RU 2009 6579

Decreto federale
che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione
dell’Aia sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti
finanziari detenuti presso un intermediario

del 3 ottobre 2008

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso1 e 166 capoverso2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 novembre 20062,
decreta:

Art. 1

La Convenzione dell’Aia del 5 luglio 20063 sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario è approvata.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2

La legge federale del 18 dicembre 19874 sul diritto internazionale privato è modificata come segue:

Art. 108 cpv.2 lett. c

Abrogata

Titolo prima dell’art. 108a

Capitolo 7a Strumenti finanziari detenuti presso un intermediario

Art. 108a

I. Definizione Per strumenti finanziari detenuti presso un intermediario finanziario si intendono quelli ai sensi della Convenzione dell’Aia del 5 luglio 20065 sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario.

Art. 108b

II. Competenza 1 Per le azioni derivanti da strumenti finanziari detenuti presso un intermediario finanziario sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del convenuto.

Per le azioni derivanti da strumenti finanziari detenuti presso un intermediario finanziario fondate sull’attività di una stabile organizzazione in Svizzera sono inoltre competenti i tribunali del luogo dell’organizzazione medesima.

Art. 108c

III. Diritto Agli strumenti finanziari detenuti presso un intermediario finanziario applicabile si applica la Convenzione dell’Aia del 5 luglio 20066 sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario.

Art. 108d

IV. Decisioni Le decisioni straniere in materia di strumenti finanziari detenuti presso straniere un intermediario finanziario sono riconosciute in Svizzera se pronunciate:

  1. nello Stato in cui il convenuto era domiciliato o dimorava abitualmente; o

  2. nello Stato in cui il convenuto aveva la stabile organizzazione, qualora concernano le pretese derivanti dalla gestione di tale organizzazione.

Art. 3

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv.1 lett. d n. 3 e

Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica legislativa di cui all’articolo2.

Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2008

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2008

Il presidente: Christoffel Brändli

Il presidente: André Bugnon

Il segretario: Philippe Schwab

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

Il termine referendario per il presente decreto è scaduto inutilizzato il 22 gennaio 2009.7

Conformemente al articolo 3 capoverso2, la legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

6 maggio 2009 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova