RU 2008 3551

Ordinanza
sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l’invalidità
(OPP 2)

Modifica del 25 giugno 2008

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 1j rubrica e cpv.1 lett. b

Salariati esenti dall’assicurazione obbligatoria (art. 2 cpv. 2 e 4 LPP)

I seguenti salariati non sottostanno all’assicurazione obbligatoria:

b. i salariati assunti per un periodo limitato non superiore ai tre mesi; è fatto salvo l’articolo 1k;

Art. 1k Salariati assunti per un periodo limitato

(art. 2 cpv. 4 LPP) I salariati assunti o impiegati per un periodo limitato sottostanno all’assicurazione obbligatoria, se:

  1. il rapporto di lavoro è prolungato, senza interruzione, oltre i tre mesi: in tal caso il salariato è assicurato dal momento in cui è stato convenuto il prolungamento;

  2. sono stati a più riprese assunti dallo stesso datore di lavoro, o impiegati dalla stessa impresa che presta il personale, per un periodo complessivamente superiore a tre mesi e senza interruzioni superiori a tre mesi: in tal caso il salariato è assicurato dall’inizio del quarto mese di lavoro; se prima dell’inizio del rapporto di lavoro è stato tuttavia convenuto che il salariato è assunto o impiegato per una durata complessiva superiore a tre mesi, l’assoggettamento comincia contemporaneamente al rapporto di lavoro.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

25 giugno 2008 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova