RU 2009 2435

Ordinanza del DDPS
sui campi di dati e i diritti d’accesso dell’ISIS

del 20 maggio 2009

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS),
visti gli articoli 5 capoverso 2 e 7 capoverso 4 dell’ordinanza del 30 novembre 20011 sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato,
ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza definisce i singoli campi di dati e i diritti d’accesso per i sistemi e le banche dati giusta l’articolo 4 capoverso1 lettere a–c, f e g nonché capoverso 2 lettere a, c–e, i–o dell’ordinanza del 30 novembre 2001 sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato.

Art. 2 Campi di dati

I campi di dati sono elencati nell’allegato1.

Art. 3 Diritti d’accesso

I diritti d’accesso sono elencati nell’allegato 2.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 2 giugno 2009.

20 maggio 2009 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ueli Maurer RS 120.32 Allegati1 e 22

I testi degli allegati1 e 2 sono pubblicati né nella RU né nella RS. Gli estratti sono ottenibili presso il Servizio di analisi e prevenzione, 3003 Berna.