RU 2008 5737

Ordinanza
sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza
nel settore dell’energia
(OE-En)

Modifica del 12 novembre 2008

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 22 novembre 20061 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia è modificata come segue:

Art. 11 Emolumenti nel settore dell’energia nucleare

L’Ufficio riscuote emolumenti in particolare per:

  1. le autorizzazioni di massima, le licenze di costruzione e le licenze d’esercizio;

  2. le autorizzazioni per la manipolazione di prodotti nucleari o di scorie radioattive;

  3. le autorizzazioni per studi geologici;

  4. gli esami preliminari;

  5. le perizie di progetti;

  6. l’attuazione, il controllo e la sorveglianza di lavori legati alla procedura di selezione dei depositi in strati geologici profondi e al programma di gestione delle scorie nucleari;

  7. le attività legate al controllo dei materiali nucleari.

Art. 12 Tasse di vigilanza nel settore dell’energia nucleare

I costi dell’Ufficio federale non coperti dagli emolumenti di cui all’articolo 11 sono coperti da una tassa di vigilanza.

Questi costi comprendono in particolare:

a. i costi legati alle seguenti attività: 1. la partecipazione alle commissioni e alle organizzazioni internazionali, 2. lo studio dell’evoluzione della scienza e della tecnica, la formazione e il perfezionamento relativi;

b. i costi sostenuti dalla Svizzera per i controlli effettuati dall’Agenzia internazionale dell’energia nucleare (IAEA).

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

12 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova