RU 2010 5529

Ordinanza
sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
e l’indennità per insolvenza
(Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)

Modifica del 24 novembre 2010

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Art. 114 Obbligo di risarcimento dei danni da parte del titolare della cassa o del Cantone

Se non è possibile ottenere il rimborso di un versamento indebito, il titolare della cassa o il Cantone responsabile deve risarcire i danni.

Il titolare della cassa o il Cantone responsabile si assume per ogni caso al massimo

000 franchi, salvo se il danno è stato causato intenzionalmente, per inosservanza di un’istruzione dell’ufficio di compensazione in relazione a un caso specifico o mediante reati.

L’ufficio di compensazione annulla la decisione quando, su ricorso del beneficiario di prestazioni, è stato stabilito con decisione passata in giudicato che il versamento era legale o non era indubitabilmente errato.

Art. 114a Indennità per il rischio di responsabilità ai titolari delle casse e ai Cantoni

Il DFE determina la base di calcolo dell’indennità per il rischio di responsabilità ai titolari delle casse e ai Cantoni applicata dall’ufficio di compensazione, nonché l’ammontare della stessa e le modalità del versamento.

II

Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

L’articolo 114 capoverso 2 entra in vigore il 1° aprile 2011.

24 novembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova