RU 2009 3523

Ordinanza
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(OAVS)

Modifica del 24 giugno 2009

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 66bis cpv.1 e 3

L’articolo 37 capoversi1, 2 lettere a e b e 3 lettere a–d dell’ordinanza del 17 gennaio 19612 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) è applicabile per analogia alla valutazione della grande invalidità.

È considerata istituto ai sensi dell’articolo 43bis capoverso 1bis LAVS qualsiasi struttura riconosciuta tale da un Cantone o che dispone di un’autorizzazione d’esercizio cantonale.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2010.

24 giugno 2009 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova