RU 2010 5121

Decisione n.7/2000 del Comitato misto AELS-Marocco del 24 ottobre 2000 concernente l'emendamento dell'articolo 18 sugli aiuti governativi dell'Accordo del 19 giugno 1997 tra gli Stati dell'AELS e il Regno del Marocco

Accordo del 19 giugno 19971

tra gli Stati dell’AELS e il Regno del Marocco Decisione n.7/2000 del Comitato misto AELS-Marocco concernente l’emendamento dell’articolo 18 sugli aiuti governativi

Adottata il 24 ottobre 2000 Approvata dall’Assemblea federale il 14 marzo 20012 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 7 giugno 2001 Entrata in vigore per la Svizzera l’8 ottobre 2010

Traduzione3

Il Comitato misto, considerati gli sviluppi a livello mondiale nel settore delle sovvenzioni dall’entrata in vigore del presente Accordo e in particolare dall’entrata in vigore dell’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative4; visto l’articolo 38 dell’Accordo, decide:

1. L’articolo 18 è sostituito dal testo seguente: «Sovvenzioni 1. I diritti e gli obblighi degli Stati Parte al presente Accordo relativi alle sovvenzioni e alle misure compensative sono retti dall’articolo XVI del GATT 19945 e dall’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative6, sempre che il presente articolo disponga altrimenti. 2. Gli Stati Parte al presente Accordo garantiscono la trasparenza delle misure di sovvenzionamento e compensative mediante lo scambio delle loro notifiche annuali all’OMC conformemente all’articolo XVI:1 del GATT 1994 e all’articolo 25 dell’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. 3. Prima che, a seconda del caso, uno Stato dell’AELS o il Marocco, conformemente all’articolo 11 dell’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, apra un’inchiesta per accertare l’esistenza, il grado e l’effetto di una sovvenzione adottata in Marocco o in uno Stato dell’AELS, la Parte che intende aprire l’inchiesta deve informare per scritto la Parte il cui prodotto dev’essere oggetto dell’inchiesta e accordare un termine di 30 giorni affinché possa essere trovata una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le consultazioni avvengono in seno al Comitato misto su