RU 2008 5737
Ordinanza
sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza
nel settore dell’energia
(OE-En)
Modifica del 12 novembre 2008
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 22 novembre 20061 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia è modificata come segue:
Art. 11 Emolumenti nel settore dell’energia nucleare
L’Ufficio riscuote emolumenti in particolare per:
le autorizzazioni di massima, le licenze di costruzione e le licenze d’esercizio;
le autorizzazioni per la manipolazione di prodotti nucleari o di scorie radioattive;
le autorizzazioni per studi geologici;
gli esami preliminari;
le perizie di progetti;
l’attuazione, il controllo e la sorveglianza di lavori legati alla procedura di selezione dei depositi in strati geologici profondi e al programma di gestione delle scorie nucleari;
le attività legate al controllo dei materiali nucleari.
Art. 12 Tasse di vigilanza nel settore dell’energia nucleare
I costi dell’Ufficio federale non coperti dagli emolumenti di cui all’articolo 11 sono coperti da una tassa di vigilanza.
Questi costi comprendono in particolare:
a. i costi legati alle seguenti attività: 1. la partecipazione alle commissioni e alle organizzazioni internazionali, 2. lo studio dell’evoluzione della scienza e della tecnica, la formazione e il perfezionamento relativi;
b. i costi sostenuti dalla Svizzera per i controlli effettuati dall’Agenzia internazionale dell’energia nucleare (IAEA).
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.
12 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |