RU 2007 6699
Ordinanza del DFGP
sulle prestazioni della Confederazione
nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure
Modifica del 28 novembre 2007
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia
ordina:
I
L’ordinanza del DFGP del 24 settembre 20011 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure è modificata come segue:
Titolo prima dell’art.1
Sezione 1 Sussidi di costruzione a favore degli stabilimenti per adulti
Art. 1 Settori, superfici determinanti e prezzo di settore secondo
lo stabilimento tipo I settori, le superfici determinanti per singolo posto e i prezzi di settore per m2 sono fissati come segue in funzione dei tre stabilimenti tipo:
a. Stabilimento tipo chiuso
Sicurezza 2,6 4600
Amministrazione1,4 4600
Personale 2,0 4600
Detenuti 7,8 4600
Entrata e uscita3,1 4600
Spazio abitativo 17,7 6000
Lavoro 21,1 3200
Economia domestica 5,6 6000 Superficie totale per singolo posto 61,3
b. Stabilimento tipo aperto
Sicurezza 0,5 4600
Amministrazione 2,4 4600
Personale1,9 4600
Detenuti 13,3 4600
Entrata e uscita 2,7 4600
Spazio abitativo 19,5 6000
Lavoro 17,2 3200
Economia domestica 5,8 6000 Superficie totale per singolo 63,3 posto
c. Stabilimento tipo carcere distrettuale
Sicurezza1,4 4600
Amministrazione1,4 4600
Personale1,4 4600
Detenuti 2,8 4600
Entrata e uscita1,8 4600
Spazio abitativo 14,0 6000
Lavoro 4,2 3200
Economia domestica 2,9 6000 Superficie totale per singolo 29,9 posto
Art. 4 Supplemento per le sistemazioni esterne (CCC2 4) in caso di costruzione di un nuovo stabilimento
In caso di costruzione di un nuovo stabilimento, il supplemento per i costi relativi alle sistemazioni esterne ammonta all’8,8 per cento dei costi sussidiabili di CCC 1–3 e 5 per singolo posto, compreso l’eventuale supplemento per la sicurezza.
CCC = Codice dei costi di costruzione
Art. 5 Supplemento per l’arredamento (CCC 9) in caso di costruzione di un nuovo stabilimento
In caso di costruzione di un nuovo stabilimento, il supplemento per i costi relativi alle attrezzature mobili ammonta al 5,3 per cento dei costi sussidiabili di CCC 1–3 e 5 per singolo posto, compreso l’eventuale supplemento per la sicurezza.
Art. 7 Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di costruzione di un nuovo stabilimento
La formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto di un nuovo stabilimento è: Superficie in m2 dei settori dello stabilimento tipo × prezzo di settore (se due terzi sono destinati alla produzione: settore 7 × coefficiente1,7) – più supplemento di sicurezza in caso di stabilimento chiuso – più doppio supplemento di sicurezza in caso di posti di alta sicurezza Totale intermedio (TI) – più 8,8 per cento del TI per le sistemazioni esterne (CCC 4) – più 5,3 per cento del TI per l’arredamento (CCC 9) Totale delle spese riconosciute = sussidio forfetario per singolo posto in caso di costruzione di un nuovo stabilimento
Art. 8 Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di trasformazione di uno stabilimento
La formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di trasformazione di uno stabilimento è: Superficie in m2 dei settori dello stabilimento tipo × prezzo di settore (se due terzi sono destinati alla produzione: settore 7 × coefficiente1,7) – più supplemento di sicurezza in caso di stabilimento chiuso – più doppio supplemento di sicurezza in caso di posti di alta sicurezza Totale delle spese riconosciute = base del sussidio forfetario per singolo posto in caso di trasformazione di uno stabilimento – moltiplicato per il grado d’intervento – moltiplicato per la quota di rinnovamento – più sussidio per CCC 4, calcolato secondo il metodo tradizionale – più sussidio CCC 9, calcolato secondo il metodo tradizionale
Titolo prima dell’art. 10
Sezione 2 Sussidi di costruzione a istituti d’educazione
Art. 10 Settori, superfici determinanti e prezzo di settore
I settori, le superfici determinanti per singolo posto e i prezzi di settore per m2 sono fissati come segue:
determinante per m2 per singolo posto (stato dell’indice
Amministrazione 4,4 3700
Personale 2,2 3700
Assistenza, visita, spazi comuni, tempo libero, sport 10,4 3700
Entrata e uscita1,9 3700
Spazio abitativo 29,6 3700
Formazione e occupazione 14,8 3100
Economia domestica, smaltimento, autorimesse 9,5 3700 Superficie totale per singolo posto 72,8
Art. 11 Supplemento per alloggi del personale indispensabili all’esercizio dell’istituto
Il supplemento per un alloggio del personale indispensabile all’esercizio dell’istituto ammonta a 300 000 franchi.
Art. 12 Supplemento per la costruzione di una palestra
Il supplemento per una palestra ammonta a 800 000 franchi.
Art. 13 Supplemento per la costruzione di un impianto scolastico
Il supplemento per la costruzione di un impianto scolastico ammonta al 25 per cento del CCC 1–3 e 5 del settore 7.
Art. 14 Supplementi per i laboratori di produzione
Per la superficie supplementare necessaria a un laboratorio di produzione è concesso un supplemento. Per una superficie supplementare a partire da 25,1 fino a 55 m2 è computato un supplemento pari al 100 per cento del valore forfetario del settore 7, per una superficie superiore a 55 m2 invece un supplemento pari al 200 per cento.
Art. 15 Supplemento per istituti di piccole dimensioni
Il supplemento per istituti di piccole dimensioni con un numero di posti pari o inferiore a 15 ammonta al 10 per cento del CCC 1–3 e 5.
Art. 16 Supplemento per le sistemazioni esterne (CCC 4) in caso
In caso di costruzione di un nuovo istituto, il supplemento per i costi relativi alle sistemazioni esterne ammonta al 6,2 per cento delle spese sussidiabili del CCC 1–3 e 5 per singolo posto.
Art. 17 Supplemento per i costi relativi all’arredamento (CCC 9) in caso
In caso di costruzione di un nuovo istituto, il supplemento per i costi relativi alle attrezzature mobili ammonta al 6,2 per cento delle spese sussidiabili per singolo posto del CCC 1–3 e 5.
Art. 18 Finanziamento dei costi relativi alle sistemazioni esterne e dell’arredamento (CCC 4 e 9) in caso di trasformazione di un istituto
In caso di trasformazione di un istituto, i costi effettivi relativi alle sistemazioni esterne e alle attrezzature mobili sono sovvenzionati secondo il metodo tradizionale (art. 4 cpv.1 e 2 della L del 5 ott. 19843 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure).
Art. 19 Supplemento per la sicurezza in caso di istituti di tipo chiuso
Il supplemento per la sicurezza in caso di istituti di tipo chiuso ammonta a 45 000 franchi per singolo posto.
Art. 20 Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso
La formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di costruzione di un nuovo istituto è: Superficie in m2 dei settori dell’istituto tipo × prezzo di settore – più supplemento per gli alloggi del personale, se indispensabili all’esercizio dell’istituto – più supplemento per la palestra, se indispensabile all’esercizio dell’istituto – più supplemento per l’impianto scolastico, se una scuola interna è riconosciuta – più supplemento per il laboratorio di produzione, 100 per cento dell’importo forfetario del settore 7 se più grande di 25 m2 – più supplemento per il laboratorio di produzione, 200 per cento dell’importo forfetario del settore 7 se più grande di 55 m2 – più supplemento per istituto di piccole dimensioni, se il numero dei posti è pari o inferiore a 15 – più supplemento per la sicurezza, se si tratta di posti di tipo chiuso Totale intermedio (TI) – più 6,2 per cento del TI per le sistemazioni esterne (CCC 4) – più 6,2 per cento del TI per l’arredamento (CCC 9) Totale delle spese riconosciute = sussidio forfetario per singolo posto in caso di costruzione di nuovi istituti
Art. 21 Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di trasformazione di un istituto
La formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di trasformazioni è: Superficie in m2 dei settori dell’istituto tipo × prezzo di settore – più supplemento per gli alloggi del personale, se indispensabili per l’esercizio dell’istituto – più supplemento per la palestra, se indispensabile per l’esercizio dell’istituto – più supplemento per l’impianto scolastico, se la scuola interna è riconosciuta – più supplemento per il laboratorio di produzione, 100 per cento dell’importo forfetario del settore 7 se più grande di 25 m2 – più supplemento per il laboratorio di produzione, 200 per cento dell’importo forfetario del settore 7 se più grande di 55 m2 – più supplemento per istituto di piccole dimensioni, se il numero di posti è pari o inferiore a 15 – più supplemento di sicurezza in caso di posti chiusi Totale delle spese riconosciute = base del sussidio forfetario per singolo posto in caso di trasformazione di un istituto – moltiplicato per il grado d’intervento – moltiplicato per la quota di rinnovamento – più sussidio per CCC 4, calcolato secondo il metodo tradizionale – più sussidio per CCC 9, calcolato secondo il metodo tradizionale di cui il 35 per cento sussidio federale.
Art. 22 Adeguamento delle spese riconosciute in caso di trasformazione di un istituto quando non sono state raggiunte le superfici minime
Se nel quadro dei lavori di trasformazione, un istituto non raggiunge le superfici di settore stabilite per l’istituto tipo determinante, le spese riconosciute per settore sono ridotte proporzionalmente alla superficie mancante in rapporto alla superficie determinante.
Una compensazione di superfici di settore è possibile soltanto tra i settori 6 e 4, segnatamente la superficie mancante del settore 6 può essere compensata da un aumento di superficie nel settore 4. In questo contesto, le spese determinanti per il settore 4 possono essere aumentate al massimo del coefficiente di correzione1,15.
Titolo prima dell’art. 23
Sezione 3 Disposizioni finali
Art. 23
Ex art. 10
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
28 novembre 2007 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Christoph Blocher