RU 2007 6821

Ordinanza
che mette integralmente in vigore
la legge federale concernente la perequazione finanziaria
e la compensazione degli oneri

del 7 novembre 2007

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 24 capoverso 3 della legge federale del 3 ottobre 20031 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri, ordina:

Articolo unico La legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri entra in vigore integralmente il 1° gennaio 2008, ad eccezione dell'articolo 20, in vigore dal 1° aprile 20052.

7 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz