RU 2008 4501
Codice penale
Modifica del 20 marzo 2008
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 dicembre 20061,
decreta:
I
Il Codice penale2 è modificato come segue:
Art. 161 n. 3–5
3. Abrogato 4. Qualora sia previsto il raggruppamento di due società anonime, i numeri1 e 2 si applicano alle due società. 5. I numeri1, 2 e 4 si applicano per analogia qualora lo sfruttamento della conoscenza di un fatto confidenziale concerna certificati di quota, altri titoli, effetti contabili o opzioni corrispondenti di una società cooperativa o di una società straniera.
II
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 20 marzo 2008 | Consiglio nazionale, 20 marzo 2008 |
|---|---|
Il presidente: Christoffel Brändli | Il presidente: André Bugnon |
Il segretario: Christoph Lanz | Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz |