RU 2009 2521
Ordinanza del DFE
sul controllo dell’importazione e del transito
di animali e prodotti animali
(Ordinanza sui controlli OITE)
Modifica del 26 maggio 2009
L’Ufficio federale di veterinaria, visto l’articolo 7 capoverso 5 dell’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; visto l’articolo 10 capoverso 6 dell’ordinanza del 27 agosto 20082 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi,
ordina:
I
L’allegato1 dell’ordinanza del 16 maggio 20073 sui controlli OITE è modificato secondo la versione qui annessa.
II
La presente modifica entra in vigore il 3 giugno 2009.
26 maggio 2009 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss
Allegato 1
(art.3 cpv. 1) Testi normativi della Comunità europea concernenti le condizioni di importazione e transito Cap.1 n. 4 Categoria Testo normativo comunitario 4. pollame; pulcini di un Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, giorno; uova da cova; uova dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, esenti da organismi patogeni loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le specifici; carni, carni maci- importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti nate e carni separate mecca- a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione nicamente di pollame, ratiti e veterinaria selvaggina da penna selva- (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1) tica; uova e ovoprodotti modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2009 della Commissione, del 18 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 124 del 20.5.2009, pag. 3) Decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all’approvazione dei piani di (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 42) modificata in ultimo dalla decisione 2008/772/CE della Commissione, del 1° ottobre 2008, che modifica la decisione 2004/432/CE relativa all’approvazione dei piani di (GU L 263 del2.10.2008, pag. 20) Cap.3 n. 8 Categoria Testo normativo comunitario 8. pollame; pulcini di un Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, giorno; uova da cova; uova dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro esenti da organismi patogeni territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le specifici; carni, carni maci- importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti nate e carni separate mecca- a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione nicamente di pollame, ratiti e veterinaria selvaggina da penna selva- (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1) tica; uova e ovoprodotti modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2009 della Commissione, del 18 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n.
798/2008 che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 124 del 20.5.2009, pag. 3) Decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all’approvazione dei piani di (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 42) modificata in ultimo della decisione 2008/772/CE della Commissione, del 1° ottobre 2008 , che modifica la decisione 2004/432/CE relativa all’approvazione dei piani di (GU L 263 del2.10.2008, pag. 20)