RU 2008 3677

Ordinanza del DFF
sulle agevolazioni doganali per le merci
in base allo scopo d’impiego
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 28 luglio 2008

La Direzione generale delle dogane, visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane,
ordina:

I

L’allegato1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:

Modifica dell’aliquota di dazio per la voce di tariffa 1008.9059 Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr./100 kg peso lordo 1008. Altri cereali per la fabbricazione 3.50

59 di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

II

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2008.

28 luglio 2008 Direzione generale delle dogane: Rudolf Dietrich