RU 2009 823
Ordinanza
sull’emissione di obbligazioni fondiarie
(OAF)
Modifica del 18 febbraio 2009
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 23 gennaio 19311 sull’emissione di obbligazioni fondiarie è modificata come segue:
Art. 18 cpv. 2bis e 2ter
In casi speciali, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) può ammettere come capitale proprio altri elementi del capitale, in particolare i mutui di grado posteriore.
Il rimborso degli elementi del capitale secondo il capoverso 2bis necessita del consenso della FINMA. La compensazione con crediti verso uno o più finanziatori è assimilata al rimborso.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2009 ed è valida fino al 31 dicembre 2014.2
18 febbraio 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
La presente modifica è stata pubblicata in via straordinaria il 19 feb. 2009 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).