RU 2009 2435
Ordinanza del DDPS
sui campi di dati e i diritti d’accesso dell’ISIS
del 20 maggio 2009
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS),
visti gli articoli 5 capoverso 2 e 7 capoverso 4 dell’ordinanza del 30 novembre 20011 sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato,
ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza definisce i singoli campi di dati e i diritti d’accesso per i sistemi e le banche dati giusta l’articolo 4 capoverso1 lettere a–c, f e g nonché capoverso 2 lettere a, c–e, i–o dell’ordinanza del 30 novembre 2001 sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato.
Art. 2 Campi di dati
I campi di dati sono elencati nell’allegato1.
Art. 3 Diritti d’accesso
I diritti d’accesso sono elencati nell’allegato 2.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 2 giugno 2009.
20 maggio 2009 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ueli Maurer RS 120.32 Allegati1 e 22
I testi degli allegati1 e 2 sono pubblicati né nella RU né nella RS. Gli estratti sono ottenibili presso il Servizio di analisi e prevenzione, 3003 Berna.