RU 2009 1625
Ordinanza
concernente l’Assicurazione svizzera
contro i rischi delle esportazioni
(OARE)
Modifica del 22 aprile 2009
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 17 capoverso2 della legge del 16 dicembre 20051 sull’assicurazione contro i rischi delle esportazioni in combinato disposto con gli articoli3 e 4 della legge federale del 20 marzo 20092 che completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell’assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni,
ordina:
I
L’ordinanza del 25 ottobre 20063 concernente l’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 2bis
Per l’assicurazione del credito di fabbricazione secondo l’articolo3 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 20094 che completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell’assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni il saggio di garanzia massimo è pari all’80 per cento dell’importo assicurato.
II
Disposizione transitoria relativa alla modifica del 22 aprile 2009 L’articolo4 capoverso2 non è applicabile nel periodo di validità della presente modifica.