RU 2008 3221
Ordinanza
sulla navigazione nelle acque svizzere
(Ordinanza sulla navigazione interna, ONI)
Modifica del 18 giugno 2008
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza dell’8 novembre 19781 sulla navigazione interna è modificata come segue:
Art. 2 lett. b n. 2, secondo trattino, n. 9 e 10
Nella presente ordinanza:
b. Definizioni di tecnica navale 2. il termine «lunghezza» – per gli altri natanti indica la lunghezza dello scafo (LH) compresi tutti i componenti strutturali o integrati. Fanno parte della lunghezza tutte le parti che di solito sono solidamente fissate al natante, anche se sporgono dalla poppa. I motori fuoribordo, le trasmissioni Z e i componenti che possono essere smontati senza distruggerli o senza impiego di utensili non fanno parte della lunghezza. Nel caso di natanti a più scafi è considerata la lunghezza dello scafo più lungo; 9. il termine «stagno all’acqua» indica la proprietà di componenti, dispositivi o aree di un natante che escludono qualsiasi infiltrazione di acqua; 10. «stagno agli spruzzi e alle intemperie» indica la proprietà di componenti, dispositivi o aree di un natante che in circostanze considerate abituali consentono unicamente l’infiltrazione di una quantità insignificante di acqua.
Art. 18a cpv. 1bis e 3bis
I fanali d’albero devono essere disposti nell’asse del natante. La loro distanza dal punto d’intersezione della linea dei fanali laterali con l’asse del natante deve essere almeno di 0,5 m.
I fanali di poppa devono essere disposti nell’asse del natante. Sulle imbarcazioni sportive e sulle imbarcazioni da diporto possono essere disposti lateralmente all’asse, se non è possibile disporli nell’asse. La distanza dall’asse va ridotta al minimo. Non deve ammontare a più del 50 per cento della metà della larghezza del natante (BH).
Art. 25 cpv.1
Di notte, durante la navigazione, i natanti senza motore devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato. Sui battelli a remi, tale fanale può essere a luce lampeggiante (art.2 lett. c n. 2).
Art. 84 cpv.1
Il permesso di condurre dev’essere compilato secondo i modelli riprodotti nell’allegato 5. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento) definisce nell’allegato 5 la forma e il contenuto del permesso di condurre.
Art. 90 cpv. 1bis
Il campo di validità del certificato internazionale rilasciato in virtù dei permessi di condurre di cui al capoverso1 va limitato alle vie navigabili interne.
Art. 109 cpv.3
La misurazione del rumore d’esercizio non è eseguita di regola sui natanti con una potenza totale di tutti i motori di propulsione non superiore a 40 kW. Se sussistono dubbi sul rispetto da parte di un natante del valore limite di cui al capoverso1, l’autorità competente può disporre la misurazione del rumore d’esercizio secondo l’allegato 10.
Art. 134 cpv. 4 e 4bis
Per ogni persona a bordo di un natante deve essere disponibile un mezzo di salvataggio individuale o un posto in un mezzo di salvataggio collettivo.
La disposizione di cui al capoverso 4 non si applica:
ai battelli a remi (art.2 lett. a n. 11) e alle attrezzature nautiche idonee alla competizione (art. 134a cpv. 1) che circolano su laghi nella zona rivierasca interna o esterna;
ai battelli per passeggeri. La dotazione e la composizione dei mezzi di salvataggio a bordo dei battelli per passeggeri è retta dalle disposizioni dell’ordinanza del 14 marzo 19942 sulla costruzione dei battelli.
Art. 134a cpv.1
In deroga alle disposizioni dell’articolo 134, su attrezzature nautiche idonee alla competizione che circolano su fiumi o laghi al di fuori della zona rivierasca interna o esterna è ammesso trasportare l’equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento. Sono considerati attrezzature nautiche idonee alla competizione i kite surf e le tavole a vela, i natanti da competizione per regate, i caiachi e le canoe idonei alla competizione e altri natanti simili, nonché i battelli a vela che non dispongono di un invaso stagno agli spruzzi e alle intemperie e sufficientemente grande per il trasporto di mezzi di salvataggio ai sensi dell’articolo 134.
Art. 166a Disposizioni transitorie della modifica del 18 giugno 2008
1I fanali d’albero disposti conformemente alle previgenti disposizioni dell’articolo 18a possono essere lasciati immutati.
I fanali di poppa delle imbarcazioni sportive e di quelle da diporto disposti conformemente alle previgenti disposizioni dell’articolo 18a possono essere lasciati immutati.
La potenza ammissibile per i natanti determinata sulla base della definizione di cui all’articolo2 lettera b numero2 secondo trattino nella versione del 1° dicembre 20073 può essere mantenuta invariata.
II
Gli allegati2, 6, 15 e 33 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.
18 giugno 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Allegato 2
(art. 18–32, 51, 58 e 71) Segnali a vista dei natanti Battelli motorizzati Tavole2 e 3, titolo – imbarcazioni da diporto e imbarcazioni sportive
Allegato 6
(art. 90 e 91) Documenti internazionali I certificati ai sensi dei modelli1 e 2 del presente allegato misurano 105 × 75 mm. Essi sono redatti conformemente alla norma ISO/CEI 7810. Il codice del Paese deve corrispondere al codice ISO ALPHA2. I certificati devono essere stampati su carta di sicurezza dotata dei seguenti elementi di sicurezza:
filigrana bitonale integrale costituita dalla combinazione delle lettere CH e dalla croce svizzera;
striscia doppia iridescente IRISAFE® di colore verde e lilla con caratteri visibili della combinazione delle lettere CH e della croce svizzera;
fibre visibili di colore rosso e verde;
fibre visibili ai raggi UV di colore blu, giallo e rosso;
inchiostro di sicurezza della ditta SICPA applicato con guilloche.
Modello1, pagine1 e 4 Modello1, pagine2 e 3 Modello2, recto Modello2, verso
Allegato 15
(art. 132) Equipaggiamento minimo
Art. N. 7 cpv.2, primo trattino
7. Gommoni
Ogni persona a bordo di un gommone deve indossare il seguente equipaggiamento:
–1 mezzo di salvataggio individuale (giubbotto di salvataggio con collo) di misura adeguata con spinta idrostatica di almeno 75 N per gli adulti; per i bambini la spinta idrostatica può essere opportunamente ridotta; il giubbotto deve essere provvisto di chiusura facilmente operabile;
Allegato 33
(art. 100 cpv. 4) Verbale di collaudo
Art. N. 1 lett. g
1. Il verbale del collaudo deve essere redatto nelle tre lingue ufficiali della Svizzera e deve contenere almeno i seguenti dati:
g. conferma dello svolgimento della misurazione del rumore d’esercizio per i battelli a motore con una potenza totale di tutti i motori di propulsione superiore a 40 kW, con indicazione del numero del certificato del tipo riportato nel verbale d’esame della misurazione del rumore.