RU 2009 4217

Legge federale
sui contributi della Confederazione per far fronte
ai danni causati dal maltempo del 2005
nel Cantone di Obvaldo

del 19 dicembre 2008

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 86 capoverso3 lettera e, e 103 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 maggio 20082,
decreta:

Art. 1 Principio

La Confederazione partecipa, attingendo ai fondi provenienti dall’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata, alle spese di ripristino sostenute dal Cantone di Obvaldo nel settore delle strade pubbliche in seguito al maltempo del 19–23 agosto 2005.

L’Assemblea federale autorizza l’importo del credito a preventivo mediante decreto federale semplice.

Art. 2 Calcolo

I contributi della Confederazione alle spese di ripristino ammontano al massimo al

per cento delle spese nel settore delle strade pubbliche al di fuori della rete delle strade nazionali e principali.

Art. 3 Pagamento

I contributi della Confederazione sono corrisposti con un versamento unico sulla base dei conteggi definitivi delle prestazioni.

RS 725.116.3 dal maltempo del 2005 nel Cantone di Obvaldo

Art. 4 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2009.

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2008

Consiglio nazionale, 19 dicembre 2008

Il presidente: Alain Berset

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi

Il segretario: Philippe Schwab

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 16 aprile 2009.3

La presente legge entra in vigore il 1° settembre 2009.4

25 agosto 2009 Cancelleria federale

Il D sull’entrata in vigore è stato oggetto di una Dec. presidenziale del

ago. 2009.