RU 2008 6479

Ordinanza
sulla costituzione di riserve di crisi
beneficianti di sgravi fiscali
(OCRC)

Modifica del 12 dicembre 2008

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 9 agosto 19881 sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali è modificata come segue:

Art. 9 cpv.1 e 3

Nell’anno successivo alla scadenza del termine per l’esecuzione dei provvedimenti intesi a procurare occasioni di lavoro, l’impresa deve comprovare che ha utilizzato l’intero importo dei fondi di riserva per un’esecuzione regolare dei provvedimenti.

Abrogato.

Art. 16a Ultima liberazione generale delle riserve di crisi

Le riserve di crisi dell’economia privata sono liberate l’ultima volta in tutta la Svizzera e per tutti i rami economici onde consentire il finanziamento di provvedimenti intesi a procurare occasioni di lavoro.

L’intero importo delle riserve è da destinare al finanziamento di provvedimenti intesi a procurare occasioni di lavoro.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

12 dicembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova