RU 2008 2299

Ordinanza
concernente l’assunzione da parte della Confederazione
del debito risultante dal disavanzo di singole organizzazioni
affiliate a PUBLICA

del 21 maggio 2008

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 19 capoverso 3 della legge del 20 dicembre 20061 su PUBLICA (legge su PUBLICA),
ordina:

Art. 1

Conformemente all’articolo 19 capoverso 3 della legge su PUBLICA, il debito risultante dal disavanzo di un’organizzazione affiliata può essere assunto parzialmente o integralmente se:

  1. questa è particolarmente vicina alla Confederazione;

  2. il pagamento del disavanzo entro il termine di ammortamento di otto anni dall’entrata in vigore completa della legge su PUBLICA ne pregiudica l’esistenza; e

  3. la Confederazione ha interesse che continui a esistere.

Sono considerate come particolarmente vicine alla Confederazione le organizzazioni:

  1. che sono state da essa fondate o cofondate;

  2. alle quali essa contribuisce finanziariamente con una partecipazione al capitale o alle spese d’esercizio

  3. che espletano compiti sovrani della Confederazione; oppure

  4. che rappresentano interessi professionali del personale della Confederazione.

Il Consiglio federale decide su proposta del Dipartimento federale delle finanze.

Art. 2

L’ordinanza del 29 agosto 20012 concernente le organizzazioni affiliate alla Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA è abrogata.

RS 172.222.15 di singole organizzazioni affiliate a PUBLICA

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.

21 maggio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova