RU 2008 5911
Legge federale
sull’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera
(Legge sulla cittadinanza, LCit)
(Procedura nel Cantone/Ricorso dinanzi a un tribunale cantonale)
Modifica del 21 dicembre 2007
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 27 ottobre 20051; visto il parere del Consiglio federale del 2 dicembre 20052,
decreta:
I
La legge del 29 settembre 19523 sulla cittadinanza è modificata come segue:
Art. 15a
Procedura 1 La procedura a livello cantonale e comunale è retta dal diritto cantonel Cantone nale.
Il diritto cantonale può prevedere che una domanda di naturalizzazione sia sottoposta per decisione agli aventi diritto di voto nell’ambito di un’assemblea comunale.
Art. 15b
Obbligo di 1 Il rifiuto di una domanda di naturalizzazione deve essere motivato. motivazione
Gli aventi diritto di voto possono respingere una domanda di naturalizzazione soltanto se una proposta di rifiuto è stata presentata e motivata.
Art. 15c
Protezione della 1 I Cantoni provvedono affinché le procedure di naturalizzazione a sfera privata livello cantonale e comunale tutelino la sfera privata.
Agli aventi diritto di voto sono comunicati i dati seguenti:
cittadinanza;
durata di residenza;
c. informazioni indispensabili per stabilire se il candidato adempie le condizioni di naturalizzazione, in particolare per quanto attiene alla sua integrazione nella società svizzera. 3 Nella scelta dei dati secondo il capoverso2, i Cantoni tengono conto della cerchia dei destinatari.
Art. 50
Ricorso dinanzi I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie che decidono in ultima istana un tribunale cantonale za cantonale sui ricorsi contro le decisioni di rifiuto della naturalizzazione ordinaria.
Art. 51, titolo marginale
Ricorsi a livello federale
II
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Essa sarà pubblicata nel Foglio federale appena l’iniziativa popolare «Per naturalizzazioni democratiche» sarà stata ritirata o respinta.4
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 21 dicembre 2007 | Consiglio nazionale, 21 dicembre 2007 |
|---|---|
Il presidente: Christoffel Brändli | Il presidente: André Bugnon |
Il segretario: Christoph Lanz | Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz |
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 6 novembre 2008.5
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2009.6
5 dicembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
L’iniziativa popolare è stata respinta nella votazione popolare del 1° giu. 2008 (FF 2008 5365).
Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del 3 dic. 2008.