RU 2009 2805

Ordinanza del DFI
per impedire l’introduzione di malattie infettive emergenti

Modifica del 18 giugno 2009

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 15 dicembre 20031 per impedire l’introduzione di malattie infettive emergenti è modificata come segue:

Art. 2a Elenchi dei passeggeri

L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può, mediante decisione, esigere dalle compagnie aeree la consegna di elenchi dei passeggeri se ciò è necessario in una particolare situazione epidemiologica.

Art. 2b Informazioni destinate alle persone che entrano in Svizzera

L’UFSP può, mediante decisione, obbligare le imprese che effettuano trasporti transfrontalieri di persone nonché i gestori di aeroporti e porti a informare i viaggiatori sui pericoli delle malattie infettive emergenti, su come combatterle e sulle possibilità di prevenire il contagio, se ciò è necessario in una particolare situazione epidemiologica.

Art. 2c Schede di contatto

Svizzera a compilare una scheda di contatto per l’identificazione successiva se ciò è necessario in una particolare situazione epidemiologica. La scheda di contatto contiene le seguenti informazioni:

  1. cognome, nome e data di nascita;

  2. indirizzo permanente e numero di telefono;

  3. indirizzo di contatto e numero di telefono durante il soggiorno in Svizzera;

  4. i dati relativi al viaggio (itinerario, luoghi di soggiorno, aeroporti di transito);

  5. numero del volo e del posto a sedere.

Le compagnie aeree che servono aeroporti in Svizzera devono distribuire le schede di contatto, raccogliere le schede compilate e consegnarle ai gestori degli aeroporti.

Art. 2d Questionari sullo stato di salute

Svizzera a compilare un questionario sullo stato di salute per l’identificazione successiva se ciò è necessario in una particolare situazione epidemiologica. Il questionario sullo stato di salute contiene le seguenti informazioni:

  1. cognome, nome e data di nascita;

  2. indirizzo permanente e numero di telefono;

  3. indirizzo di contatto e numero di telefono durante il soggiorno in Svizzera;

  4. i dati relativi al viaggio (itinerario, luoghi di soggiorno, aeroporti di transito);

  5. numero del volo e del posto a sedere;

  6. stato di salute al momento dell’entrata in Svizzera, quali indicazioni su febbre, tosse, disturbi respiratori o altri sintomi tipici di una malattia infettiva emergente;

  7. possibile esposizione che potrebbe avere causato un contagio, segnatamente contatti con malati, sospetti malati, soggetti di contatto, sospetti soggetti di contatto, escretori o sospetti escretori.

Le compagnie aeree che servono aeroporti in Svizzera devono distribuire i questionari sullo stato di salute, raccogliere i questionari compilati e consegnarli ai gestori degli aeroporti.

Art. 2e Esami medici

Svizzera a sottoporsi a un esame medico se ciò è necessario in una particolare situazione epidemiologica. L’esame medico può comprendere:

  1. misurazione della temperatura;

  2. diagnosi a vista;

  3. esami cutanei superficiali.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2009.

18 giugno 2009 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin