RU 2008 1659

Ordinanza
relativa ai brevetti d’invenzione
(Ordinanza sui brevetti, OBI)

Modifica del 14 marzo 2008

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 19 ottobre 19771 sui brevetti è modificata come segue:

Art. 116

Abrogato

Art. 117 cpv.1, frase introduttiva, e 2

Concerne soltanto il testo francese.

L’Istituto registra le indicazioni nella lingua della procedura dell’Istituto europeo dei brevetti; se questa è l’inglese, registra le indicazioni in tedesco, fermo restando che il titolare del brevetto può esigere la registrazione in francese in ogni momento.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2008.

14 marzo 2008 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova