RU 2008 5643

Ordinanza
concernente l’ottimizzazione del sistema salariale
del personale federale

del 5 novembre 2008

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale

Art. 17 Livelli di valutazione

(art.4 cpv. 3 LPers) Le prestazioni e il comportamento degli impiegati sono valutati come segue:

  1. livello di valutazione4: supera chiaramente gli obiettivi;

  2. livello di valutazione3: raggiunge pienamente gli obiettivi;

  3. livello di valutazione2: raggiunge in ampia misura gli obiettivi;

  4. livello di valutazione1: non raggiunge gli obiettivi.

Art. 21 cpv.3

Il DFF informa ogni anno il Consiglio federale in merito alla ripartizione degli stipendi secondo i quattro livelli di valutazione e all’assegnazione di premi di prestazione e di altri assegni importanti e ne espone le conseguenze finanziarie.

Art. 36 Classi di stipendio

Lo stipendio è fissato nell’ambito delle seguenti classi:

Classi di stipendio Importi massimi in franchi

339 472

282 661

265 340

248 189

231 222 Classi di stipendio Importi massimi in franchi

214 413

197 802

189 531

181 272

173 061

164 866

157 694

150 550

143 395

136 266

130 202

124 141

119 369

114 611

109 851

105 097

100 320

96 308

92 568

88 882

85 785

82 774

79 814

76 924

74 003

71 066

68 203

65 309

62 405

60 647

59 699

58 751

57 814

Art. 39 Evoluzione dello stipendio

L’importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro, compresa un’eventuale assegnazione a una classe superiore ai sensi dell’articolo 52 capoverso6, funge da base di calcolo dell’evoluzione dello stipendio in funzione della valutazione del personale e dell’esperienza.

Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione4, lo stipendio è aumentato del 4–5 per cento ogni anno fino a raggiungere l’importo massimo della classe di stipendio.

Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione3, lo stipendio è aumentato del2,5–3,5 per cento ogni anno fino a raggiungere l’importo massimo della classe di stipendio.

Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione2, lo stipendio è aumentato dell’1–2 per cento ogni anno fino a raggiungere l’importo massimo della classe di stipendio. Qualora nel corso dell’evoluzione dello stipendio o dopo il raggiungimento dell’importo massimo le prestazioni corrispondessero per tre anni consecutivi al livello di valutazione2, lo stipendio è diminuito ogni anno al massimo del2 per cento dell’importo massimo della classe di stipendio.

Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione1, lo stipendio è diminuito ogni anno al massimo del2 per cento dell’importo massimo della classe di stipendio.

Gli uffici federali e le unità amministrative ad essi equiparabili stabiliscono lo stipendio su domanda dei superiori diretti degli impiegati. I dipartimenti, gli uffici federali e le unità amministrative ad essi equiparabili possono emanare direttive.

Art. 40 Adeguamenti straordinari dello stipendio

Se lo stipendio è troppo basso rispetto ad altri stipendi, l’autorità competente ai sensi dell’articolo2 può adeguarlo. L’adeguamento può avvenire in una volta sola o a tappe e non può superare il 10 per cento dell’importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro. Lo stipendio così adeguato non può superare l’importo massimo della classe di stipendio.

Art. 42 Misure speciali e responsabilità

Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione1, occorre prevedere misure di sviluppo o l’attribuzione a un posto meno esigente. È necessario tenere adeguatamente conto anche di situazioni sociali difficili. Se, nonostante le misure adottate, le prestazioni non migliorano, il rapporto di lavoro è disdetto.

Se il posto attribuito è inquadrato in una classe inferiore di stipendio, la classe di stipendio e lo stipendio sono adeguati nel contratto di lavoro. L’articolo 52a non è applicabile.

Le unità amministrative competenti per stabilire gli stipendi e i premi di prestazione garantiscono l’osservanza del proprio budget del personale.

Art. 44 cpv.4

Abrogato

Art. 46 cpv.2

Le indennità di funzione non devono superare la differenza tra l’importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro e l’importo massimo stabilito per la funzione con classe di stipendio superiore.

Art. 47

Abrogato

Art. 49 Premi di prestazione

Le prestazioni straordinarie e le prestazioni che richiedono particolare impegno possono essere ricompensate, per anno civile, con premi di prestazione che ammontano fino al 15 per cento dell’importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro.

Non si possono versare premi di prestazione agli impiegati le cui prestazioni corrispondono al livello di valutazione1.

Gli uffici federali e le unità amministrative ad essi equiparabili stabiliscono i premi di prestazione su domanda dei superiori diretti degli impiegati.

Art. 50 cpv.1

Per acquisire personale particolarmente qualificato e indurlo a rimanere, l’autorità competente ai sensi dell’articolo2 può concedere un’indennità in funzione del mercato del lavoro che ammonta fino al 20 per cento dell’importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro.

