RU 2008 2113

Legge federale
sull’Assemblea federale
(Legge sul Parlamento, LParl)
(Effetto vincolante della mozione)

Modifica del 5 ottobre 2007

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 12 gennaio 20071; visto il parere del Consiglio federale del 28 febbraio 20072,
decreta:

I

La legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento è modificata come segue:

Art. 122 Trattazione delle mozioni accolte

Se una mozione non è ancora adempiuta dopo due anni, il Consiglio federale riferisce annualmente all’Assemblea federale su quanto ha intrapreso per l’adempimento del mandato e su come intenda adempierlo. Questo rapporto è trasmesso alle commissioni competenti.

Una commissione o il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo le mozioni che risultano adempiute. La proposta è indirizzata alle due Camere, tranne che la mozione si riferisca a questioni organizzative e procedurali di una singola Camera.

Lo stralcio dal ruolo può essere proposto anche qualora non sia più giustificato mantenere un mandato inadempiuto. I motivi della proposta sono esposti in:

  1. un apposito rapporto; o

  2. un messaggio a sostegno di un disegno di atto legislativo dell’Assemblea federale materialmente connesso con la mozione.

Se le decisioni delle due Camere in merito alla proposta di stralcio divergono, si applica l’articolo 95.

Se le due Camere respingono la proposta di stralcio, il Consiglio federale deve adempiere il mandato conferitogli dalla mozione entro un anno o entro il termine impartitogli dalle Camere all’atto della reiezione della proposta di stralcio.