RU 2008 309

Legge federale
sulla cooperazione internazionale in materia
di educazione, formazione professionale,
gioventù e mobilità

Modifica del 5 ottobre 2007

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 20071,
decreta:

I

La legge federale dell’8 ottobre 19992 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità è modificata come segue:

Art. 2 Trattati internazionali

Nell’ambito dei crediti stanziati, il Consiglio federale è autorizzato a concludere di moto proprio trattati internazionali sulla cooperazione in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità.

Art. 5 cpv. 5

Dal 1° gennaio 2008 è prorogata per un tempo indeterminato.

II

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Essa entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007

Il presidente: Peter Bieri

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Ueli Anliker