RU 2010 2647

Ordinanza del DFE
sull’adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici
per il secondo semestre dell’anno 2010 e per l’anno 2011

dell’11 giugno 2010

Il Dipartimento federale dell’economia (DFE), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l’articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 19941 sugli acquisti pubblici (LAPub),
ordina:

Art. 1 Adeguamento dei valori soglia

I valori soglia secondo l’articolo 6 capoverso 1 LAPub ammontano per il secondo semestre dell’anno 2010 e per l’anno 2011 a:

  1. 230 000 franchi per forniture;

  2. 230 000 franchi per prestazioni di servizi;

  3. 8,7 milioni di franchi per opere edili;

  4. 700 000 franchi per: 1. forniture e servizi su incarico di un committente giusta l’articolo 2 capoverso 2 LAPub, 2. commesse che i servizi automobilistici della Posta Svizzera appaltano in esecuzione della loro attività di trasporto passeggeri in Svizzera.

Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2010 con effetto sino al 31 dicembre 2011.

11 giugno 2010 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard RS 172.056.12 dell’anno 2010 e per il 2011