RU 2008 2299
Ordinanza
concernente l’assunzione da parte della Confederazione
del debito risultante dal disavanzo di singole organizzazioni
affiliate a PUBLICA
del 21 maggio 2008
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 19 capoverso 3 della legge del 20 dicembre 20061 su PUBLICA (legge su PUBLICA),
ordina:
Art. 1
Conformemente all’articolo 19 capoverso 3 della legge su PUBLICA, il debito risultante dal disavanzo di un’organizzazione affiliata può essere assunto parzialmente o integralmente se:
questa è particolarmente vicina alla Confederazione;
il pagamento del disavanzo entro il termine di ammortamento di otto anni dall’entrata in vigore completa della legge su PUBLICA ne pregiudica l’esistenza; e
la Confederazione ha interesse che continui a esistere.
Sono considerate come particolarmente vicine alla Confederazione le organizzazioni:
che sono state da essa fondate o cofondate;
alle quali essa contribuisce finanziariamente con una partecipazione al capitale o alle spese d’esercizio
che espletano compiti sovrani della Confederazione; oppure
che rappresentano interessi professionali del personale della Confederazione.
Il Consiglio federale decide su proposta del Dipartimento federale delle finanze.
Art. 2
L’ordinanza del 29 agosto 20012 concernente le organizzazioni affiliate alla Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA è abrogata.
RS 172.222.15 di singole organizzazioni affiliate a PUBLICA
Art. 3
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.
21 maggio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |