RU 2010 2645
Ordinanza
sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale
(Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl)
Modifica del 4 giugno 2010
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 novembre 20041 sulle pubblicazioni ufficiali è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 8a
Sezione 3a Pubblicazione ordinaria
Art. 8a Momento della pubblicazione
Il termine di cui all’articolo 7 capoverso 1 LPubl non comprende né il giorno della pubblicazione nella RU né quello dell’entrata in vigore.
Se l’atto normativo in questione e i suoi effetti sono di grande portata o è necessario adottare disposizioni d’esecuzione, il servizio competente in materia provvede affinché la pubblicazione abbia luogo con sufficiente anticipo.
Art. 8b Inosservanza del termine
I testi pubblicati prima o il giorno stesso della loro entrata in vigore in violazione del termine di cui all’articolo 7 capoverso 1 LPubl creano obblighi giuridicamente vincolanti al più presto il giorno successivo a quello della pubblicazione nella RU.
Se occorre derogare al termine di cui all’articolo 7 capoverso 1 LPubl, il servizio competente in materia espone le ragioni alla base della deroga e del piano di pubblicazione:
per gli atti normativi che vanno sottoposti al Consiglio federale: nella proposta che li correda;
per gli altri atti normativi: comunicandole per scritto alla Cancelleria federale al più tardi alla firma dell’atto normativo.
Art. 19 Pubblicazione mediante rimando
Sono pubblicati nel Foglio federale conformemente all’articolo 13 capoverso 3 LPubl segnatamente:
il messaggio sul bilancio di previsione della Confederazione e le relative aggiunte;
il messaggio sul conto di Stato della Confederazione;
il rapporto di gestione del Consiglio federale.
Art. 32 Trattati e risoluzioni internazionali
Per assicurare la pubblicazione tempestiva, devono essere disponibili nelle lingue ufficiali:
all’avvio della procedura di corapporto (art. 5 OLOGA2, in vista dell’approvazione del trattato o della risoluzione in questione: i testi dei trattati e delle risoluzioni internazionali che il Consiglio federale ha la competenza di concludere autonomamente;
prima della data dell’applicazione provvisoria: i testi dei trattati e delle risoluzioni internazionali che devono essere applicati provvisoriamente;
all’avvio della procedura di corapporto (art. 5 OLOGA), in vista dell’approvazione del messaggio: i testi dei trattati e delle risoluzioni internazionali a proposito dei quali deve essere elaborato un messaggio.
Art. 42 cpv.2 lett. b e 45
Abrogati
II
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2010.
4 giugno 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |