RU 2009 1083

Ordinanza del DFF
sulle aliquote dei contributi all’esportazione
dei prodotti agricoli di base

Modifica del 9 marzo 2009

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)
ordina:

I

L’ordinanza del DFF del 27 gennaio 20051 sulle aliquote dei contributi all’esportazione dei prodotti agricoli di base è modificata come segue:

Art. 2 Esportazioni verso determinati Paesi

Le esportazioni verso Andorra, San Marino, Città del Vaticano, Ceuta e Melilla nonché verso le enclavi doganali svizzere sono equiparate alle esportazioni verso gli Stati membri dell’UE.

Per le esportazioni verso gli Stati della SACU2 non sono concessi contributi all’esportazione.

II

La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° marzo 2009.

9 marzo 2009 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz