RU 2009 6509
Ordinanza del DFF
sulle agevolazioni doganali per le merci
in base allo scopo d’impiego
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 25 novembre 2009
La Direzione generale delle dogane, visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane,
ordina:
I
L’allegato1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:
Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 1008.9059 e 1104.2932 Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr./100 kg peso lordo 1008. Altri cereali per la fabbricazione 7.50
59 di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento 1104. Altri cereali lavorati di orzo per la fabbricazione 14.40
32 di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento
II
La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2009.
25 novembre 2009 Direzione generale delle dogane: Rudolf Dietrich