RU 2010 5713
Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein concernente la cooperazione nell'ambito della radioprotezione
(con all.)
Traduzione1
Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein concernente la cooperazione nell’ambito della radioprotezione
Conclusa il 14 settembre 2010 Entrata in vigore il 1° dicembre 2010
Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Oggetto
La presente Convenzione disciplina la cooperazione tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein nell’ambito della radioprotezione a complemento della legislazione svizzera in materia di radioprotezione applicabile nel Liechtenstein in base al Trattato del 29 marzo 19232 di unione doganale conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (Trattato doganale), e tenuto conto in particolare del suo articolo 4 come pure della cooperazione passata e presente tra Svizzera e Liechtenstein in materia di radioprotezione.
Art. 2 Diritto svizzero applicabile nel Liechtenstein
Le prescrizioni del diritto svizzero in materia di radioprotezione applicabili nel Liechtenstein in base alla presente Convenzione sono elencate nell’allegato 1. Inoltre, le autorità competenti nel Liechtenstein rispettano le direttive e i regolamenti emanati in materia dalle autorità federali svizzere.
Art. 3 Principi della cooperazione
(1) Le autorità del Liechtenstein sono competenti per l’esecuzione e la sorveglianza della legislazione svizzera in materia di radioprotezione sul territorio del Principato del Liechtenstein. (2) Le competenti autorità e servizi del Liechtenstein sono designati nell’allegato 2 della presente Convenzione. (3) Nel quadro e sulla base della legislazione vigente in Svizzera in materia di radioprotezione, e della relativa giurisprudenza, le autorità e i servizi svizzeri assumono nell’ambito di un rapporto di mandato i compiti descritti nell’allegato3 della presente Convenzione e sostengono l’operato delle autorità del Liechtenstein.
Dal testo originale tedesco (AS 2010 5713).
Art. 4 Applicazione e modifiche della Convenzione
(1) Le autorità e i servizi competenti secondo gli allegati2 e 3 della presente Convenzione si informano reciprocamente, quanto prima e per scritto sulle previste modifiche di prescrizioni giuridiche nei settori contemplati dalla presente Convenzione. (2) Le autorità e i servizi secondo gli allegati2 e 3 completano o modificano di comune accordo gli allegati della presente Convenzione. (3) Gli allegati aggiornati sono pubblicati ogni volta nel Landesgesetzblatt (gazzetta ufficiale) del Liechtenstein. Gli allegati sono parte integrante della presente Convenzione. (4) Le questioni connesse con l’interpretazione e l’applicazione della presente Convenzione sono risolte per via diplomatica.
Art. 5 Indennità per gli oneri
(1) Per l’adempimento dei compiti descritti nell’allegato3 della presente Convenzione, la messa a disposizione dell’infrastruttura e del personale, il sostegno e la consulenza prestati alle autorità del Liechtenstein nell’ambito dell’ esecuzione della presente Convenzione, nonché per l’onere amministrativo complessivo, il Principato del Liechtenstein versa alla Svizzera le indennità previste nell’allegato4 della presente Convenzione. (2) Ogni due anni l’indennità annuale forfettaria prevista nell’allegato4 della presente Convenzione per le prestazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica è verificata dalle competenti autorità svizzere e del Liechtenstein e ridefinita secondo l’onere effettivo. Essa è confermata mediante scambio di note diplomatiche.
Art. 6 Entrata in vigore e denuncia
(1) Le Parti si informano sulla conclusione delle rispettive procedure interne di approvazione e stabiliscono il momento dell’entrata in vigore per via diplomatica. (2) La presente Convenzione può essere denunciata per scritto da ciascuna delle Parti per via diplomatica rispettando un termine di denuncia di sei mesi.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Berna, in due esemplari originali in lingua tedesca, il 14 settembre 2010.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo del Principato del Liechtenstein: Didier Burkhalter Renate Müssner
Allegato 1
Elenco delle prescrizioni giuridiche svizzere applicabili nel Liechtenstein secondo l’articolo2 della Convenzione 814.50 Legge federale del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione 1994 1933 (LRaP) 2003 187 applicabile eccetto gli art. 3, 5, 7, 13, 18, 21, 23, 30, 2004 4719
cpv. 1, art. 38 cpv.2, art. 41, 45 e 46. 2004 5391 competenze previste negli art. 19, 20, 32, 34, 37, 38 e 47.
814.501 Ordinanza del 22 giugno 1994 sulla radioprotezione 1994 1947 (ORaP) 1995 4959 applicabile eccetto gli art. 8, 9, 19, 19a, 20, 29–31a, 76, 1996 2129 78, 101 cpv.3, art. 108, 109, 113 cpv.4, art. 122–124, 2000 107 126 cpv.3 e 4, art. 127 cpv. 1, art. 136 cpv.4, art. 138, 2000 934 2001 3294 Le autorità menzionate nell’allegato2 esercitano le 2005 601 competenze previste negli art. 6, 7, 11, 12, 13, 16, 18, 28, 2005 2885
cpv.4, art. 47, 49 cpv.2, art. 60, 64, 66, 67, 69, 70, 2007 1469 72, 73, 80, 81, 82, 83, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 103, 2007 5651 104, 105, 126 cpv. 1 e 2, art. 127 cpv.2, art. 128, 129, 2008 3153 130, 131, 133, 134, 136 cpv. 1–3,5 e 6 e art. 137. 2008 5747 L’art. 45 è applicabile a condizione che il Liechtenstein accetti i servizi di dosimetria omologati che hanno sede nello SEE. I dati comunicati da questi servizi devono essere notificati in una forma prescritta dall’UFSP al Registro centrale delle dosi.
Gli art. 39 cpv.2, art. 49 cpv.3, art. 98 cpv.3 e art. 121 cpv.2 sono applicabili a condizione che la rispettiva assicurazione contro gli infortuni riceva la comunicazione prevista.
814.501.261 Ordinanza del 15 settembre 1998 concernente le for- 1999 476 mazioni e le attività permesse in materia di radioprote- 2007 4477 zione (Ordinanza sulla formazione in radioprotezione) 2007 5673 applicabile eccetto gli art. 1 cpv.3 e art. 8 cpv. 1 lett. b. 2008 5747 L’autorità menzionata nell’allegato2 esercita la competenza prevista nell’art.8.
814.501.43 Ordinanza del 7 ottobre 1999 sulla dosimetria indivi- 2000 840 duale (Ordinanza sulla dosimetria) 2007 5699 competenze previste negli art. 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 814.501.51 Ordinanza del 31 gennaio 2001 sulla radioprotezione 2001 922 applicata agli impianti generatori di radiazioni ionizzanti utilizzati a scopi non medici (Ordinanza sulla radioprotezione degli impianti) competenze previste negli art. 6, 11 e 12.
814.501.512 Ordinanza del 15 novembre 2001 concernente la mani- 2001 2848 polazione di sorgenti radioattive sigillate in medicina (Ordinanza sulle sorgenti radioattive in medicina, OSRM) applicabile eccetto gli art. 17 cpv.2 e art. 19 cpv.4.
competenze previste negli art. 2, 4, 8, 24, 25 e 26.
814.501.513 Ordinanza del DFI del 15 dicembre 2004 sulla radio- 2005 285 protezione per gli acceleratori di elettroni impiegati in medicina (Ordinanza sugli acceleratori, OrAc) competenze previste negli art. 3, 4 e 6.
814.52 Ordinanza del 1° luglio 1992 sulla distribuzione di 1992 1421 compresse allo iodio alla popolazione (Ordinanza sulle 2001 3294 compresse allo iodio) 2003 405 applicabile eccetto l’art. 13 cpv. 1 e 2 2008 121 competenze previste negli art. 2, 3, 3a,4, 7 cpv.2, art. 8, 12 e 13 cpv.4.
814.542.1 Ordinanza del 20 gennaio 1998 concernente la radio- 1998 1084 protezione relativa agli impianti a raggi X per uso medico (Ordinanza sui raggi X) competenze previste negli art. 4, 5, 10, 12, 16, 21 e 24.
814.554 Ordinanza del 21 novembre 1997 concernente la mani- 1997 2923 polazione di sorgenti radioattive non sigillate applicabile eccetto gli art. 7 e 28.
competenze previste negli art. 5, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 25, 29, 34, 35, 36, 37 e 38.
814.557 Ordinanza del 3 settembre 2002 sulle scorie radioattive 2002 3898 che devono essere consegnate 2006 2947 814.56 Ordinanza del 5 luglio 2006 concernente gli emolu- 2006 2949 menti nel campo della radioprotezione (OERaP) applicabile eccetto gli art. 2, 4 e 8.
competenze previste negli art. 1, 7 e 9.
Allegato 2
Autorità del Principato del Liechtenstein competenti secondo l’articolo3 della Convenzione (1) L’Amt für Gesundheit (AG), l’Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen (ALKVW), l’Amt für Volkswirtschaft (AVW), l’Amt für Umweltschutz (AFU) e l’Amt für Bevölkerungsschutz (ABS) sono competenti in materia di esecuzione e di sorveglianza nel Principato del Liechtenstein. (2) L’AG è competente per rilasciare le licenze e vigilare nei settori della medicina e della ricerca e per sorveglianza sui centri di formazione. (3) L’ALKVW è compente per vigilare sulle derrate alimentari. (4) L’AVW è l’autorità preposta al rilascio della licenza e l’autorità di sorveglianza per le aziende situate nel Principato del Liechtenstein in cui è prioritario proteggere i lavoratori dalle radiazioni ionizzanti, segnatamente per le aziende industriali e artigianali. (5) L’AFU è l’autorità compente per la sorveglianza sull’ambiente in materia di radiazioni ionizzanti e di radioattività nonché in materia di sorveglianza sullo smaltimento delle scorie radioattive prodotte nel Principato del Liechtenstein. È la compente autorità preposta al rilascio della licenza e l’autorità di sorveglianza in materia di combustione di scorie radioattive debolmente attive e di immissione nell’ambiente di scorie radioattive di bassa attività. (6) L’ABS e gli altri servizi designati dalla legge sulla protezione della popolazione (Bevölkerungsschutzgesetz) sono competenti per ordinare e attuare nel Principato del Liechtenstein misure di protezione della popolazione in caso di pericolo dovuto all’aumento della radioattività. (7) L’AG è competente per distribuire compresse allo iodio alla popolazione in caso di messa in pericolo dovuta a iodio radioattivo. Nel Liechtenstein l’ABS assiste l’AG nella distribuzione delle compresse allo iodio e del materiale di informazione.
Allegato 3
Autorità e servizi competenti in Svizzera nonché cooperazione in materia di esecuzione secondo l’articolo3 della Convenzione 1. Autorità e servizi competenti in Svizzera
Nella Confederazione Svizzera sono competenti per i compiti menzionati in seguito l’Ufficio federale della sanità (UFSP) e l’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni (Suva), il Centro della Confederazione di raccolta delle scorie radioattive (in seguito: Centro di raccolta), la Farmacia dell’esercito e gli altri servizi e autorità svizzeri espressamente menzionati nella presente Convenzione.
L’UFSP è consultato riguardo alle aziende in cui è prioritario proteggere il pubblico, in particolare le aziende mediche e gli istituti universitari di ricerca e di insegnamento.
La Suva è consultata riguardo alle aziende in cui è prioritario proteggere i lavoratori, in particolare le aziende industriali e artigianali.
Il Centro di raccolta è consultato sempre che si tratti di scorie radioattive da consegnare.
La Farmacia dell’esercito è consultata sulla distribuzione di compresse allo iodio alla popolazione del Principato del Liechtenstein.
2. Cooperazione tra le autorità in materia di sorveglianza dell’ambiente L’UFSP coopera alla sorveglianza dell’ambiente nel Principato del Liechtenstein e assiste l’AFU nei seguenti compiti: – fissazione delle modalità della sorveglianza sulle immissioni da parte delle aziende e controlli delle aziende (art. 103 ORaP3 – stesura di un programma di campioni e misurazioni in collaborazione con l’AFU (art. 105 ORaP) – organizzazione della raccolta di campioni e degli esami (art. 106 ORaP) – interpretazione dei dati (art. 106 ORaP) – riassunto dei risultati della sorveglianza e calcolo delle dosi di radiazione cui è esposta la popolazione – perizie, monitoraggio di progetti e consulenze nell’ambito della sorveglianza sulla radioattività ambientale.
3. Cooperazione tra le autorità per quanto concerne la sorveglianza delle derrate alimentari Per quanto concerne la sorveglianza delle derrate alimentari nonché la sorveglianza dell’ambiente mediante la verifica della radioattività nelle derrate alimentari, l’UFSP e l’ALKVW collaborano come segue: – l’ALKVW raccoglie i campioni di derrate alimentari necessari per la sorveglianza dell’ambiente conformemente agli articoli 104 e 105 ORaP e secondo le direttive dell’UFSP – i dati risultanti sono integrati secondo l’articolo 106 ORaP nel rapporto annuale dell’UFSP – Perizie, monitoraggio di progetti e consulenze nell’ambito della sorveglianza della radioattività nelle derrate alimentari.
4. Cooperazione tra le autorità in caso di aumento delle concentrazioni di radon
L’UFSP è consultato in caso di aumento delle concentrazioni di radon nel Principato del Liechtenstein e assiste l’AFU nei seguenti compiti: – elaborazione di raccomandazioni in materia di misurazioni (art. 118 ORaP) – consulenza ai proprietari di case e agli altri interessati in caso di problemi legati al radon (art. 118 ORaP) – consulenza alle persone e ai servizi interessati sulle misure di protezione adeguate (art. 118 ORaP) – valutazione dell’effetto delle misure (art. 118 ORaP) – svolgimento d’indagini in merito alla provenienza e agli effetti del radon (art. 118 ORaP) – messa a disposizione delle misurazioni raccolte (art. 118 ORaP).
L’UFSP assume il seguente compito: – tenuta della banca dati centralizzata sul radon nel Principato del Liechtenstein per poter costantemente valutare l’esecuzione delle misurazioni e dei risanamenti e in modo da acquisire dati per scopi statistici e scientifici (art. 118a ORaP).
L’AFU comunica all’UFSP i risultati delle misurazioni del radon nel Liechtenstein e lo informa regolarmente sullo stato dei risanamenti.
5. Cooperazione tra le autorità e i servizi nello smaltimento di scorie radioattive
L’UFSP è consultato per quanto concerne la sorveglianza e lo smaltimento delle scorie radioattive prodotte nel Principato del Liechtenstein e assiste l’AFU nei seguenti compiti: – redazione di licenze, fissazione delle quote e delle concentrazioni delle immissioni, sorveglianza delle emissioni, sorveglianza delle immissioni controllate di scorie radioattive da parte delle aziende (art. 79–83 ORaP) – perizie, monitoraggio di progetti e consulenze nell’ambito dello smaltimento di scorie radioattive.
Il Centro di raccolta è consultato per quanto concerne lo smaltimento delle scorie radioattive prodotte nel Principato del Liechtenstein e assume i seguenti compiti: – presa in consegna di scorie radioattive che vanno consegnate (art. 87 – prelievo di emolumenti per lo smaltimento delle scorie radioattive secondo l’OERaP4.
6. Cooperazione tra le autorità per quanto concerne le licenze e la sorveglianza delle aziende negli ambiti della medicina e della ricerca, nonché dei centri di formazione L’UFSP è consultato sulla radioprotezione negli ambiti della medicina, della ricerca e dell’insegnamento nel Principato del Liechtenstein e assiste l’AG nei seguenti compiti: – esame delle condizioni per il rilascio delle licenze di trattamento di radiazioni ionizzanti (art. 31 LRaP5 – definizione delle eventuali condizioni e oneri per il rilascio di una licenza di trattamento di radiazioni ionizzanti (art. 32 cpv. 2 LRaP) – esame delle condizioni o perizia in merito al trasferimento di una licenza vigente di trattamento di radiazioni ionizzanti (art. 32 cpv. 3 LRaP) – esame delle condizioni per la modifica di una licenza vigente di trattamento di radiazioni ionizzanti (art. 33 LRaP) – perizia in merito alla revoca di una licenza (art. 34 LRaP) – controlli di aziende che dispongono di una licenza di trattamento di radiazioni ionizzanti (art. 37 LRaP) – decisioni secondo l’articolo 38 LRaP – perizie, monitoraggio di progetti e consulenze sulla radioprotezione nell’ambito dell’insegnamento, delle ricerca e della medicina – rilascio di licenze per l’applicazione di sorgenti radioattive per esami fisiologici (art. 28 ORaP) – esame delle condizioni di riconoscimento di un’istituzione per l’esecuzione di formazioni in radioprotezione (art.6 dell’O sulla formazione in radioprotezione6 – ammissione di impianti e sorgenti radioattive (art. 128–131 ORaP).
7. Cooperazione in materia di licenze e di sorveglianza nelle aziende industriali e artigianali La Suva è consultata sulla radioprotezione nelle aziende situate nel Principato del Liechtenstein in cui è prioritario proteggere i lavoratori dalle radiazioni ionizzanti, in particolare le aziende industriali e artigianali e assiste l’AVW nei seguenti compiti: – esame delle condizioni per il rilascio di licenze di trattamento di radiazioni ionizzanti (art. 31 LRaP) – definizione di eventuali condizioni e oneri per il rilascio della licenza di trattamento di radiazioni ionizzanti (art. 32 cpv. 2 LRaP) – esame delle condizioni o perizia per il trasferimento di una licenza vigente di trattamento di radiazioni ionizzanti (art. 32 cpv. 3 LRaP) – esame delle condizioni di modifica di una licenza vigente di trattamento di radiazioni ionizzanti (art. 33 LRaP) – perizia sulla revoca di una licenza (art. 34 LRaP) – controllo delle aziende che dispongono della licenza di trattamento di radiazioni ionizzanti (art. 37 LRaP) – decisioni secondo l’articolo 38 LRaP – perizie, monitoraggio di progetti e consulenze sulla radioprotezione nelle aziende industriali e artigianali.
8. Cooperazione tra le autorità nell’ambito della distribuzione di compresse allo iodio alla popolazione
a) La Farmacia dell’esercito è consultata sulla distribuzione di compresse allo iodio alla popolazione del Principato del Liechtenstein e assiste l’AG nei seguenti compiti:
– acquisto di compresse di iodio (art.2 e 4 cpv.3 dell’O sulle compresse allo iodio7 – integrazione del Liechtenstein nel concetto di controllo della qualità e nel concetto di scambio, sostituzione ed eliminazione delle compresse immagazzinate (art.7 e 8 dell’ordinanza sulle compresse allo iodio) – garanzia della disponibilità dei documenti necessari e assistenza dell’AG sull’informazione degli specialisti e della popolazione in merito alla profilassi con lo iodio (art. 12 dell’ordinanza sulle compresse allo iodio).
b) L’AG notifica alla Farmacia dell’esercito i luoghi di immagazzinamento e le riserve di compresse immagazzinate secondo l’articolo5 dell’ordinanza sulle compresse allo iodio.
9. Cooperazione tra le autorità nell’ambito della dosimetria individuale
L’UFSP è consultato sulla dosimetria individuale nel Principato del Liechtenstein e assiste l’AG nei seguenti compiti: – conservazione nel Registro centrale delle dosi di tutti i dati rilevanti registrati nel Liechtenstein (art. 55 ORaP) – integrazione dei dati registrati nel Liechtenstein nel rapporto annuale sulla dosimetria individuale (art. 55 ORaP) – distribuzione di libretti di dosimetria personale alle persone professionalmente esposte a radiazioni (art. 57 ORaP).
L’UFSP assume il seguente compito: – tenuta del Registro centrale delle dosi per persone professionalmente esposte a radiazioni nel Principato del Liechtenstein (art. 53 ORaP).
Allegato 4
Indennità della Convenzione per l’onere delle autorità e dei servizi svizzeri secondo l’articolo 5 Le prestazioni dell’UFSP previste nell’allegato3 sono indennizzate in modo forfettario con 40 000 franchi annuali. La Suva è indennizzata mediante un importo forfettario stabilito in una convenzione separata tra l’AVW e la Suva. Centro di raccolta della Confederazione (scorie che devono consegnate): gli emolumenti previsti nell’OERap8 per lo smaltimento delle scorie radioattive sono percepiti direttamente dal Centro di raccolta conformemente al principio di causalità (art. 4 I costi derivanti dalla distribuzione di compresse allo iodio alla popolazione del Principato del Liechtenstein sono rimborsati contro presentazione della fattura.