RU 2008 325
Ordinanza
sugli assegni familiari nell’agricoltura
(OA Fam)
Modifica del 14 novembre 2007
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza dell’11 novembre 19521 sugli assegni familiari nell’agricoltura è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutto il testo l’espressione «piccoli contadini» è sostituita con «agricoltori indipendenti».
Art. 3a –6
Abrogati
II
L’ordinanza del 9 novembre 20052 concernente l’adeguamento del limite di reddito e degli assegni familiari secondo la LAF è abrogata.
III
Qualora il termine di referendum relativo alla modifica del 5 ottobre 20073 della legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura sia scaduto inutilizzato, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
14 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |