RU 2008 309
Legge federale
sulla cooperazione internazionale in materia
di educazione, formazione professionale,
gioventù e mobilità
Modifica del 5 ottobre 2007
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 20071,
decreta:
I
La legge federale dell’8 ottobre 19992 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità è modificata come segue:
Art. 2 Trattati internazionali
Nell’ambito dei crediti stanziati, il Consiglio federale è autorizzato a concludere di moto proprio trattati internazionali sulla cooperazione in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità.
Art. 5 cpv. 5
Dal 1° gennaio 2008 è prorogata per un tempo indeterminato.
II
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Essa entra in vigore il 1° gennaio 2008.
Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007 | Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007 |
|---|---|
Il presidente: Peter Bieri | La presidente: Christine Egerszegi-Obrist |
Il segretario: Christoph Lanz | Il segretario: Ueli Anliker |