

L’ordinanza dell’11 giugno 19991 sul controllo delle DOP e delle IGP è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3

Per le indicazioni geografiche protette (IGP), il test del prodotto finale è eseguito ogni anno su un campione rappresentativo delle imprese. Per le denominazioni di origine protette (DOP), il test è eseguito almeno una volta all’anno per ogni impresa di produzione, di trasformazione o di elaborazione che mette in commercio il prodotto finale. Se un’impresa mette in commercio la produzione di diversi attori, il test del prodotto finale è eseguito sui lotti di ogni singolo attore.

Art. 5 cpv. 2 e 3

L’esame organolettico serve a verificare la conformità del prodotto alla descrizione sensoriale che figura nell’elenco degli obblighi.

Abrogato

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

16 novembre 2007 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard