RU 2010 2647
Ordinanza del DFE
sull’adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici
per il secondo semestre dell’anno 2010 e per l’anno 2011
dell’11 giugno 2010
Il Dipartimento federale dell’economia (DFE), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l’articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 19941 sugli acquisti pubblici (LAPub),
ordina:
Art. 1 Adeguamento dei valori soglia
I valori soglia secondo l’articolo 6 capoverso 1 LAPub ammontano per il secondo semestre dell’anno 2010 e per l’anno 2011 a:
230 000 franchi per forniture;
230 000 franchi per prestazioni di servizi;
8,7 milioni di franchi per opere edili;
700 000 franchi per: 1. forniture e servizi su incarico di un committente giusta l’articolo 2 capoverso 2 LAPub, 2. commesse che i servizi automobilistici della Posta Svizzera appaltano in esecuzione della loro attività di trasporto passeggeri in Svizzera.
Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2010 con effetto sino al 31 dicembre 2011.
11 giugno 2010 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard RS 172.056.12 dell’anno 2010 e per il 2011