RU 2008 325

Ordinanza
sugli assegni familiari nell’agricoltura
(OA Fam)

Modifica del 14 novembre 2007

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza dell’11 novembre 19521 sugli assegni familiari nell’agricoltura è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutto il testo l’espressione «piccoli contadini» è sostituita con «agricoltori indipendenti».

Art. 3a –6

Abrogati

II

L’ordinanza del 9 novembre 20052 concernente l’adeguamento del limite di reddito e degli assegni familiari secondo la LAF è abrogata.

III

Qualora il termine di referendum relativo alla modifica del 5 ottobre 20073 della legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura sia scaduto inutilizzato, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

14 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz