RU 2009 2805
Ordinanza del DFI
per impedire l’introduzione di malattie infettive emergenti
Modifica del 18 giugno 2009
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 15 dicembre 20031 per impedire l’introduzione di malattie infettive emergenti è modificata come segue:
Art. 2a Elenchi dei passeggeri
L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può, mediante decisione, esigere dalle compagnie aeree la consegna di elenchi dei passeggeri se ciò è necessario in una particolare situazione epidemiologica.
Art. 2b Informazioni destinate alle persone che entrano in Svizzera
L’UFSP può, mediante decisione, obbligare le imprese che effettuano trasporti transfrontalieri di persone nonché i gestori di aeroporti e porti a informare i viaggiatori sui pericoli delle malattie infettive emergenti, su come combatterle e sulle possibilità di prevenire il contagio, se ciò è necessario in una particolare situazione epidemiologica.
Art. 2c Schede di contatto
Svizzera a compilare una scheda di contatto per l’identificazione successiva se ciò è necessario in una particolare situazione epidemiologica. La scheda di contatto contiene le seguenti informazioni:
cognome, nome e data di nascita;
indirizzo permanente e numero di telefono;
indirizzo di contatto e numero di telefono durante il soggiorno in Svizzera;
i dati relativi al viaggio (itinerario, luoghi di soggiorno, aeroporti di transito);
numero del volo e del posto a sedere.
Le compagnie aeree che servono aeroporti in Svizzera devono distribuire le schede di contatto, raccogliere le schede compilate e consegnarle ai gestori degli aeroporti.
Art. 2d Questionari sullo stato di salute
Svizzera a compilare un questionario sullo stato di salute per l’identificazione successiva se ciò è necessario in una particolare situazione epidemiologica. Il questionario sullo stato di salute contiene le seguenti informazioni:
cognome, nome e data di nascita;
indirizzo permanente e numero di telefono;
indirizzo di contatto e numero di telefono durante il soggiorno in Svizzera;
i dati relativi al viaggio (itinerario, luoghi di soggiorno, aeroporti di transito);
numero del volo e del posto a sedere;
stato di salute al momento dell’entrata in Svizzera, quali indicazioni su febbre, tosse, disturbi respiratori o altri sintomi tipici di una malattia infettiva emergente;
possibile esposizione che potrebbe avere causato un contagio, segnatamente contatti con malati, sospetti malati, soggetti di contatto, sospetti soggetti di contatto, escretori o sospetti escretori.
Le compagnie aeree che servono aeroporti in Svizzera devono distribuire i questionari sullo stato di salute, raccogliere i questionari compilati e consegnarli ai gestori degli aeroporti.
Art. 2e Esami medici
Svizzera a sottoporsi a un esame medico se ciò è necessario in una particolare situazione epidemiologica. L’esame medico può comprendere:
misurazione della temperatura;
diagnosi a vista;
esami cutanei superficiali.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2009.
18 giugno 2009 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin