RU 2008 4743
Ordinanza
sul registro delle professioni mediche universitarie
(Ordinanza sul registro LPMed)
del 15 ottobre 2008
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 51 capoverso5 della legge del 23 giugno 20061 sulle professioni mediche (LPMed),
ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la gestione, il contenuto e l’utilizzazione del registro delle professioni mediche universitarie (registro delle professioni mediche).
Il registro delle professioni mediche contiene dati relativi alle persone appartenenti alle professioni mediche universitarie seguenti:
medici;
dentisti;
chiropratici;
farmacisti;
veterinari.
Art. 2 Scopo
Il registro delle professioni mediche contiene dati concernenti i titolari di diplomi e titoli di perfezionamento secondo la LPMed. Serve a raggiungere gli scopi seguenti:
informare e tutelare i pazienti;
garantire la qualità;
fornire dati statistici;
allestire una demografia medica;
informare le autorità estere;
semplificare le procedure per il rilascio delle autorizzazioni cantonali RS 811.117.3
g. applicare la legge federale del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie (LAMal).
Art. 3 Gestione del registro delle professioni mediche e coordinamento
L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) gestisce il registro delle professioni mediche.
L’UFSP coordina le sue attività con i fornitori di dati del registro delle professioni mediche e l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto).
Rilascia i diritti di accesso individuali al registro delle professioni mediche e le password corrispondenti.
Sezione 2 Fornitori di dati e contenuto
Art. 4 Commissione delle professioni mediche
La Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) iscrive nel registro delle professioni mediche i seguenti dati relativi alle persone appartenenti alle professioni mediche:
il cognome, il nome o i nomi, il cognome precedente o i cognomi precedenti;
la data di nascita e il sesso;
la lingua di corrispondenza;
il luogo o i luoghi di attinenza e la cittadinanza o le cittadinanze;
il numero di assicurato AVS;
il genere di diploma (diploma federale, riconosciuto o equivalente secondo la LPMed o altro);
i diplomi federali con data d’emissione e luogo di rilascio del diploma;
i diplomi esteri riconosciuti secondo l’articolo 15 capoverso 1 LPMed con data d’emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché la data di riconoscimento dello stesso da parte della Commissione delle professioni mediche;
per i diplomi di cui all’articolo 36 capoverso 3 LPMed, gli attestati di equivalenza con data d’emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché la data dell’attestato di equivalenza concesso dalla Commissione delle professioni mediche;
il genere di titolo di perfezionamento (federale, riconosciuto, equivalente secondo la LPMed o altro);
i titoli di perfezionamento esteri riconosciuti secondo l’articolo 21 capoverso 1 LPMed con data d’emissione, luogo e Paese di rilascio del titolo di perfezionamento, nonché la data di riconoscimento dello stesso da parte della Commissione delle professioni mediche;
per i titoli di perfezionamento di cui all’articolo 36 capoverso 3 LPMed, l’attestato di equivalenza con data d’emissione, luogo e Paese di rilascio del titolo di perfezionamento, nonché la data dell’attestato di equivalenza concesso dalla Commissione delle professioni mediche;
un numero di identificazione univoco per le persone appartenenti alle professioni mediche (GLN3).
Art. 5 Ufficio della sanità pubblica
L’UFSP iscrive nel registro delle professioni mediche:
l’indicazione se esistono o no dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo7 capoverso 3;
la menzione «cancellato» secondo l’articolo 54 capoversi1 e 2 LPMed e la data della menzione;
la data del decesso.
Art. 6 Organizzazioni responsabili del perfezionamento
Le organizzazioni responsabili del perfezionamento delle professioni mediche universitarie (organizzazioni responsabili del perfezionamento) iscrivono i seguenti dati:
il genere di titolo di perfezionamento (federale, riconosciuto, equivalente secondo la LPMed o altro);
i titoli federali di perfezionamento secondo gli allegati1 e 2 dell’ordinanza del 27 giugno 20074 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie;
la data e il luogo di rilascio del titolo di perfezionamento.
L’organizzazione responsabile del perfezionamento dei medici è responsabile per l’iscrizione delle qualifiche di perfezionamento di diritto privato necessarie per fatturare prestazioni secondo la LAMal5 e della data di rilascio di tali qualifiche secondo l’allegato2.
Le organizzazioni responsabili del perfezionamento possono iscrivere a titolo facoltativo nel registro delle professioni mediche altre qualifiche di perfezionamento di diritto privato.
GLN è l’acronimo di Global Location Number.
Art. 7 Cantoni
Le autorità cantonali competenti iscrivono nel registro i seguenti dati concernenti l’esercizio indipendente della professione:
il Cantone che ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio della professione;
la base legale in virtù della quale è stata rilasciata l’autorizzazione
lo stato dell’autorizzazione (concessa, nessuna autorizzazione, dichiarazione di partenza) con la data corrispondente;
la data di un’eventuale limitazione temporanea dell’autorizzazione
la data di apertura dello studio medico o dell’azienda e la data della sua chiusura (facoltativa);
l’annuncio dei fornitori di prestazioni che sono autorizzati a esercitare la professione durante 90 giorni secondo l’articolo 35 LPMed, con la data dell’annuncio e, a titolo facoltativo, la data di inizio e fine della prestazione;
se una persona che esercita una professione medica di medicina umana, medicina dentaria, farmacia o chiropratica è autorizzata o no a fatturare prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
eventuali restrizioni tecniche, temporali o geografiche o gli oneri di cui all’articolo 37 LPMed, le relative descrizioni con la data dell’inizio ed eventualmente della fine delle restrizioni o degli oneri;
se una persona che esercita una professione medica è legittimata a dispensare direttamente secondo l’articolo 22 capoverso4 dell’ordinanza del 29 maggio 19966 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (OStup);
eventuali osservazioni relative alla dispensazione diretta conformemente alla lettera i;
la portata dell’autorizzazione a utilizzare sostanze stupefacenti secondo l’articolo 22 capoverso 4 OStup;
eventuali osservazioni in merito all’utilizzazione di sostanze stupefacenti conformemente alla lettera k;
l’indirizzo dello studio medico o dell’azienda (via, NPA, località);
il numero di telefono e di fax dello studio medico o dell’azienda (facoltativo);
l’indirizzo elettronico (facoltativo).
Le autorità cantonali competenti possono iscrivere nel registro anche i dati di cui al capoverso1 concernenti le persone che esercitano una professione medica soggette ad autorizzazione in virtù della legislazione cantonale.
Esse comunicano all’UFSP i dati degni di particolare protezione seguenti concernenti le persone che esercitano una professione medica a titolo indipendente:
la restrizione all’autorizzazione, il ritiro o il rifiuto dell’autorizzazione all’esercizio della professione, nonché la data e il motivo della restrizione, del ritiro o del rifiuto;
la soppressione delle restrizioni e la data della stessa;
l’avvertimento con la data e il motivo dello stesso;
l’ammonimento con la data e il motivo dello stesso;
la comminazione di una multa con la data, il motivo e l’importo della stessa;
il divieto temporaneo al libero esercizio della professione, con la data di inizio e fine, nonché il motivo dello stesso;
il divieto definitivo al libero esercizio della professione per tutto o una parte del campo d’attività con la data e il motivo dello stesso.
Sezione 3 Diritti e obblighi dei fornitori di dati e degli utenti
Art. 8 Diritti e obblighi
I diritti e gli obblighi dettagliati dei fornitori e degli utenti di dati sono disciplinati nell’allegato1.
Art. 9 Vigilanza sul trattamento dei dati
1I fornitori di dati provvedono affinché il trattamento dei dati nel loro settore avvenga conformemente alle disposizioni vigenti.
Provvedono in particolare affinché siano iscritti nel registro delle professioni mediche o comunicati al servizio competente soltanto dati esatti, completi e aggiornati.
Art. 10 Annuncio e archiviazione di dati degni di particolare protezione
Le autorità cantonali comunicano all’UFSP l’esistenza di dati degni di particolare protezione concernenti una persona che esercita una professione medica a titolo indipendente presentando una domanda di modifica nel registro delle professioni mediche.
L’UFSP invia loro un modulo che le autorità cantonali utilizzano per comunicargli i dati dettagliati mediante un collegamento securizzato.
L’UFSP registra i dati comunicati in un settore separato e sicuro.
Art. 11 Comunicazione alle autorità cantonali dei dati personali degni di particolare protezione da parte dell’UFSP
Le autorità cantonali competenti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione possono chiedere informazioni sui dati personali degni di particolare protezione presentando all’UFSP una domanda per via elettronica.
L’UFSP comunica i dati personali degni di particolare protezione all’autorità cantonale entro tre giorni lavorativi mediante un collegamento securizzato.
Art. 12 Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione alla persona che esercita una professione medica
La persona che esercita una professione medica può chiedere all’UFSP informazioni sui dati degni di particolare protezione che la riguardano presentando una domanda per via elettronica.
A tal fine, può chiedere all’UFSP un nome utente e una password.
L’UFSP comunica alla persona interessata i dati personali degni di particolare protezione che la concernono mediante un collegamento securizzato.
Art. 13 Comunicazione dei dati accessibili al pubblico
I dati accessibili al pubblico di cui all’allegato1 possono essere consultati mediante una procedura di richiamo.
I fornitori di dati e gli altri utenti di cui all’allegato1 hanno inoltre la possibilità di consultare sistematicamente i dati sotto forma di elenchi. Possono altresì importare nella loro banca dati tutti i dati accessibili al pubblico mediante l’interfaccia standard definita dall’UFSP.
Art. 14 Modifica dei dati
I fornitori di dati sono responsabili della modifica dei dati che iscrivono nel registro delle professioni mediche in virtù degli articoli 4–7.
I fornitori di dati devono verificare la correttezza delle domande di modifica formulate da terzi.
Tutte le modifiche sono messe a verbale.
Art. 15 Comunicazione di modifiche da parte delle persone che esercitano una professione medica
Le persone che esercitano una professione medica possono segnalare dati inesatti o mancanti al servizio responsabile dell’iscrizione dei dati presentando al registro delle professioni mediche una domanda di modifica per via elettronica.
A tal fine, necessitano di un nome utente e di una password.
Art. 16 Archiviazione
L’UFSP è responsabile dell’archiviazione dei dati.
Art. 17 Cancellazione ed eliminazione di iscrizioni nel registro
Le iscrizioni nel registro sono cancellate o anonimizzate secondo l’articolo 54 LPMed. L’UFSP adotta le disposizioni necessarie per garantire la cancellazione e l’eliminazione dei dati in tempo utile.
Sezione 4 Disposizioni particolari
Art. 18 Ripartizione dei costi ed esigenze tecniche
L’UFSP finanzia la programmazione del registro delle professioni mediche e ne assicura la gestione. Si fa altresì carico delle spese per l’ulteriore sviluppo della banca dati.
L’UFSP mette a disposizione un’interfaccia standard.
Gli adeguamenti richiesti per utilizzare l’interfaccia standard sono a carico degli utenti abilitati.
Art. 19 Impiego dei dati per altri scopi
L’UFSP mette a disposizione dell’Ufficio federale di statistica i dati accessibili al pubblico provenienti dal registro delle professioni mediche mediante l’interfaccia standard.
Può mettere i dati provenienti dal registro delle professioni mediche a disposizione anche di altri servizi incaricati dell’esecuzione della legge sull’assicurazione malattie mediante l’interfaccia standard, sempre che i dati in questione siano necessari a tale scopo.
Art. 20 Misure tecniche e organizzative
Tutti i servizi che partecipano al registro delle professioni mediche adottano le misure tecniche e organizzative necessarie secondo le disposizioni in materia di protezione dei dati affinché i loro dati non vadano persi né siano trattati, consultati o utilizzati da persone non autorizzate.
La sicurezza dei dati è garantita dalle disposizioni dell’ordinanza del 14 giugno 19937 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, dalle disposizioni della sezione sulla sicurezza informatica dell’ordinanza del 26 settembre 20038 sull’informatica nell’Amministrazione federale e dalle raccomandazioni dell’Organo strategia informatica della Confederazione.
Sezione 5 Abuso e cambiamento della destinazione
Art. 21
Chi ostacola il funzionamento del registro delle professioni mediche è punito con una multa fino a 10 000 franchi.
Sezione 6 Disposizioni finali
Art. 22 Disposizioni transitorie
I fornitori di dati saranno progressivamente allacciati al registro delle professioni mediche.
Il pubblico avrà accesso al registro delle professioni mediche dal 1° gennaio 2010.
Art. 23 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2008.
15 ottobre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Allegato 1
(art. 8) Diritti e obblighi Legenda: A Iscrizioni, modifiche, lettura B Richiesta di modifica C Lettura Vuoto Nessun accesso X Contenuto obbligatorio Y Contenuto facoltativo Fornitori di dati e utenti: MEBEKO Commissione delle professioni mediche UFSP Ufficio federale della sanità pubblica FMH Federazione dei medici svizzeri pharmaSuisse Società svizzera dei farmacisti SSO Società svizzera di odontologia e stomatologia ASC Associazione svizzera dei chiropratici SVS Società dei veterinari svizzeri Cantoni Autorità cantonali / tutti gli uffici cantonali competenti per il rilascio di autorizzazioni all’esercizio della professione Persone apparte- Tutte le persone iscritte nel registro delle professioni mediche nenti alle professioni mediche Assicuratori Assicuratori malattia Istituto Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Pubblico Popolazione in Svizzera e all’estero Fornitore di dati responsabile Conte- MEBEKO UFSP FMH pharma SSO ASC SVS Can- Persone Assicu- Istituto Pubnuto Suisse toni appartenenti ratori blico Nome/i, cognome, cognome/i precedente/i X A9 A10 B B B B B B B B B C Data di nascita X A A B B B B B B B B B Sesso X A A B B B B B B B B B C Lingua di corrispondenza X A A B B B B B B B B B Luogo o luoghi di attinenza e cittadinanza/e X A A B B B B B B B B B C Numero di assicurato AVS X A A B B Genere di diploma (federale, riconosciuto, X A A C C C C C B B C C equivalente o altro) Diploma federale, data d’emissione, luogo e X A A C C C C C B B B B C Paese di rilascio del diploma Diplomi esteri riconosciuti con data X A A C C C C C B B B B C d’emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché data di riconoscimento da parte della Svizzera Per i diplomi di cui all’art. 36 cpv. 3 LPMed, X A A C C C C C B B B B C attestati di equivalenza con data d’emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché data dell’attestato di equivalenza rilasciato dalla Svizzera
La MEBEKO registra i dati personali delle nuove persone appartenenti alle professioni mediche.
L’UFSP registra i dati personali delle persone appartenenti alle professioni mediche già operative il cui diploma è stato rilasciato prima del 1984.
Fornitore di dati responsabile Conte- MEBEKO UFSP FMH pharma SSO ASC SVS Can- Persone Assicu- Istituto Pubnuto Suisse toni appartenenti ratori blico Genere di titolo di perfezionamento (titolo X A A A11 C A12 A13 C B B C C federale, riconosciuto, equivalente o altro) Titoli di perfezionamento esteri riconosciuti X A A C C C C C B B B B C secondo l’art. 21 cpv. 1 LPMed con data d’emissione, luogo e Paese di rilascio del titolo di perfezionamento, nonché data del riconoscimento da parte della Svizzera Per i titoli di perfezionamento di cui all’art. 36 X A A C C C C C B B B B C cpv. 3 LPMed, attestato di equivalenza con data d’emissione, luogo e Paese di rilascio del titolo, nonché data dell’attestato di equivalenza rilasciato dalla Svizzera Numero di identificazione univoco delle perso- X A A C C C C C B B B B C ne appartenenti alle professioni mediche (GLN) Esistenza di dati degni di particolare protezione X C A B C14 secondo l’articolo7 cpv. 3 (sì/no) Menzione «cancellato» e data della menzione X C A B B B B B B B B B Data del decesso X C A B B B B B B B B Titoli federali di perfezionamento, data, luogo e X C B A C A A C B B B C C Paese di rilascio
La FMH, responsabile del perfezionamento nel settore della medicina umana, registra i titoli federali di perfezionamento.
La SSO, responsabile del perfezionamento nel settore odontoiatrico, registra i titoli federali di perfezionamento.
La ASC, responsabile del perfezionamento nel settore della chiropratica, registra i titoli federali di perfezionamento.
Consultabile soltanto in relazione ai propri dati.
Fornitore di dati responsabile Conte- MEBEKO UFSP FMH pharma SSO ASC SVS Can- Persone Assicu- Istituto Pubnuto Suisse toni appartenenti ratori blico Certificati di formazione complementare di X C B A C C C C B B B C C diritto privato secondo l’allegato2, data di rilascio Titoli o certificati di perfezionamento di diritto Y C B A A A C A B B B C C privato secondo l’ordinamento del Certificati di formazione approfondita di diritto X C B A A A A A B B B C C privato secondo l’ordinamento del Certificati di formazione complementare di Y C B A A A C A B B B C C diritto privato secondo l’ordinamento del Certificati di attitudine tecnica secondo Y C B A A C C A B B B C C l’ordinamento del perfezionamento professionale, data di rilascio Cantone che ha rilasciato l’autorizzazione X C B B B B B B A B B B C Base legale e forma di esercizio della profes- X/Y15 C B C C C C C A B C C sione (LPMed, a titolo indipendente; diritto cantonale, a titolo dipendente con responsabilità professionale; diritto cantonale, a titolo dipendente e sotto vigilanza) Stato dell’autorizzazione all’esercizio della X C B B B B B B A B B B C professione (non soggetto ad autorizzazione, autorizzazione concessa, nessuna autorizzazione, dichiarazione di partenza)
L’iscrizione nel registro delle autorizzazioni all’esercizio della professione concesse in virtù della legislazione cantonale e dei dati corrispondenti è facoltativa.
Fornitore di dati responsabile Conte- MEBEKO UFSP FMH pharma SSO ASC SVS Can- Persone Assicu- Istituto Pubnuto Suisse toni appartenenti ratori blico Data dello stato X C B B B B B B A B B B C Data di un’eventuale limitazione temporale X C B B B B B B A B B B dell’autorizzazione all’esercizio della professione Data di apertura dello studio medico o X C B B B B B B A B B B dell’azienda Data di chiusura dello studio medico o X C B B B B B B A B B B dell’azienda Annunci di fornitori di prestazioni limitati a X C B B B B B B A B B B C
giorni secondo l’art. 35 LPMed Data dell’annuncio X C B B B B B B A B B B C Dato di inizio e fine della prestazione X C B B B B B B A B B B Diritto a fatturare prestazioni a carico X16 C B B B B B B A B B B dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) (sì/no) Restrizioni tecniche, temporali o geografiche o X C B B B B B B A B B B oneri con descrizione Data di inizio ed eventualmente di fine delle X C B B B B B B A B B B restrizioni o degli oneri Diritto di dispensare direttamente (sì/no) X C B B B B B B A B B B C Eventuali osservazioni concernenti il diritto di X C B B B B B B A B B B C dispensare direttamente
Queste informazioni concernono tutte le persone appartenenti alle professioni mediche ai sensi della LPMed eccetto i veterinari.
Fornitore di dati responsabile Conte- MEBEKO UFSP FMH pharma SSO ASC SVS Can- Persone Assicu- Istituto Pubnuto Suisse toni appartenenti ratori blico Portata dell’autorizzazione di utilizzare X C B B B B B B A B B B stupefacenti a titolo professionale Eventuali osservazioni concernenti l’utilizza- X C B B B B B B A B B B zione di stupefacenti a titolo professionale Indirizzo dello studio medico o dell’azienda X C B, C B, C B, C B, C B, C B, C A B, C B, C B, C C (via, NPA, località) Numero di telefono e di fax dello studio medico X C B, C B, C B, C B, C B, C B, C A B, C B, C B, C C o dell’azienda Indirizzo elettronico Y C B, C B, C B, C B, C B, C B, C A B, C B, C B, C C
Allegato 2
(art.6 cpv. 2) Qualifiche di perfezionamento di diritto privato secondo l’ordinanza del 29 settembre 200517 sulle prestazioni (OPre) Legenda: X Qualifica che dà diritto alla fatturazione di prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (se tale qualifica è attestata da un titolo, quest’ultimo va registrato) Programmi di formazione complementare di diritto privato in medicina umana (FMH) Agopuntura – medicina tradizionale cinese (ASA) X Sonografia dell’anca secondo Graf nel neonato e nel lattante (SSUM) X Ultrasonografia prenatale (SSUM) X