RU 2009 3879
Emendamento del 21 dicembre 2001 all'articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato
Emendamento del 21 dicembre 2001
all’articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato
Campo d’applicazione il 14 luglio 2009, complemento1 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Belarus 27 marzo 2008 27 settembre 2008 Bosnia ed Erzegovina 17 marzo 2008 A 17 settembre 2008 Colombia 20 maggio 2009 A 20 novembre 2009 Costa Rica 3 giugno 2009 3 dicembre 2009 Ecuador 10 marzo 2009 10 settembre 2009 Georgia 8 giugno 2009 A 8 dicembre 2009 Giamaica 25 settembre 2008 A 25 marzo 2009 Guatemala 13 febbraio 2009 A 13 agosto 2009 Guinea-Bissau 6 agosto 2008 A 6 febbraio 2009 Islanda 22 agosto 2008 22 febbraio 2009 Paraguay 3 dicembre 2008 A 3 giugno 2009 Portogallo 22 febbraio 2008 22 agosto 2008 Stati Uniti d’America 21 gennaio 2009 21 luglio 2009 Tunisia 11 marzo 2009 A 11 settembre 2009 Uruguay 7 agosto 2007 A 7 febbraio 2008
1 Completa quelli in RU 2004 3955, 2006 815, 2007 3753 e 2008 663. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati).
Emendamento all’art. 1 della Conv.