Art. 52 cpv. 7bis e 8

Se i presupposti per l’assegnazione a una classe superiore secondo il capoverso 6 non sono più dati, la classe di stipendio e lo stipendio sono adeguati nel contratto di lavoro. L’articolo 52a non è applicabile.

Per il personale che segue una formazione o è assunto a condizioni particolari, il DFF può stabilire uno stipendio massimo inferiore all’importo massimo della classe di stipendio1.

Art. 52a cpv.1 e 2

Se una funzione viene inquadrata in una classe inferiore di stipendio o se a un impiegato viene assegnata una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipendio, la classe di stipendio è adeguata nel contratto di lavoro. Se supera l’importo massimo stabilito per questa nuova classe, lo stipendio rimane invariato per due anni. Durante tale periodo e fintantoché lo stipendio supera l’ammontare giustificato in base alla valutazione della funzione non è versata l’indennità di rincaro e non è accordato alcun aumento secondo l’articolo 39. Lo stipendio è adeguato alla nuova classe al più tardi dopo due anni.

Se la funzione di un impiegato che ha compiuto 55 anni viene inquadrata in una classe inferiore di stipendio o se a tale impiegato viene assegnata una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipendio, la classe di stipendio è adeguata nel contratto di lavoro. Lo stipendio rimane invariato e non è versata l’indennità di rin- caro e non è accordato alcun aumento secondo l’articolo 39 fintantoché esso supera l’ammontare giustificato in base alla valutazione della funzione.

Art. 92 cpv.1

Gli impiegati che esercitano un’attività a favore di terzi grazie al rapporto di lavoro con la Confederazione devono versare a quest’ultima il reddito ricavato nella misura in cui esso, sommato allo stipendio, superi nel corso di un anno civile il 110 per cento dell’importo massimo previsto dalla classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro. Essi devono fornire tutti i dati necessari all’autorità competente ai sensi dell’articolo2.

Art. 114 cpv.2 lett. g

Il DFAE può, d’intesa con il DFF, emanare disposizioni derogatorie per il personale soggetto all’obbligo di trasferimento e per il personale impiegato all’estero nei seguenti settori:

g. articolo 49: premi di prestazione;

Allegato 2 lett. a, f e h

  1. stipendio mensile secondo l’articolo 36 e stipendio mensile degli impiegati della Confederazione secondo l’articolo 12 capoverso 2 OPers-PRA2, ma al massimo lo stipendio mensile del dipartimento da cui proviene l’impiegato. L’evoluzione dello stipendio secondo l’articolo 39 capoversi 1–5 e gli adeguamenti straordinari dello stipendio secondo l’articolo 40 fino all’importo massimo della classe di stipendio;

  2. abrogata

  3. i premi di prestazione secondo l’articolo 49;

2. Ordinanza del 10 giugno 20043 sulla gestione dei posti di lavoro e del personale nell’ambito di programmi di sgravio e di riorganizzazioni

Art. 5 cpv.1 lett. c

Un altro lavoro all’interno dell’Amministrazione federale è ritenuto ragionevolmente esigibile se:

c. dopo un periodo di introduzione sufficiente, può essere effettuato in modo da soddisfare le esigenze del livello di valutazione3; sono prese in considerazione la formazione, la lingua e l’età dell’impiegato.

3. Ordinanza del 17 ottobre 20014 sulla durata della funzione

Art. 4 cpv.2 e 3

Lo stipendio aumenta il 1° gennaio di ogni anno del tre per cento dell’importo massimo della classe di stipendio determinata, finché esso raggiunge questo importo.

Non sono versati premi di prestazione secondo l’articolo 49 OPers.

4. Ordinanza del 30 novembre 20015 sul personale dei servizi di pulizia

Art. 4 cpv.1, 3 e 4

Lo stipendio è fissato secondo le classi di stipendio che figurano nell’articolo 36 OPers6. Il DFF può fissare uno stipendio massimo inferiore all’importo massimo della classe di stipendio1. È fatto salvo l’articolo7 dell’ordinanza quadro del 20 dicembre 20007 relativa alla legge sul personale federale.

Le prestazioni straordinarie e le prestazioni che richiedono particolare impegno possono essere ricompensate, per anno civile, con premi di prestazione che ammontano fino al 6 per cento dell’importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro.

Il DFF emana le disposizioni concernenti l’evoluzione dello stipendio del personale addetto alla pulizia. Può derogare all’articolo 39 OPers e prevedere che l’evoluzione avvenga in base a importi fissi.

5. Ordinanza del 2 dicembre 20058 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario

Art. 16 cpv.2

Gli aumenti di stipendio non possono superare l’evoluzione prevista dall’articolo 39 capoverso 3 OPers9 per il livello di valutazione3. Quando la persona assume una funzione attribuita a una classe di stipendio superiore, il servizio competente può derogare a questa regola se lo stipendio non corrisponde al valore effettivo della funzione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2009.

5 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova