RU 2007 6621
Ordinanza del DFGP
sulla gestione degli alloggi della Confederazione
nel settore dell’asilo
del 24 novembre 2007
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l’articolo 26 capoverso3 della legge sull’asilo del 26 giugno 19981 (LAsi);
visti gli articoli 12 capoverso2 e 18 dell’ordinanza1 dell’11 agosto 19992 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1),
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Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica ai centri di registrazione e ai centri esterni nonché agli alloggi presso gli aeroporti internazionali di Ginevra-Cointrin e Zurigo-Kloten gestiti dalla Confederazione (alloggi della Confederazione).
Art. 2 Accesso
Gli alloggi della Confederazione sono esclusivamente destinati ad accogliere i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione. Per principio non sono accessibili al pubblico.
Art. 3 Ritiro di oggetti
Il personale addetto alla sicurezza è autorizzato a perquisire i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione e i loro bagagli alla ricerca di documenti di viaggio e di legittimazione, oggetti pericolosi, valori patrimoniali ai sensi dell’articolo
capoverso2 lettera c LAsi e dell’articolo 16 capoverso4 dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 19993 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2), apparecchi elettronici che potrebbero turbare la quiete altrui, bevande alcoliche, stupefacenti o generi alimentari e a metterli al sicuro. Le armi vietate e gli stupefacenti sono immediatamente consegnati alla polizia.
La perquisizione di richiedenti l’asilo e di persone bisognose di protezione può essere effettuata soltanto da una persona dello stesso sesso.
L’Ufficio federale della migrazione (UFM) versa i documenti di viaggio e di legittimazione agli atti.
Gli oggetti ritirati sono restituiti al momento di lasciare l’alloggio della Confederazione. 5I valori patrimoniali ai sensi dell’articolo 87 capoverso2 lettera c LAsi e dell’articolo 16 capoverso 4 OAsi2, il cui valore è superiore ai 1000 franchi, sono confiscati contro ricevuta.
Art. 4 Alloggio
I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione sono alloggiati in camere separate a seconda del sesso. Si tiene conto per quanto possibile delle esigenze particolari dei fanciulli, delle famiglie e delle persone che necessitano di assistenza.
Negli alloggi della Confederazione è vietato consumare alcool e stupefacenti.
Art. 5 Assistenza medica
L’accesso alle necessarie cure mediche e dentistiche di base o urgenti è garantito.
Art. 6 Lavori domestici
Su ordine del personale addetto all’assistenza, i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione sono tenuti a collaborare ai lavori domestici.
Art. 7 Contatti
Per i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione sono a disposizione telefoni pubblici. Essi possono parimenti utilizzare gli apparecchi telefax se ciò è necessario per prendere contatto con un ufficio di consulenza giuridica o un patrocinatore.
Negli alloggi della Confederazione sono disponibili liste di uffici di consulenza giuridica e patrocinatori con i loro indirizzi.
Le comunicazioni degli uffici di consulenza giuridica e dei patrocinatori e gli invii postali per richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione sono recapitati ai destinatari.
Sezione 2 Centri di registrazione e centri esterni
Art. 8 Orario d’apertura
I centri di registrazione e i centri esterni sono aperti da lunedì a venerdì con orario continuato dalle 08.00 alle 17.00 per l’accoglienza di richiedenti l’asilo e di persone bisognose di protezione.
In circostanze particolari i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione possono essere accolti anche fuori dall’orario di apertura, segnatamente se hanno presentato la loro domanda al confine e la loro entrata è stata autorizzata.
L’orario del riposo notturno è dalle 22.00 alle 06.00.
Art. 9 Accesso di terzi
Le persone che prestano assistenza spirituale hanno accesso ai centri di registrazione e ai centri esterni negli orari di apertura, previo accreditamento.
Durante gli orari di visita è reso possibile il contatto personale tra i patrocinatori o gli uffici di consulenza giuridica e il loro mandante.
Art. 10 Visite
I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione possono ricevere visite previo consenso del personale. Condizione per il consenso è che il visitatore possa rendere verosimile l’esistenza di un legame con determinati richiedenti l’asilo o persone bisognose di protezione.
L’orario delle visite è dalle 14.00 alle 16.30 di ogni giorno. L’UFM può modificare per ragioni organizzative l’orario delle visite.
I visitatori devono annunciarsi in portineria al momento dell’entrata e dell’uscita e presentare un documento di legittimazione. Il personale addetto alla sicurezza può perquisire i visitatori alla ricerca di oggetti pericolosi e di alcool e metterli al sicuro fino alla loro partenza. Le armi vietate sono immediatamente consegnate alla polizia.
La visita si svolge solo nei locali designati a tale scopo.
Art. 11 Permesso d’uscita
Dopo l’allestimento della scheda dattiloscopica e delle fotografie il personale può rilasciare ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione un permesso d’uscita scritto.
Il permesso autorizza i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione a lasciare i centri di registrazione e i centri esterni di norma come segue:
da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 17.00;
la fine settimana, di norma, da venerdì dalle 09.00 a domenica alle 19.00.
Le disposizioni concernenti la fine settimana valgono anche per i giorni festivi riconosciuti a partire dalle 09.00 della vigilia.
Art. 12 Rifiuto del permesso d’uscita
Il permesso d’uscita può essere negato ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione se:
in tale giorno devono tenersi a disposizione per l’esecuzione della procedura d’asilo e di allontanamento;
devono sbrigare lavori domestici in conformità dell’articolo 6; o
disattendono gli oneri che sono stati loro imposti per mantenere la tranquillità e l’ordine.
Con il rifiuto di concedere l’uscita è possibile imporre alla persona in questione il divieto di accedere a determinati locali del centro di registrazione o del centro ester- no che altrimenti sono generalmente accessibili ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione.
Il rifiuto di concedere l’uscita avviene senza formalità.
Se il permesso d’uscita è rifiutato per più di un giorno o se viene rifiutato più volte di seguito, alla persona in questione è rilasciata, su sua espressa domanda, una decisione impugnabile.
Art. 13 Esclusione dai centri di registrazione e dai centri esterni
I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione che con il loro comportamento mettono in pericolo altre persone nei centri di registrazione e nei centri esterni, disturbano la tranquillità o si rifiutano di seguire le ingiunzioni del personale, possono essere esclusi dai centri di registrazione e dai centri esterni al massimo
ore.
L’esclusione dai centri di registrazione e dai centri esterni avviene mediante una decisione.
Sezione 3 Alloggi presso gli aeroporti internazionali di Ginevra-Cointrin e
Zurigo-Kloten
Art. 14 Orario d’apertura e assistenza
Gli alloggi presso gli aeroporti internazionali sono aperti ininterrottamente.
Il personale addetto all’assistenza è presente tutti i giorni dalle 07.30 alle 19.30.
Art. 15 Soggiorno nella zona di transito dell’aeroporto e passeggiata all’aperto
I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione possono muoversi liberamente entro gli spazi dell’aeroporto non accessibili al pubblico (zona di transito).
Hanno diritto a una passeggiata quotidiana all’aperto.
Art. 16 Accesso di terzi
Le persone che prestano assistenza spirituale hanno accesso agli alloggi previo accreditamento. Esse si annunciano presso il personale addetto all’assistenza all’arrivo e alla partenza.
È reso possibile il contatto personale con il patrocinatore. Quest’ultimo informa il personale addetto all’assistenza dell’appuntamento per un colloquio con il richiedente l’asilo.
Sezione 4 Disposizioni finali
Art. 17 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del DFGP del 14 marzo 20014 sulla gestione dei centri di registrazione è abrogata.
Art. 18 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
24 novembre 2007 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Christoph Blocher