RU 2009 3523
Ordinanza
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(OAVS)
Modifica del 24 giugno 2009
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:
Art. 66bis cpv.1 e 3
L’articolo 37 capoversi1, 2 lettere a e b e 3 lettere a–d dell’ordinanza del 17 gennaio 19612 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) è applicabile per analogia alla valutazione della grande invalidità.
È considerata istituto ai sensi dell’articolo 43bis capoverso 1bis LAVS qualsiasi struttura riconosciuta tale da un Cantone o che dispone di un’autorizzazione d’esercizio cantonale.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2010.
24 giugno 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |