RU 2010 3053
Ordinanza
che adegua ordinanze al Codice di procedura civile
del 18 giugno 2010
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 182 capoverso2 della Costituzione federale1,
ordina:
I. L’ordinanza del 7 marzo 20032 che fissa il valore litigioso determinante nelle cause in materia di protezione dei consumatori e di concorrenza sleale è abrogata.
II. Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 17 novembre 19993 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia
Art. 7 cpv.12 e 13
Mette a disposizione i moduli per i documenti giudiziari e per gli atti scritti delle parti in procedure civili secondo il Codice di procedura civile del 19 dicembre 20084 (CPC).
È competente per l’approvazione di progetti pilota cantonali secondo l’articolo 401 CPC.
2. Ordinanza del 28 aprile 20045 sullo stato civile
Art. 30 cpv.2
3. Ordinanza del 14 novembre 19116 sulla procedura in materia di garanzia nel commercio del bestiame
Art. 9 cpv.1
Non può esser chiamato a funzionare da perito chi, secondo il Codice di procedura civile del 19 dicembre 20087 (CPC), non potrebbe, nella controversia, esercitare l’ufficio di giudice, né chi abbia prestato cure veterinarie all’animale immediatamente prima o immediatamente dopo la stipulazione del contratto di vendita.
Art. 15
Il CPC8 è applicabile alle azioni in garanzia di cui ai precedenti articoli2 e 3.
4. Ordinanza del 9 maggio 19909 concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali
Art. 2 cpv.2
Agli appartamenti costruiti con l’aiuto dell’ente pubblico e le cui pigioni sono sottoposte al controllo dell’autorità si applicano soltanto gli articoli 253–268b, 269, 269d capoverso3, 270e e 271–273c del Codice delle obbligazioni, nonché gli articoli 3–10 e 20–23 della presente ordinanza.
Art. 21 rimando nella rubrica e cpv.1
Nella procedura di conciliazione, l’autorità di conciliazione deve tendere a un accordo delle parti che possa estendersi all’intero rapporto di locazione (ammontare della pigione, durata del contratto, termine di disdetta, ecc.).
Art. 22 Composizione dell’autorità di conciliazione
I Cantoni sono tenuti a pubblicare periodicamente la composizione delle autorità di conciliazione e la loro competenza territoriale.
5. Ordinanza del 23 settembre 199612 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
Art. 10 Comunicazioni telefoniche e invii per telefax
Per ogni comunicazione telefonica può essere riscossa una tassa di5 franchi.
Per l’invio di un atto via telefax può essere riscossa una tassa di1 franco. Se l’atto comprende più di5 pagine, la tassa è aumentata di1 franco ogni5 pagine supplementari.
Art. 12a Domanda di informazioni su procedimenti esecutivi
La tassa forfetaria per un estratto scritto del registro delle esecuzioni è di 17 franchi, indipendentemente dal numero di pagine.
Se l’estratto è inoltrato al richiedente per posta, telefax o posta elettronica, la tassa comprensiva di recapito è di 18 franchi. Se il richiedente desidera un invio raccomandato, la tassa comprensiva di recapito è di 22 franchi.
Per l’estratto scritto del registro delle esecuzioni non è riscossa nessuna tassa se il diritto federale prevede l’informazione gratuita nei confronti di autorità giudiziarie e amministrative.
Art. 13 cpv.3 lett. e nonché4
Non devono essere rimborsate:
e. le tasse per l’utilizzo del pool e-LEF secondo l’articolo 15a.
Se la notificazione di un precetto esecutivo, di un avviso di pignoramento o di una comminatoria di fallimento è affidata a un servizio di recapito speciale della Posta Svizzera, le spese che superano il prezzo di un invio per raccomandata possono essere addebitate alla parte che le ha causate, purché in precedenza sia stato fatto almeno un tentativo infruttuoso di notificare l’atto.
Art. 14 cpv.2
L’indennità per il vitto, il pernottamento e le spese accessorie è stabilita in base all’ordinanza del DFF del 6 dicembre 200113 concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers).
Art. 15a Domande d’esecuzione conformi allo standard e-LEF
Se la domanda d’esecuzione è presentata passando per il pool e-LEF, l’Ufficio federale di giustizia (UFG) riscuote una tassa di un franco per caso dall’ufficio di esecuzione interessato.
Per l’adesione al pool e-LEF è riscossa una tassa unica di registrazione di 500 franchi.
La riscossione di tali tasse compete all’UFG o a un servizio da esso incaricato.
Art. 48 frase introduttiva
Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, la tassa per le decisioni giudiziarie emanate nell’ambito di una procedura sommaria di esecuzione (art. 251 del Codice di procedura civile del 19 dic. 200814, CPC), calcolata in base al valore litigioso, è la seguente:
Art. 49
Art. 50
Art. 61 cpv.1
L’autorità giudiziaria superiore cui sono deferite le decisioni adottate nell’ambito di una procedura sommaria in materia di esecuzione (art. 251 CPC15 può riscuotere una tassa che ammonta, al massimo, a una volta e mezzo l’importo della tassa prevista per l’autorità di prima istanza.
Art. 62 cpv.1
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.
18 giugno 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |