RU 2008 4501

Codice penale

Modifica del 20 marzo 2008

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 dicembre 20061,
decreta:

I

Il Codice penale2 è modificato come segue:

Art. 161 n. 3–5

3. Abrogato 4. Qualora sia previsto il raggruppamento di due società anonime, i numeri1 e 2 si applicano alle due società. 5. I numeri1, 2 e 4 si applicano per analogia qualora lo sfruttamento della conoscenza di un fatto confidenziale concerna certificati di quota, altri titoli, effetti contabili o opzioni corrispondenti di una società cooperativa o di una società straniera.

II

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2008

Consiglio nazionale, 20 marzo 2008

Il presidente: Christoffel Brändli

Il presidente: André Bugnon

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz