RU 2008 4869
Ordinanza
concernente l’importazione e il transito per via aerea
di prodotti animali provenienti da Paesi terzi
del 27 agosto 2008 (RU 2008 4173; RS 916.443.13)
Invece di:
Art. 10 Condizioni d’importazione
I prodotti animali devono provenire da Stati o regioni specificamente designate e da aziende riconosciute dalla Comunità europea se quest’ultima richiede una procedura di riconoscimento secondo le disposizioni del diritto in materia di derrate alimentari o di epizoozie. L’UFV pubblica in Internet l’elenco degli Stati e delle aziende riconosciute1.
I prodotti animali destinati al consumo umano devono provenire da Stati che dispongano, per la categoria di derrate alimentari corrispondente, di un piano nazionale approvato dalla Comunità europea per la ricerca di residui nelle derrate alimentari.
Le aziende di provenienza devono soddisfare i requisiti del diritto svizzero in materia di epizoozie e di derrate alimentari.
La provenienza dei prodotti animali e il rispetto dei requisiti devono essere attestati in un certificato conformemente alle disposizioni della Comunità europea.
Il DFE pubblica i riferimenti degli atti normativi della Comunità europea concernenti:
gli Stati e le regioni specificamente designate da cui è autorizzata l’importazione di prodotti animali, incluse le misure cautelative da adottare;
i certificati; e
i piani nazionali approvati per la ricerca di residui nelle derrate alimentari.
La notificazione preventiva delle partite deve essere effettuata secondo l’articolo 25 capoversi 1–3.
provenienti da Paesi terzi. Correzione Leggasi:
Art. 10 Condizioni d’importazione
I prodotti animali devono provenire da Stati o regioni specificamente designate e da aziende riconosciute dalla Comunità europea se quest’ultima richiede una procedura di riconoscimento secondo le disposizioni del diritto in materia di derrate alimentari o di epizoozie. L’UFV pubblica in Internet l’elenco degli Stati e delle aziende riconosciute2.
I prodotti animali destinati al consumo umano devono provenire da Stati che dispongano, per la categoria di derrate alimentari corrispondente, di un piano nazionale approvato dalla Comunità europea per la ricerca di residui nelle derrate alimentari.
Le aziende di provenienza devono soddisfare i requisiti del diritto svizzero in materia di epizoozie e di derrate alimentari.
La provenienza dei prodotti animali e il rispetto dei requisiti devono essere attestati in un certificato conformemente alle disposizioni della Comunità europea.
Il DFE pubblica i riferimenti degli atti normativi della Comunità europea concernenti:
gli Stati e le regioni specificamente designate da cui è autorizzata l’importazione di prodotti animali, incluse le misure cautelative da adottare;
i certificati; e
i piani nazionali approvati per la ricerca di residui nelle derrate alimentari.
Se i testi legislativi o le modifiche di testi legislativi di cui al capoverso 5 riguardano dettagli tecnici d’importanza secondaria, i riferimenti possono essere pubblicati dall’UFV.
La notificazione preventiva delle partite deve essere effettuata secondo l’articolo 25 capoversi 1–3.
28 ottobre 2008 Cancelleria federale