RU 2008 45

Ordinanza
sull’entrata in vigore parziale della legge
sull’approvvigionamento elettrico

del 28 novembre 2007 (RU 2007 6827; RS 734.7)

Articolo unico

Invece di: 1 La legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico entra in vigore il 1° gennaio 2008, ad eccezione degli articoli 21 e 22, già entrati in vigore il 15 luglio 20071, e fatto salvo il capoverso2. 2 L’articolo 13 capoversi1 e 2 e la cifra 2 dell’allegato (L del 26 giu. 1998 sull’energia) entreranno in vigore in un secondo momento.

Leggasi: 1 La legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico entra in vigore il 1° gennaio 2008, ad eccezione degli articoli 21 e 22, già entrati in vigore il 15 luglio 20072, e fatto salvo i capoversi2 e 3. 2 L’articolo 13 capoversi1 e 2 e la cifra 2 dell’allegato (L del 26 giu. 1998 sull’energia) entreranno in vigore in un secondo momento. 3 L’articolo 34 capoverso 3 primo periodo della legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico ha il testo seguente: Gli articoli 7 e 13 capoverso 3 lettera b saranno messi in vigore cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente legge mediante un decreto federale sottostante a referendum facoltativo.

8 gennaio 2008 Cancelleria federale