RU 2008 5991

Ordinanza del DFF
sulle agevolazioni doganali per le merci
in base allo scopo d’impiego
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 26 novembre 2008

La Direzione generale delle dogane, visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane,
ordina:

I

L’allegato1 all’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:

Modifica dell’aliquota di dazio per la voce di tariffa 1104.2220 Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr./100 kg peso lordo 1104. Altri cereali lavorati di avena per la fabbricazione 10.80

20 di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

II

La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2008.

26 novembre 2008 Direzione generale delle dogane: Rudolf Dietrich