RU 2009 1507

Ordinanza del DFF
sulle agevolazioni doganali per le merci
in base allo scopo d’impiego
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 25 marzo 2009

La Direzione generale delle dogane, visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane,
ordina:

I

L’allegato1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:

Modifica dell’aliquota di dazio della voce di tariffa 1104.2932 Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo 1104. Cereali altrimenti lavorati per la fabbricazione di 14.40

32 di orzo derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2009.

25 marzo 2009 Direzione generale delle dogane: Rudolf Dietrich