RU 2009 2603

Ordinanza
concernente i supplementi e la registrazione dei dati
nel settore lattiero
(Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)

Modifica del 6 maggio 2009

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 25 giugno 20081 sul sostegno del prezzo del latte è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 10 cpv. 3

Le aziende di estivazione che praticano la commercializzazione diretta devono notificare i dati relativi alla valorizzazione menzionati all’articolo 9 e il latte venduto direttamente come latte intero.

Art. 12 cpv. 2 lett. g

Il servizio d’amministrazione ha, in particolare, i compiti seguenti:

g. adozione delle misure amministrative di cui all’articolo 169 capoverso 1 lettere a oppure h LAgr nei casi in cui le persone sottoposte all’obbligo di notifica secondo gli articoli 7–10 non notificano i dati nonostante diffida.

Art. 14 cpv. 2

L’UFAG esegue ispezioni a campione, apre un’inchiesta se vi è sospetto di infrazione e adotta le misure amministrative del caso.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2009.

6 maggio 2009 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova