RU 2010 4783
Ordinanza del DFI
concernente l’esecuzione della legislazione
sulle derrate alimentari
Modifica del 13 ottobre 2010
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 concernente l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari è modificata come segue:
Titolo secondo: Formazione ed esame delle persone preposte all’esecuzione
Capitolo 1 Condizione per un’attività ufficiale
Art. 2
Chi intende esercitare una delle seguenti attività deve possedere il diploma corrispondente:
chimico cantonale;
ispettore delle derrate alimentari;
controllore delle derrate alimentari.
Capitolo 2 Diploma federale di chimico delle derrate alimentari
Art. 3 Principi
Il diploma federale di chimico delle derrate alimentari (DChDerr) è la condizione per essere nominati o assunti come chimico cantonale.
Chi intende ottenere il DChDerr deve:
comprovare la formazione preliminare teorica; e
aver assolto la formazione necessaria.
Art. 4 Formazione preliminare teorica
La comprova della formazione preliminare teorica può essere prodotta con:
un diploma di master filosofico-scientifico in chimica, biochimica, scienze alimentari o scienze naturali generali con chimica o biochimica quale materia d’esame; oppure
un diploma ai sensi della legge del 23 giugno 20062 sulle professioni mediche.
Il diploma di cui al capoverso1 lettera a deve essere stato rilasciato da una scuola universitaria ai sensi dell’articolo3 capoverso1 della legge dell’8 ottobre 19993 sull’aiuto alle università o da una scuola universitaria straniera riconosciuta o accreditata dallo Stato.
In casi eccezionali, la comprova della formazione preliminare teorica può essere prodotta anche con altri attestati di fine studi. Sul riconoscimento decide la commissione d’esame per il diploma di chimico delle derrate alimentari (CE-DChDerr).
Art. 5 Formazione
Il candidato al DChDerr deve presentare attestati di rendimento o di esame rilasciati da una scuola universitaria secondo l’articolo4 capoverso2 nelle seguenti materie:
tecnologia delle derrate alimentari;
microbiologia delle derrate alimentari;
chimica delle derrate alimentari nonché merceologia nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso;
analisi delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso;
igiene delle derrate alimentari e sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point);
tossicologia nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso;
fondamenti dell’alimentazione;
diritto applicabile in Svizzera e a livello internazionale in materia di derrate alimentari e oggetti d’uso nonché fondamenti di diritto pubblico e amministrativo.
Il candidato deve presentare attestati di rendimento o di esame rilasciati da una scuola universitaria secondo l’articolo4 capoverso2 o da un’altra istituzione nelle seguenti materie:
approvvigionamento di acqua potabile;
analisi del rischio;
organizzazione e procedure di controllo delle derrate alimentari in Svizzera;
epidemiologia;
economia aziendale;
gestione della qualità;
comunicazione.
Il candidato deve comprovare la partecipazione:
a complessivamente almeno 375 lezioni;
ad almeno 20 lezioni per ogni materia.
Il candidato deve comprovare almeno due anni di esperienza professionale in un’impresa di produzione di derrate alimentari, analisi di derrate alimentari o esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari.
In casi eccezionali, la comprova della necessaria esperienza professionale può anche essere prodotta in altro modo. Sul riconoscimento decide la CE-DChDerr.
Art. 6 Diploma
Per ottenere il diploma, il candidato deve dimostrare di soddisfare le condizioni di cui agli articoli4 e 5.
Il candidato deve presentare tutti i documenti rilevanti all’Ufficio federale della sanità (UFSP).
Art. 7 Commissione d’esame per il diploma di chimico delle derrate
La CE-DChDerr esegue le disposizioni della sezione 1.
Essa ha inoltre i compiti e le competenze seguenti:
assicura le possibilità di formazione di cui all’articolo5;
esamina, in base ai documenti inoltrati, se il candidato soddisfa le condizioni di cui agli articoli4 e 5;
decide sull’adempimento delle condizioni e rilascia i diplomi.
Essa si compone dei cinque membri seguenti:
un chimico cantonale proveniente dalla Svizzera tedesca e un chimico cantonale proveniente dalla Svizzera romanda o italiana;
due rappresentanti del settore delle scuole universitarie o del settore della produzione e della trasformazione di derrate alimentari.
Il capo dell’Unità di direzione protezione dei consumatori dell’UFSP presiede la CE-DChDerr. La CE-DChDerr designa il vicepresidente.
Art. 8 Indennità
L’indennità per i membri della CE-DChDerr è disciplinata nella sezione 1d dell’ordinanza del 25 novembre 19984 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA).
Art. 9 Autorità di vigilanza
Art. 10 Segretariato
L’UFSP assicura il segretariato per la CE-DChDerr.
Capitolo 3 Diploma federale di ispettore delle derrate alimentari
Art. 11 Principio
Il diploma federale di ispettore delle derrate alimentari (DIDerr) è la condizione per essere nominati o assunti come ispettore delle derrate alimentari.
Chi intende ottenere il DIDerr deve:
comprovare la formazione preliminare;
aver assolto la formazione teorica e pratica;
superare l’esame di diploma.
Art. 12 Formazione preliminare
La comprova della formazione preliminare può essere prodotta con:
un diploma di bachelor in una delle discipline di cui all’articolo4 capoversi 1 e 2; oppure
un tirocinio completo e cinque anni di esperienza professionale in un’impresa di produzione di derrate alimentari, analisi di derrate alimentari o esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari oppure nell’ambito di uno dei diplomi di cui all’articolo4.
In casi eccezionali, la comprova della formazione preliminare può essere prodotta anche in altro modo. Sul riconoscimento decide il Comitato direttivo per il diploma di ispettore delle derrate alimentari (CD-DIDerr).
Art. 13 Formazione teorica
Il candidato al DIDerr deve presentare attestati di rendimento o di esame rilasciati da una scuola universitaria secondo l’articolo4 capoverso2 nelle seguenti materie:
tecnologia delle derrate alimentari;
microbiologia delle derrate alimentari;
merceologia nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso;
igiene delle derrate alimentari e sistema HACCP;
tossicologia nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso;
fondamenti dell’alimentazione;
diritto applicabile in Svizzera in materia di derrate alimentari e oggetti d’uso;
sicurezza nella catena alimentare.
Il candidato deve presentare attestati di rendimento o di esame rilasciati da una scuola universitaria secondo l’articolo4 capoverso2 o da un’altra istituzione nelle seguenti materie:
approvvigionamento di acqua potabile;
assicurazione della qualità.
Il candidato deve dimostrare la partecipazione:
a complessivamente almeno 250 lezioni;
ad almeno 20 lezioni per ogni materia.
Art. 14 Formazione pratica
La formazione pratica dura un anno. Essa si svolge sotto la direzione:
del chimico cantonale; o
di un’autorità federale incaricata di eseguire la legislazione sulle derrate alimentari.
Essa consiste in:
un corso sui metodi di analisi in generale;
un corso sui principali metodi di analisi dell’autorità formatrice;
un’introduzione a semplici analisi di laboratorio;
un’istruzione per il servizio esterno.
La formazione pratica sui compiti dell’ispettore delle derrate alimentari comprende le seguenti materie:
esame organolettico;
ispezioni delle aziende con i relativi atti ufficiali;
rapporti e verbali d’ispezione;
valutazione della caratterizzazione e della pubblicità relative a derrate alimentari e oggetti d’uso;
valutazione dei progetti di costruzione delle aziende alimentari.
Per l’istruzione per il servizio esterno devono essere previsti almeno 40 giorni, di cui cinque giorni fuori dal proprio Cantone.
Art. 15 Esame di diploma
L’esame di diploma consiste in esami pratici nelle seguenti materie:
valutazione di derrate alimentari e oggetti d’uso in base a esempi pratici;
valutazione di pubblicità e caratterizzazioni;
attività ispettiva.
L’esame dura:
per la materia di cui al capoverso1 lettera a: mezz’ora;
per la materia di cui al capoverso1 lettera b: un’ora;
per la materia di cui al capoverso1 lettera c: da un’ora e mezza a quattro ore.
Art. 16 Iscrizione e ammissione all’esame di diploma
Il candidato all’esame di diploma presenta una domanda scritta all’UFSP.
All’iscrizione vanno allegati:
un curriculum vitae con descrizione della formazione e dell’esperienza professionale;
la comprova della formazione preliminare nonché della formazione teorica e pratica di cui agli articoli 12 e 13 e una conferma del responsabile della formazione pratica di cui all’articolo 14.
Il CD-DIDerr decide sull’ammissione all’esame di diploma.
La tassa d’esame ai sensi dell’allegato 1 ODerr deve essere versata prima dell’esame.
Art. 17 Svolgimento dell’esame di diploma
L’esame di diploma è svolto dalla commissione d’esame regionale competente.
Le prestazioni sono valutate secondo la seguente scala delle note:
= molto bene
= sufficiente
= insufficiente
= molto male
Sono ammesse le mezze note.
Art. 18 Risultato dell’esame di diploma
Per ogni esame pratico è assegnata una nota.
In base alle note ottenute nelle singole materie è calcolata una media.
L’esame di diploma è superato se:
la media delle note è almeno4,0; e
non è assegnata più di una nota inferiore a4;
non è assegnata nessuna nota inferiore a3.
La commissione d’esame regionale competente comunica il risultato al candidato per scritto sotto forma di decisione.
Art. 19 Comportamento sleale
Se un candidato è ammesso all’esame di diploma sulla base di indicazioni false o incomplete oppure si è avvalso nell’esame di diploma di mezzi non ammessi, il CD- DIDerr può dichiarare non superato l’esame di diploma.
Art. 20 Ripetizione
Chi non ha superato l’esame di diploma può ripeterlo una volta.
In caso di ripetizione, deve essere versata nuovamente la tassa d’esame.
Art. 21 Diploma
Se l’esame di diploma è superato, il CD-DIDerr rilascia il diploma.
Il documento è firmato dal presidente del CD-DIDerr e dal presidente della commissione d’esame regionale competente.
Art. 22 Comitato direttivo per il diploma di ispettore delle derrate alimentari
Il CD-DIDerr esegue le disposizioni della sezione 1, a meno che non siano competenti le commissioni d’esame regionali.
Esso ha in particolare i compiti e le competenze seguenti:
assicura lo svolgimento uniforme degli esami;
esercita la vigilanza sugli esami;
esamina, in base ai documenti inoltrati, se il candidato soddisfa le condizioni di cui agli articoli 12–14;
decide sul riconoscimento delle formazioni straniere equipollenti.
Essa si compone dei tre membri seguenti:
b. un chimico cantonale proveniente dalla Svizzera tedesca e un chimico cantonale proveniente dalla Svizzera romanda o italiana.
Il capo dell’Unità di direzione protezione dei consumatori dell’UFSP presiede il CD-DIDerr. Il CD-DIDerr designa il vicepresidente.
Art. 23 Commissioni d’esame regionali
È istituita una commissione d’esame regionale per la Svizzera di lingua tedesca, una per la Svizzera di lingua francese e una per la Svizzera di lingua italiana.
Ogni commissione d’esame regionale è composta di:
un rappresentante del CD-DIDerr;
un ispettore cantonale delle derrate alimentari.
Il rappresentante del CD-DIDerr presiede la commissione d’esame regionale.
La commissione d’esame regionale prepara gli esami e stabilisce i compiti degli esami. Essa procede agli esami.
Il presidente della commissione d’esame regionale si ricusa quando viene esaminato un candidato del Cantone in cui è in carica. Il CD-DIDerr stabilisce quale dei suoi membri lo sostituisce nella commissione.
Art. 24 Indennità
L’indennità per i membri del CD-DIDerr è disciplinata nella sezione 1d OLOGA5.
I membri delle commissioni d’esame regionali percepiscono un'indennità giornaliera di 300 franchi.
Art. 25 Autorità di vigilanza
Art. 26 Segretariato
L’UFSP assicura il segretariato per il CD-DIDerr e le commissioni d’esame regionali.
Capitolo 4 Diploma federale di controllore delle derrate alimentari
Art. 27 Principio
Chi intende ottenere il diploma federale di controllore delle derrate alimentari (DCoDerr) deve:
comprovare la formazione preliminare;
aver assolto la formazione;
superare l’esame di diploma.
Art. 28 Formazione preliminare
La formazione preliminare consiste in una formazione professionale completa nella produzione, nella trasformazione o nel commercio di derrate alimentari o oggetti d’uso e almeno tre anni di esperienza professionale corrispondente o in un diploma di master.
La formazione preliminare è considerata sufficiente se sono soddisfatte le condizioni per l’ammissione alla formazione di ispettore delle derrate alimentari.
Il Comitato direttivo per il diploma di controllore delle derrate alimentari (CD- DCoDerr) decide sul riconoscimenti di altri cicli di studio e attività pratiche.
Art. 29 Formazione
La formazione di controllore delle derrate alimentari dura almeno tre mesi e si svolge sotto la direzione del chimico cantonale competente.
Essa comprende le seguenti materie:
diritto applicabile in Svizzera in materia di derrate alimentari e oggetti d’uso;
merceologia e tecnologia delle derrate alimentari;
microbiologia delle derrate alimentari;
igiene delle derrate alimentari e delle aziende;
valutazione della caratterizzazione e della pubblicità relative a derrate alimentari e oggetti d’uso;
valutazione dell’autocontrollo, compresi la buona prassi di procedura e produzione (GHP) nonché i sistemi HACCP secondo il Codex Alimentarius;
ispezioni delle aziende con i relativi atti ufficiali;
rapporti e verbali d’ispezione;
prelievo di campioni ufficiali;
conoscenza dei principali metodi di analisi dell’autorità formatrice.
Art. 30 Parte teorica dell’esame di diploma
La parte teorica dell’esame di diploma è svolta dalla commissione d’esame per il diploma di controllore delle derrate alimentari (CE-DCoDerr).
Essa si estende alle materie di cui all’articolo 29 capoverso2 lettere a–f.
Essa si svolge per scritto.
Art. 31 Parte pratica dell’esame di diploma
La parte pratica dell’esame di diploma si estende alle materie di cui all’articolo 29 capoverso2 lettere f–i e dura almeno due ore.
Essa consiste nell’ispezione di un’azienda alimentare e in prelievi di campioni ufficiali.
Essa è svolta dal chimico cantonale responsabile della formazione del candidato, nel rispetto di eventuali istruzioni della CE-DCoDerr. Un membro della CE- DCoDerr può seguire l’esame.
Art. 32 Iscrizione e ammissione all’esame di diploma
Il candidato presenta una domanda scritta all’UFSP.
All’iscrizione vanno allegati:
un curriculum vitae con descrizione della formazione e dell’esperienza professionale;
la comprova della formazione preliminare e della formazione di cui agli articoli 28 e 29.
Il CD-DCoDerr decide sull’ammissione all’esame di diploma.
La tassa d’esame ai sensi dell’allegato 1 ODerr deve essere versata prima dell’esame.
Art. 33 Risultato dell’esame di diploma
Per ogni materia d’esame di cui agli articoli 30 e 31 è assegnata una nota.
In base alle note ottenute nelle singole materie è calcolata una media nella parte teorica e nella parte pratica.
Si applica la scala delle note di cui all’articolo 17.
Il chimico cantonale che svolge la parte pratica dell’esame comunica immediatamente le singole note di materia alla CE-DCoDerr.
L’esame di diploma è superato se:
la media delle note nella parte teorica e nella parte pratica è almeno4,0; e
non è assegnata nessuna nota inferiore a3.
La CE-DCoDerr comunica il risultato al candidato per scritto sotto forma di decisione.
Art. 34 Comportamento sleale
Se un candidato è ammesso all’esame di diploma sulla base di indicazioni false o incomplete oppure si è avvalso nell’esame di diploma di mezzi non ammessi, il CD- DCoDerr può dichiarare non superato l’esame di diploma.
Art. 35 Ripetizione
Chi non ha superato la parte teorica o pratica dell’esame di diploma può ripeterla una volta.
In caso di ripetizione, deve essere versata nuovamente la tassa d’esame.
Art. 36 Diploma
Se l’esame di diploma è superato, la CE-DCoDerr rilascia il diploma.
Il documento è firmato dal presidente del CD-DCoDerr e dal presidente della CE- DCoDerr.
Art. 37 Comitato direttivo per il diploma di controllore delle derrate
Il CD-DCoDerr esegue le disposizioni della sezione 1, a meno che non sia competente la CE-DCoDerr.
Esso ha in particolare i compiti e le competenze seguenti:
stabilisce gli obiettivi e i contenuti di apprendimento nelle materie di cui all’articolo 29 capoverso2 lettere a–i;
assicura lo svolgimento uniforme degli esami;
esercita la vigilanza sugli esami.
Esso si compone dei tre membri seguenti:
b. due chimici cantonali.
Il capo dell’Unità di direzione protezione dei consumatori dell’UFSP presiede il CD-DCoDerr.
Art. 38 Commissione d’esame per il diploma di controllore delle derrate
Oltre alle competenze di cui nella sezione 1, la CE-DCoDerr ha i compiti e le competenze seguenti:
prepara gli esami ed emana istruzioni sul loro svolgimento;
stabilisce i compiti degli esami;
procede agli esami teorici.
Essa è composta da:
un chimico cantonale per ogni regione linguistica; almeno una di queste persone deve essere membro del CD-DCoDerr;
un ispettore cantonale delle derrate alimentari per ogni regione linguistica.
Il DFI nomina i membri.
La CE-DCoDerr è presieduta da un membro del CD-DCoDerr.
Il presidente della CE-DCoDerr si ricusa quando viene esaminato un candidato del Cantone in cui è in carica.
Art. 39 Indennità
L’indennità per i membri del CD-DCoDerr e della CE-DCoDerr è disciplinata nella
Art. 40 Autorità di vigilanza
Art. 41 Segretariato
L’UFSP assicura il segretariato per il CD-DCoDerr e la CE-DCoDerr.
Art. 42 –51
Abrogati
Art. 55 periodo introduttivo
Le autorità di esecuzione notificano immediatamente all’UFSP le contestazioni da esse intimate e i casi che sono loro comunicati conformemente all’articolo 54 ODerr se:
Titolo prima dell’art. 57a
Sezione 1a Indagini in caso di focolai di malattie determinati
dalle derrate alimentari
Art 57a Focolai di malattie determinati dalle derrate alimentari
Per focolai di malattie determinati dalle derrate alimentari s’intende:
l’insorgere nell’essere umano di una malattia o di un’infezione sicuramente o molto probabilmente connessa con la medesima derrata alimentare in almeno due casi; o
una situazione in cui i casi di malattia o di infezione riscontrati si sommano con frequenza maggiore a quella prevista.
Art 57b Misure
Se constata un focolaio di una malattia determinato dalle derrate alimentari, il chimico cantonale informa immediatamente il medico cantonale.
Se constata nei pazienti la presenza ripetuta di agenti patogeni che possono essere trasmessi attraverso derrate alimentari, il medico cantonale informa immediatamente il chimico cantonale.
In caso di presunti focolai di malattie determinati dalle derrate alimentari, il chimico cantonale svolge tutte le indagini necessarie per ripristinare la sicurezza alimentare.
Le indagini sulle persone in ambito medico sono svolte dal medico cantonale.
Se sono necessarie indagini che rientrano nella sfera di competenza del veterinario cantonale, esse vanno coordinate con quest’ultimo.
I dati rilevati dalle autorità nell’ambito delle indagini sui focolai di malattie devono essere immediatamente comunicati all’UFSP.
I ceppi degli agenti patogeni isolati nell’ambito delle indagini su focolai di malattie devono essere conservati per ulteriori esami.
Art. 92a Disposizioni transitorie della modifica del 13 ottobre 2010
I candidati che si sono iscritti a esami complementari, all’esame di diploma di chimico delle derrate alimentari o all’esame di ispettore delle derrate alimentari prima dell’entrata in vigore della modifica del 13 ottobre 2010 della presente ordinanza possono essere esaminati secondo il diritto previgente. Gli esami devono essere dati entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente modifica.
Durante il periodo transitorio di cui al capoverso1, il DFI può designare membri supplementari della CE-DChDerr e delle commissioni d’esame regionali, se necessario per garantire il buon svolgimento degli esami.
I diplomi rilasciati secondo il diritto previgente sono equiparati ai diplomi rilasciati secondo il nuovo diritto.
Su richiesta, il diploma cantonale di controllore delle derrate alimentari può essere convertito in un diploma federale entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente modifica.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2010.
13 ottobre 2010 Dipartimento federale dell’interno: Didier Burkhalter