RU 2010 2645

Ordinanza
sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale
(Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl)

Modifica del 4 giugno 2010

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 17 novembre 20041 sulle pubblicazioni ufficiali è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 8a

Sezione 3a Pubblicazione ordinaria

Art. 8a Momento della pubblicazione

Il termine di cui all’articolo 7 capoverso 1 LPubl non comprende né il giorno della pubblicazione nella RU né quello dell’entrata in vigore.

Se l’atto normativo in questione e i suoi effetti sono di grande portata o è necessario adottare disposizioni d’esecuzione, il servizio competente in materia provvede affinché la pubblicazione abbia luogo con sufficiente anticipo.

Art. 8b Inosservanza del termine

I testi pubblicati prima o il giorno stesso della loro entrata in vigore in violazione del termine di cui all’articolo 7 capoverso 1 LPubl creano obblighi giuridicamente vincolanti al più presto il giorno successivo a quello della pubblicazione nella RU.

Se occorre derogare al termine di cui all’articolo 7 capoverso 1 LPubl, il servizio competente in materia espone le ragioni alla base della deroga e del piano di pubblicazione:

  1. per gli atti normativi che vanno sottoposti al Consiglio federale: nella proposta che li correda;

  2. per gli altri atti normativi: comunicandole per scritto alla Cancelleria federale al più tardi alla firma dell’atto normativo.

Art. 19 Pubblicazione mediante rimando

Sono pubblicati nel Foglio federale conformemente all’articolo 13 capoverso 3 LPubl segnatamente:

  1. il messaggio sul bilancio di previsione della Confederazione e le relative aggiunte;

  2. il messaggio sul conto di Stato della Confederazione;

  3. il rapporto di gestione del Consiglio federale.

Art. 32 Trattati e risoluzioni internazionali

Per assicurare la pubblicazione tempestiva, devono essere disponibili nelle lingue ufficiali:

  1. all’avvio della procedura di corapporto (art. 5 OLOGA2, in vista dell’approvazione del trattato o della risoluzione in questione: i testi dei trattati e delle risoluzioni internazionali che il Consiglio federale ha la competenza di concludere autonomamente;

  2. prima della data dell’applicazione provvisoria: i testi dei trattati e delle risoluzioni internazionali che devono essere applicati provvisoriamente;

  3. all’avvio della procedura di corapporto (art. 5 OLOGA), in vista dell’approvazione del messaggio: i testi dei trattati e delle risoluzioni internazionali a proposito dei quali deve essere elaborato un messaggio.

Art. 42 cpv.2 lett. b e 45

Abrogati

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2010.

4 giugno 2010 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova