RU 2010 5017
Ordinanza dell’Assemblea federale
relativa al regolamento del fondo
per i grandi progetti ferroviari
Modifica del 18 giugno 2010
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 20091,
decreta:
I
L’ordinanza dell’Assemblea federale del 9 ottobre 19982 relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari è modificata come segue:
Art. 2 cpv.2
Il conto economico ingloba i ricavi e le spese:
i ricavi si compongono delle attribuzioni al fondo sotto forma di entrate a destinazione vincolata, dell’attivazione di mutui nonché di interessi attivi sui mutui;
le spese si compongono dei prelievi messi a disposizione dei progetti, dei rimborsi degli impegni vincolati alla loro realizzazione e al relativo finanziamento, degli interessi passivi sugli impegni del fondo nonché degli ammortamenti degli attivi.
Art. 7
Abrogato