RU 2009 3461

Ordinanza
sui contatti militari internazionali
(OCMI)

del 24 giugno 2009

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 50 capoverso1 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visto l’articolo 150 capoverso1 della legge federale del 3 febbraio 19952 sull’esercito e sull’amministrazione militare,
ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina le competenze e la procedura in materia di contatti militari internazionali.

È applicabile all’Amministrazione federale, ai militari nonché alle società militari e alle associazioni militari mantello, nella misura in cui, in questioni che riguardano l’esercito svizzero, entrano in contatto con:

  1. autorità, organizzazioni e privati stranieri in Svizzera e all’estero;

  2. rappresentanze svizzere all’estero.

Art. 2 Contatti militari internazionali

Ai sensi della presente ordinanza, per contatti militari internazionali s’intendono:

  1. la richiesta, la consegna o la trasmissione d’informazioni di carattere militare, segnatamente documentazioni, indicazioni o notizie;

  2. le visite di persone, autorità e organizzazioni straniere a militari svizzeri e a uffici, organizzazioni, esercitazioni, manifestazioni, stati maggiori, truppe, scuole, corsi o impianti militari, nonché l’invito a simili visite, così come le visite analoghe di militari svizzeri all’estero;

  3. la partecipazione di organizzazioni straniere a manifestazioni militari o sportive militari in Svizzera, nonché l’invito a simili manifestazioni, così come la partecipazione di organizzazioni svizzere a analoghe manifestazioni all’estero;

RS 510.215

d. la partecipazione di militari stranieri a manifestazioni in Svizzera, segnatamente conferenze o dibattiti, su questioni militari nonché gli inviti a simili manifestazioni, così come la partecipazione di militari svizzeri ad analoghe manifestazioni all’estero.

Art. 3 Obbligo di autorizzazione

L’avvio formale di contatti militari internazionali è soggetto ad autorizzazione.

La domanda di autorizzazione deve essere previamente presentata all’ufficio dell’Aggruppamento Difesa competente per il protocollo militare (Protocollo militare).

In casi speciali, il Protocollo militare chiede il parere del Dipartimento federale degli affari esteri.

Art. 4 Eccezioni all’obbligo di autorizzazione

I servizi seguenti possono, nel loro settore di compiti, allacciare formalmente contatti militari internazionali senza l’autorizzazione del Protocollo militare:

  1. i servizi d’informazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS);

  2. l’organo del DDPS competente per la politica di sicurezza;

  3. la Protezione delle informazioni e delle opere del DDPS;

  4. l’Ufficio dell’uditore in capo e la Giustizia militare;

  5. l’Aggruppamento armasuisse e le imprese d’armamento della Confederazione, sempre che non siano coinvolti militari svizzeri o uffici, organizzazioni, esercitazioni, manifestazioni, stati maggiori, truppe, scuole, corsi o impianti militari;

  6. l’organo dell’Aggruppamento Difesa competente per le relazioni internazionali;

  7. il Centro di competenza SWISSINT, nel quadro degli impieghi autorizzati.

Art. 5 Protezione delle informazioni

La consegna di informazioni classificate a persone e organi stranieri nonché l’accesso da parte di visitatori stranieri a informazioni militari classificate, a materiale classificato o a impianti militari in Svizzera si fondano sulle corrispondenti prescrizioni in materia di protezione delle informazioni, segnatamente:

  1. le convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni applicabili nel caso concreto;

  2. l’ordinanza del 19 dicembre 20013 sui controlli di sicurezza relativi alle persone;

  1. l’ordinanza del 4 luglio 20074 sulla protezione delle informazioni della Confederazione;

  2. l’ordinanza del 29 agosto 19905 sulla procedura di tutela del segreto in occasione di mandati con contenuto classificato dal punto di vista militare.

Il Protocollo militare rilascia le autorizzazioni di cui all’articolo3 capoverso 1 unicamente se la persona che intende allacciare contatti militari internazionali presenta le autorizzazioni o attestazioni necessarie sulla base delle prescrizioni di cui al capoverso1.

La consegna di informazioni classificate non può in alcun caso essere garantita. Agli eventuali interessati può unicamente essere promesso l’esame della loro domanda.

Chi vuole consegnare su supporti d’informazione informazioni non classificate deve inoltrarle al Protocollo militare, per trasmissione, in una busta neutra non chiusa; è fatto salvo l’articolo4.

Chi organizza contatti militari internazionali deve istruire tutte le persone che avranno contatti con i visitatori stranieri in merito a quali informazioni militari possono fornire.

Art. 6 Relazioni di organizzazioni militari con il Protocollo militare

Le organizzazioni militari trattano con il Protocollo militare per il tramite, se ne sono affiliate, della loro associazione mantello.

Art. 7 Esecuzione

Il Protocollo militare è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza ed emana le istruzioni tecniche necessarie.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2009.

24 giugno 2009 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il Presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova