RU 2008 5167

Ordinanza
sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso
(ODerr)

Modifica del 29 ottobre 2008

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso è modificata come segue:

Art. 75 cpv. 2bis

Per il controllo delle aziende di sezionamento che necessitano di un’autorizzazione secondo l’articolo 13 i Cantoni riscuotono emolumenti. Questi ultimi sono calcolati in base al principio di cui al capoverso 2.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

29 ottobre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova